S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
SENTENZA |
|
La
polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata
una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura
burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale
incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo
che dirige tale più ampia struttura. |
|
REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente CONTRO Il Comune di Avezzano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampiero Nicoli,
Giancarlo Paris e Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso lo studio
dell 'Avv. Ida De Simone in Roma, Via Carlo Poma, n. 2, e
nei confronti di Franco De Nicola, non
costituitosi; per l'annullamento della sentenza
del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104; Visto il ricorso in appello e i
relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Avezzano in data 16.3.2000; Viste le memorie depositate dalle
parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta, alla pubblica
udienza del 28.3.2O00, la relazione del Consigliere Claudio Marchitiello; Uditi l'avv. Simone e l'avv.
Torrelli, su delega dell'avv. Nicoli; Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue: FATTO Il Sig. Angelo Gallipoli,
dipendente del Comune di Avezzano della VIII qualifica funzionale con
figura professionale di Comandante dei Vigili Urbani ha impugnato in primo
grado la deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n.4,
istitutiva del Corpo di Polizia Municipale e del nuovo regolamento di
servizio. Con tale provvedimento è stato
individuato il Comandante del Corpo nel dirigente del V Settore. DIRITTO I - Deve premettersi che il Sig.
Angelo Gallipoli, dipendente comunale dell'VIII qualifica funzionale ex
D.P.R. n. 247 del 1983, con profilo professionale di Comandante dei VV.UU.,
È da ritenere legittimato all'impugnativa della deliberazione del
Consiglio comunale del 27.1.1990, n. 4, con la quale il Comune di Avezzano
ha istituito il Corpo di Polizia Municipale e ha approvato il relativo
regolamento di servizio. Il Sig. Gallipoli, infatti,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non tutela aspettative
di carriera, ma le prerogative che, secondo le norme contenute nella legge
del 7.3.1986, n. 65, e nella legge regionale abruzzese del 20.7.1989, n.
59, spettano al Comandante del Corpo a seguito della istituzione di un
Corpo di Polizia Municipale. II - Nel merito, l'appello
diretto avverso la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del
16.4.1992, n. 104, è fondato. Da quanto precede emerge che la
polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata
una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura
burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale
incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo
che dirige tale più ampia struttura. Può concludersi, quindi,
affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, si
rivelano illegittime le norme del regolamento che hanno inquadrato nel V
Settore il Corpo di polizia municipale e, in particolare, l'art. 2, primo
comma, l'art.28, nella sua intitolazione, l'art. 29, primo comma, n. 23),
e l'art. 51, nel punto in cui, recependo l'incardinamento già operato con
l'art. 2, elenca i gradi del personale assegnando il grado di Comandante
al dirigente del Settore (V). Ciò comporta, conseguenzialmente,
la illegittimità anche del provvedimento con il quale il sindaco ha
conferito le funzioni di Comandante del Corpo al dirigente di detto
Settore. La sentenza appellata deve dunque
essere riformata con l'annullamento delle norme regolamentari citate e del
provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392. Sussistono, tuttavia, giusti
motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello del Sig. Angelo
Gallipoli in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'art. 2 del
regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del
27.1.1990, n.4, e il provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392. Compensa le spese dei due gradi
del giudizio. Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso, in Roma, presso la
sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio
tenutasi il 28.3.2000, con l'intervento dei signori: Salvatore Rosa Presidente |
|
[ indice
della legislazione generale ] [ NEWS ]
[ indice della legislazione del
lavoro ] |