CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 27 ottobre 2005 n. 6039 - Pres. ff. Saltelli, Est. Mele - Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Spina) c. Canonico (Avv.ti O. ed A. Abbamonte) - (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 16 marzo 1995, n. 70).

1. Concorso - Bando - Cause di esclusione - Riguardano la mancanza di requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso - Altre cause di esclusione - Motivazione specifica - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

2. Concorso - Bando - Cause di esclusione - Clausola del bando che prevede l’esclusione nel caso di mancata scelta della lingua straniera opzionale - Illegittimità Ragioni.

1. L’esclusione da un pubblico concorso può essere disposta solo per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

2. E’ illegittima, essendo illogica ed abnorme, la norma di bando che commina l’esclusione dal concorso di quei candidati che non abbiano inteso avvalersi di una facoltà loro concessa di indicare nella domanda di concorso la lingua straniera opzionale nella quale sostenere l’esame al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo; la mancata indicazione della lingua straniera, infatti, può legittimare la P.A. che ha indetto il concorso a scegliere d’ufficio la lingua scelta, ma non può in ogni caso comportare l’esclusione dal concorso.

F A T T O

Viene impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso della signora Maria Rosaria Canonico, esclusa da un concorso per 80 posti di educatore per non aver indicato la lingua straniera nella quale intendeva sostenere la relativa prova, annullando altresì la norma di bando che prevedeva l’esclusione dal concorso nel caso appunto di tale mancata indicazione.

Ritiene l’Amministrazione appellante la precisa esistenza di un interesse pubblico alla posizione della norma "de qua", in quanto la stessa era stata posta al fine dell’ordinato svolgimento della procedura concorsuale, nel senso di predisporre in un modo o nell’altro la composizione della commissione esaminatrice.

L’appellata si è costituita in giudizio, chiedendone il rigetto del gravame.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2005.

D I R I T T O

L’appello è infondato.

Va rilevato, infatti, che l’esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Nella specie, la norma di bando che è stata annullata dal giudice di primo grado (insieme con il provvedimento di esclusione dal concorso dell’appellata) si riferiva alla indicazione della lingua straniera opzionale nella quale sostenere l’esame al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo, comminandosi appunto, per la mancata indicazione preferenziale, l’esclusione dal concorso.

L’Amministrazione, nella sua difesa, rileva che la mancata indicazione preferenziale su quale delle lingue straniere voler sostenere la prova determinava problemi nel sistema ordinatorio del concorso, non potendosi conoscere il numero esatto dei soggetti che hanno prescelto una determinata lingua straniera, così che sarebbe stata problematica anche la costituzione della commissione esaminatrice.

Ma tale rischio ammesso che potesse assurgere a elemento rilevante, era facilmente superabile, in quanto, una volta che un candidato non aveva ritenuto di avvalersi della facoltà concessagli dal bando di prescegliere una determinata lingua straniera su cui sostenere la prova d’esame, è evidente che l’Amministrazione diventava titolare del potere discrezionale di assegnare essa d’ufficio la lingua straniera ai candidati che non avessero indicato la scelta della lingua su cui effettuare la prova.

Sotto tale profilo la pronuncia del giudice di prime cure non è meritevole di censura, essendo illogica ed abnorme la norma di bando che commina addirittura l’esclusione dal concorso di quei candidati che non abbiano inteso avvalersi di una facoltà loro concessa, rimettendosi solo per ciò alle decisioni della pubblica amministrazione.

La decisione di primo grado è, pertanto, corretta e va confermata, con rigetto dell’appello.

Le spese del presente grado di giudizio possono, ricorrendo all’uopo giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Carlo SALTELLI - Presidente f.f.

Carlo DEODATO - Consigliere

Sergio DE FELICE - Consigliere

Eugenio MELE - Consigliere est.

Sandro AURELI - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

Eugenio Mele Carlo Saltelli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27 ottobre 2005.