CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI

sentenza 31 gennaio 2006 n. 309

1. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Vigili urbani - Riconoscimento e revoca della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto - Requisiti prescritti dalla legge - Hanno carattere tassativo - Discrezionalità del Prefetto in materia - Non sussiste.

2. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Vigili urbani - Revoca della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto - Facendo riferimento al fatto che i parenti della moglie del vigile urbano sono pregiudicati e ritenuti affiliati a clan camorristici - Illegittimità - Ragioni.

3. Autorizzazione e concessione - Licenze di P.S. - Art. 11, ultimo comma, del T.U. n. 773 del 1931 - Secondo cui le autorizzazioni di p.s. possono essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione - Applicabilità agli atti vincolati - Limiti - Possibilità di una nuova valutazione della fattispecie autorizzatoria, ove i presupposti di fatto siano rimasti immutati e siano conformi alla volontà legislativa - Non sussiste.

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1.- Il sig. Emilio Volpe, vigile urbano del Comune di Napoli, veniva sospeso, con provvedimento del Prefetto di Napoli, dalla qualifica di agente di pubblica di agente di pubblica sicurezza, in quanto imputato, nell’anno 1990, del delitto di cui all’art. 416 del codice penale.

Stante l’assoluzione del Volpe, intervenuta nel 1992 per non avere commesso il fatto, il Sindaco del Comune di Napoli avanzava domanda al Prefetto perché fosse confermata al suddetto dipendente la qualifica di agente di p.s.

Con provvedimento del 12 luglio 1995, il Prefetto rigettava l’istanza per la considerazione che i germani della consorte del Volpe erano tutti pregiudicati e ritenuti affiliati a clan camorristici.

Il Volpe proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo l’annullamento del summenzionato provvedimento.

Con sentenza n. 3594 del 27 novembre 1998, il giudice adito accoglieva il ricorso.

A suo avviso, l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 non offre spazio per una esegesi che accordi al Prefetto momenti di discrezionalità, come peraltro, riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella circolare n. 3 del 1987.

2.- Con ricorso notificato l’11 febbraio 1999, il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro detta sentenza.

A suo avviso, la riferita disposizione legislativa non impedisce all’autorità di polizia, nell’esercizio del suo potere discrezionale a salvaguardia di ordine sicurezza pubblica, di non concedere o revocare la qualifica di agente di p.s. a soggetti che siano ritenuti non affidabili.

La fonte di siffatto potere andrebbe individuata nell’art. 11, ultimo comma, del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che le autorizzazioni di Polizia (fra le quali rientra l’attribuzione della qualifica di agente di p.s.) possono essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Resiste al ricorso l’appellato.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3.- L’appello è infondato.

Il comma 1, dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986 stabilisce che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, oltre alle funzioni di polizia giudiziaria (lett. a) e al servizio di polizia stradale (lett. b), anche "funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 3 della presente legge".

Secondo l’espressa previsione del successivo comma 2, il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al predetto personale comunale la qualità di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento da parte dei singoli aspiranti del possesso di specifici requisiti espressamente elencati, quali il godimento dei diritti civili e politici, il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e il non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o il non essere stato destituito dai pubblici uffici.

Il comma 3, poi, aggiunge che "il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti".

Come già osservato dalla giurisprudenza (cfr. C.G.A. 26 febbraio 1998, n. 78 e, più di recente, Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982), l’attribuzione delle funzioni di pubblica sicurezza al personale addetto alla polizia municipale è subordinato al mero accertamento dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, sicché il conferimento da parte dell’autorità prefettizia della relativa qualità di agente di p.s., così come la perdita di detta qualità, costituiscono atti di natura strettamente vincolata privi di qualsiasi margine di discrezionalità.

può essere utilmente invocato l’ultimo comma dell’art. 11 del T.U. n. 773 del 1931. Tale norma, che costituisce applicazione del principio della sopravvenienza nel diritto amministrativo, è applicabile anche agli atti vincolati, ma senza la latitudine propria degli atti discrezionali, nel senso cioè che non consente una nuova valutazione della fattispecie autorizzatoria, ove i presupposti di fatto siano rimasti immutati e siano conformi alla volontà legislativa.

4.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio