CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. IV - sentenza 27 ottobre 2005 n. 6039 - Pres.
ff. Saltelli, Est. Mele - Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Spina) c.
Canonico (Avv.ti O. ed A. Abbamonte) -
(conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 16 marzo
1995, n. 70).
1.
Concorso - Bando - Cause di esclusione - Riguardano la
mancanza di requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al
concorso stesso - Altre cause di esclusione - Motivazione specifica - Necessità
- Mancanza - Illegittimità.
2.
Concorso - Bando - Cause di esclusione - Clausola del
bando che prevede l’esclusione nel caso di mancata scelta della lingua
straniera opzionale - Illegittimità Ragioni.
1. L’esclusione da un
pubblico concorso può essere disposta solo per la mancanza di uno dei requisiti
generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso,
mentre ogni altra causa di esclusione deve essere
precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla
tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in
quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla
concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento
sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
2. E’ illegittima,
essendo illogica ed abnorme, la norma di bando che commina
l’esclusione dal concorso di quei candidati che non abbiano inteso avvalersi di
una facoltà loro concessa di indicare nella domanda di concorso la lingua
straniera opzionale nella quale sostenere l’esame al fine di ottenere il
punteggio aggiuntivo; la mancata indicazione della lingua straniera, infatti,
può legittimare
F A T T
O
Viene impugnata la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto
un ricorso della signora Maria Rosaria Canonico,
esclusa da un concorso per 80 posti di educatore per non aver indicato la
lingua straniera nella quale intendeva sostenere la relativa prova, annullando
altresì la norma di bando che prevedeva l’esclusione dal concorso nel caso
appunto di tale mancata indicazione.
Ritiene l’Amministrazione
appellante la precisa esistenza di un interesse pubblico alla posizione della
norma "de qua", in quanto la stessa era stata
posta al fine dell’ordinato svolgimento della procedura concorsuale, nel senso
di predisporre in un modo o nell’altro la composizione della commissione
esaminatrice.
L’appellata si è
costituita in giudizio, chiedendone il rigetto del gravame.
La causa è passata in
decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2005.
D I R I T T
O
L’appello è infondato.
Va rilevato, infatti, che
l’esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre
per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la
partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di
esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua
ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena
la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono
finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
Nella specie, la norma di
bando che è stata annullata dal giudice di primo grado (insieme con il
provvedimento di esclusione dal concorso
dell’appellata) si riferiva alla indicazione della lingua straniera opzionale
nella quale sostenere l’esame al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo,
comminandosi appunto, per la mancata indicazione preferenziale, l’esclusione
dal concorso.
L’Amministrazione, nella
sua difesa, rileva che la mancata indicazione preferenziale
su quale delle lingue straniere voler sostenere la prova determinava problemi
nel sistema ordinatorio del concorso, non potendosi conoscere il numero esatto
dei soggetti che hanno prescelto una determinata lingua straniera, così che
sarebbe stata problematica anche la costituzione della commissione
esaminatrice.
Ma tale rischio ammesso
che potesse assurgere a elemento rilevante, era
facilmente superabile, in quanto, una volta che un candidato non aveva ritenuto
di avvalersi della facoltà concessagli dal bando di prescegliere una
determinata lingua straniera su cui sostenere la prova d’esame, è evidente che
l’Amministrazione diventava titolare del potere discrezionale di assegnare essa
d’ufficio la lingua straniera ai candidati che non avessero indicato la scelta
della lingua su cui effettuare la prova.
Sotto tale
profilo la pronuncia del giudice di prime cure non è meritevole di censura,
essendo illogica ed abnorme la norma di bando che commina addirittura
l’esclusione dal concorso di quei candidati che non abbiano inteso avvalersi di
una facoltà loro concessa, rimettendosi solo per ciò alle decisioni della
pubblica amministrazione.
La decisione di primo
grado è, pertanto, corretta e va confermata, con rigetto dell’appello.
Le spese del presente
grado di giudizio possono, ricorrendo all’uopo giusti motivi, essere
integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del presente grado
di giudizio compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di
Consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo SALTELLI -
Presidente f.f.
Carlo DEODATO -
Consigliere
Sergio DE FELICE -
Consigliere
Eugenio MELE -
Consigliere est.
Sandro AURELI -
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo
Saltelli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27 ottobre 2005.