REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2200/97, proposto dal Comune di Maddaloni,  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Casertano, ed elettivamente domiciliato in Roma, v.le Somalia n. 289  (studio Bonito),

contro

i sigg.ri OMISSIS,

e nei confronti di

OMISSIS;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, V, 26 novembre 1996, n. 547, resa inter partes, con la quale è stato accolto, per quanto di ragione,  il ricorso proposto dagli attuali appellati per il riconoscimento del diritto all’indennità di turnazione.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; udito per il Comune l’avv. Raggi per delega dell’avv. Casertano;    

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania nell’aprile del 1993, gli odierni appellati, vigili urbani del Comune intimato, reclamavano il diritto all’indennità accessoria di turnazione di cui all’art. 13 del DPR n. 268/87, integralmente riconosciuta agli istanti fino a tutto il 31 dicembre 1991, ed in seguito - per il triennio 1992/94 -  concessa solo per il servizio prestato nelle ore pomeridiane, oltre al diritto al riposo compensativo per il lavoro straordinario festivo.

A sostegno dell’impugnativa gli originari ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la violazione della regolamentazione di settore dettata dal contratto di cui al DPR 268/87, in quanto l’indennità di turnazione (peraltro ripristinata dall’Amministrazione nelle primitive fattezze a partire dal 1° gennaio 1995) andava corrisposta per tutte le ore antimeridiane e pomeridiane, senza tra loro distinzione, per essere il servizio naturalmente caratterizzato da una rotazione di dipendenti.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR adito accoglieva in parte il ricorso, relativamente al riconoscimento dell’indennità di turno nella misura integrale richiesta dai ricorrenti (per il triennio 1992/94), mentre dichiarava inammissibile la domanda dei riposi compensativi per totale genericità.

Il TAR, in particolare, condivideva  l’interpretazione della normativa resa dai ricorrenti, “in quanto la maggiorazione oraria è legata alla maggiore penosità del lavoro effettuato in turni in sé, e non di quello pomeridiano”.

3. L’Amministrazione comunale ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, e a sostegno delle proprie ragioni ha richiamato pareri del Dipartimento per la funzione pubblica, dell’A.R.A.N. e dell’A.N.C.I., opponendo anche la non esperibilità di azioni di accertamento nella subiecta materia.

4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello, relativamente al quale hanno eccepito anche il difetto di interesse, visto l’avvenuto ripristino della corresponsione dell’indennità in argomento, in misura integrale,  già prima della pubblicazione della decisione del TAR campano.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello va rigettato siccome infondato, nei sensi  appresso indicati.

Perde dunque rilievo, al riguardo, ogni disquisizione circa l’eventuale inammissibilità del gravame alla luce della presunta carenza di interesse adombrata dagli appellati.

2. Allo stesso tempo non merita particolari cenni di approfondimento il primo mezzo di censura dedotto dall’Amministrazione con il  ricorso di appello, atteso che nel caso di specie trova evidentemente spazio la giurisdizione amministrativa di accertamento in ordine a diritti soggettivi di natura economica, avuto riguardo alla relazione intersoggettiva che legava gli originari reclamanti all’Amministrazione appellante.

3. Per il resto, quanto al merito della vertenza, condivisibile si appalesa l’affermazione centrale contenuta nella sentenza gravata, secondo cui l’indennità pretesa è destinata a dare sollievo al maggiore disagio che risiede in sé nella prestazione di lavoro basato su  turni.

Non può dimenticarsi, al riguardo, che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1971 n. 146, il Comune è legittimato a prevedere un’articolazione della turnazione dei vigili urbani su sei giorni, in modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali, considerata la peculiarità delle funzioni attribuite alla Polizia municipale, che, come è noto, non tollerano soluzioni di continuità (cfr., in tema, Cons. Stato, V, 20 aprile 1994, n. 338).

Cosicché, non a caso, in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata ritenuta spettante solo l’indennità di turnazione di cui all’art. 13 del  DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all’art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l’indebita concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare.

4. Ciò posto, gli appellati hanno pieno titolo, e nella misura in cui le loro prestazioni siano state effettivamente programmate sulla base di vere e proprie turnazioni,  per invocare l’art. 13 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, con il riconoscimento di un’indennità che risponde all’obiettiva esigenza di coprire il maggior disagio derivante dalla normale articolazione in turni dell’orario di servizio.

Può, infatti, concludersi nel senso che  l’indennità di turnazione di cui all’art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 è finalizzata a compensare il disagio del dipendente di Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell’ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l’indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei  dipendenti sarebbe di normale servizio.

5. Date le sopra riportate considerazioni,  l’appello interposto dal Comune va rigettato.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

               Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Alfonso Quaranta                           Presidente

Raffaele Carboni                            Consigliere

Giuseppe Farina                             Consigliere                            

Aldo Fera                                       Consigliere

Gerardo Mastrandrea                      Consigliere est.

 

L’ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE  

F.TO Gerardo Mastrandrea  f.to Alfonso Quaranta

 

                                IL SEGRETARIO

                                   f.to Francesco Cutrupi

 

 

                                DEPOSITATA IN SEGRETERIA

                                  Il 24 settembre 2003

                                   (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

                                              Il Dirigente

                                   f.to Antonio Natale