REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 2200/97, proposto dal Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Casertano, ed elettivamente
domiciliato in Roma, v.le Somalia n. 289 (studio Bonito),
contro
i sigg.ri
OMISSIS,
e nei confronti di
OMISSIS;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, V, 26 novembre 1996, n. 547, resa inter partes, con la quale è stato accolto,
per quanto di ragione, il ricorso
proposto dagli attuali appellati per il riconoscimento del diritto
all’indennità di turnazione.
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; udito per il Comune l’avv.
Raggi per delega dell’avv. Casertano;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso
proposto dinanzi al TAR Campania nell’aprile del 1993, gli odierni appellati,
vigili urbani del Comune intimato, reclamavano il diritto all’indennità
accessoria di turnazione di cui all’art. 13 del DPR n.
268/87, integralmente riconosciuta agli istanti fino a tutto il 31 dicembre
1991, ed in seguito - per il triennio 1992/94 -
concessa solo per il servizio prestato nelle ore pomeridiane, oltre al
diritto al riposo compensativo per il lavoro straordinario festivo.
A
sostegno dell’impugnativa gli originari ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la
violazione della regolamentazione di settore dettata
dal contratto di cui al DPR 268/87, in quanto l’indennità di turnazione
(peraltro ripristinata dall’Amministrazione nelle primitive fattezze a partire
dal 1° gennaio 1995) andava corrisposta per tutte le ore antimeridiane e
pomeridiane, senza tra loro distinzione, per essere il servizio naturalmente
caratterizzato da una rotazione di dipendenti.
2. Con la sentenza
impugnata, in epigrafe indicata, il TAR adito accoglieva in parte il ricorso, relativamente al riconoscimento dell’indennità di turno
nella misura integrale richiesta dai ricorrenti (per il triennio 1992/94),
mentre dichiarava inammissibile la domanda dei riposi compensativi per totale
genericità.
Il
TAR, in particolare, condivideva
l’interpretazione della normativa resa dai ricorrenti, “in quanto la maggiorazione oraria è legata alla maggiore penosità del lavoro effettuato in turni in sé, e non di
quello pomeridiano”.
3. L’Amministrazione
comunale ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, e
a sostegno delle proprie ragioni ha richiamato pareri del Dipartimento per la
funzione pubblica, dell’A.R.A.N. e dell’A.N.C.I., opponendo anche la non esperibilità
di azioni di accertamento nella subiecta materia.
4. Gli appellati
si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello, relativamente
al quale hanno eccepito anche il difetto di interesse, visto l’avvenuto
ripristino della corresponsione dell’indennità in argomento, in misura
integrale, già prima della pubblicazione
della decisione del TAR campano.
Alla
pubblica udienza del 20 maggio 2003 il ricorso in appello è stato introitato
per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello va
rigettato siccome infondato, nei sensi
appresso indicati.
Perde
dunque rilievo, al riguardo, ogni disquisizione circa l’eventuale inammissibilità
del gravame alla luce della presunta carenza di
interesse adombrata dagli appellati.
2. Allo stesso
tempo non merita particolari cenni di approfondimento
il primo mezzo di censura dedotto dall’Amministrazione con il ricorso di appello, atteso che nel caso di
specie trova evidentemente spazio la giurisdizione amministrativa di
accertamento in ordine a diritti soggettivi di natura economica, avuto riguardo
alla relazione intersoggettiva che legava gli originari reclamanti
all’Amministrazione appellante.
3. Per
il resto, quanto al merito della vertenza, condivisibile si appalesa
l’affermazione centrale contenuta nella sentenza gravata, secondo cui
l’indennità pretesa è destinata a dare sollievo al maggiore disagio che risiede
in sé nella prestazione di lavoro basato su
turni.
Non
può dimenticarsi, al riguardo, che, anche a seguito della sentenza della Corte
costituzionale 30 giugno 1971 n. 146, il Comune è legittimato a prevedere
un’articolazione della turnazione dei vigili urbani su sei giorni, in modo da
comprendere anche i giorni festivi e domenicali, considerata la peculiarità delle funzioni attribuite alla Polizia municipale, che,
come è noto, non tollerano soluzioni di continuità (cfr.,
in tema, Cons. Stato, V, 20 aprile 1994, n. 338).
Cosicché,
non a caso, in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché categoria di
personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni
e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata
ritenuta spettante solo l’indennità di turnazione di cui all’art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la
maggiorazione stipendiale di cui all’art. 17 della stessa normativa
contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa
al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo
infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia,
Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania,
15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l’indebita
concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni
contrattuali si sono premurate di non configurare.
4. Ciò posto, gli
appellati hanno pieno titolo, e nella misura in cui le loro prestazioni siano
state effettivamente programmate sulla base di vere e
proprie turnazioni, per invocare l’art.
13 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, con il riconoscimento di
un’indennità che risponde all’obiettiva esigenza di coprire il maggior disagio
derivante dalla normale articolazione in turni dell’orario di servizio.
Può,
infatti, concludersi nel senso che l’indennità di turnazione di cui all’art. 13
del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 è finalizzata a compensare il disagio del
dipendente di Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad
espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per
i pubblici dipendenti; pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera
complessiva e generalizzata al mero fatto dell’ordinario assoggettamento del
servizio al regime della turnazione, l’indennità deve ritenersi spettante anche
nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità
dei dipendenti sarebbe di normale
servizio.
5. Date
le sopra riportate considerazioni,
l’appello interposto dal Comune va rigettato.
Sussistono,
nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del
presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese
del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei
seguenti Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Aldo
Fera
Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO
Gerardo Mastrandrea f.to
Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 24
settembre 2003
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
f.to Antonio Natale