CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI
sentenza 31 gennaio 2006 n. 309 –
1. Pubblico
impiego - Dipendenti enti locali - Vigili urbani - Riconoscimento e revoca
della qualifica di agente di P.S. da parte del
Prefetto - Requisiti prescritti dalla legge - Hanno carattere tassativo -
Discrezionalità del Prefetto in materia - Non sussiste.
2. Pubblico
impiego - Dipendenti enti locali - Vigili urbani - Revoca della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto - Facendo
riferimento al fatto che i parenti della moglie del vigile urbano sono
pregiudicati e ritenuti affiliati a clan camorristici - Illegittimità -
Ragioni.
3. Autorizzazione e concessione - Licenze di P.S. - Art. 11, ultimo
comma, del T.U. n. 773 del 1931 - Secondo cui le autorizzazioni di p.s.
possono essere revocate quando sopraggiungano o
vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
dell’autorizzazione - Applicabilità agli atti vincolati - Limiti - Possibilità
di una nuova valutazione della fattispecie autorizzatoria, ove i presupposti di
fatto siano rimasti immutati e siano conformi alla volontà legislativa - Non
sussiste.
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1.- Il sig. Emilio
Volpe, vigile urbano del Comune di Napoli, veniva sospeso, con provvedimento
del Prefetto di Napoli, dalla qualifica di agente di pubblica di agente di
pubblica sicurezza, in quanto imputato, nell’anno
1990, del delitto di cui all’art. 416 del codice penale.
Stante
l’assoluzione del Volpe, intervenuta nel 1992 per non
avere commesso il fatto, il Sindaco del Comune di Napoli avanzava domanda al
Prefetto perché fosse confermata al suddetto dipendente la qualifica di agente
di p.s.
Con provvedimento
del 12 luglio 1995, il Prefetto rigettava l’istanza
per la considerazione che i germani della consorte del Volpe erano tutti pregiudicati
e ritenuti affiliati a clan camorristici.
Il
Volpe
proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,
chiedendo l’annullamento del summenzionato provvedimento.
Con sentenza n.
3594 del 27 novembre 1998, il giudice adito accoglieva il ricorso.
A suo avviso,
l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 non offre spazio per una esegesi che accordi al Prefetto momenti di
discrezionalità, come peraltro, riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella
circolare n. 3 del 1987.
2.- Con ricorso
notificato l’11 febbraio 1999, il Ministero dell’Interno ha proposto appello
contro detta sentenza.
A suo avviso, la
riferita disposizione legislativa non impedisce all’autorità di polizia,
nell’esercizio del suo potere discrezionale a salvaguardia
di ordine sicurezza pubblica, di non concedere o revocare la qualifica di
agente di p.s. a soggetti che siano ritenuti non affidabili.
La fonte di
siffatto potere andrebbe individuata nell’art. 11, ultimo comma, del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che le autorizzazioni di Polizia (fra
le quali rientra l’attribuzione della qualifica di agente di p.s.) possono
essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Resiste al ricorso
l’appellato.
Alla pubblica
udienza del 22 novembre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.- L’appello è
infondato.
Il comma 1,
dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986 stabilisce che il personale che svolge
servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita, oltre alle funzioni di polizia giudiziaria (lett. a) e al servizio di
polizia stradale (lett. b), anche "funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art. 3 della presente legge".
Secondo l’espressa
previsione del successivo comma 2, il Prefetto, previa comunicazione del
Sindaco, conferisce al predetto personale comunale la qualità di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento da
parte dei singoli aspiranti del possesso di specifici requisiti espressamente
elencati, quali il godimento dei diritti civili e politici, il non aver
riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione e il non essere stato espulso dalle Forze
armate o dai Corpi militarmente organizzati o il non essere stato destituito
dai pubblici uffici.
Il comma 3, poi,
aggiunge che "il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della
qualità di agente di pubblica sicurezza qualora
accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti".
Come già osservato
dalla giurisprudenza (cfr. C.G.A. 26 febbraio 1998, n. 78 e, più di recente,
Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982), l’attribuzione delle funzioni di pubblica
sicurezza al personale addetto alla polizia municipale è subordinato al mero
accertamento dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, sicché il
conferimento da parte dell’autorità prefettizia della relativa qualità di agente di p.s., così come la perdita di detta qualità,
costituiscono atti di natura strettamente vincolata privi di qualsiasi margine
di discrezionalità.
Né può essere utilmente
invocato l’ultimo comma dell’art. 11 del T.U. n. 773 del 1931. Tale norma, che
costituisce applicazione del principio della sopravvenienza nel diritto
amministrativo, è applicabile anche agli atti vincolati, ma senza la latitudine
propria degli atti discrezionali, nel senso cioè che
non consente una nuova valutazione della fattispecie autorizzatoria, ove i
presupposti di fatto siano rimasti immutati e siano conformi alla volontà
legislativa.
4.- In
conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto,
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Circa le spese e
gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le
parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe.
Compensa tra le
parti le spese di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 22 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio