CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V
- sentenza 29 agosto 2006 n. 5057 - (conferma T.A.R. Lazio
- Roma, Sez. II, sent. 16 giugno 2004, n.
5913).
1.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario -
Preventiva autorizzazione - Necessità - Sussiste.
2.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario -
Autorizzazione implicita al relativo svolgimento - Impossibilità -
Ragioni.
1. Al pubblico
dipendente non può esser riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario,
nel caso in cui manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della P.A.
datrice di lavoro; infatti, soltanto in presenza della
preventiva formale autorizzazione, è possibile verificare, da parte della P.A.,
nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico
interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali
(1).
2.
L’autorizzazione ad un pubblico dipendente a prestare lavoro straordinario non
può essere implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del
servizio prestato (2).
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in
appello n. 1484 e n. 7813 del 2005, proposti
rispettivamente
- dal sig. Paolo
Rispoli, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Laura Tocco, domiciliato presso
l’avv. Laura Di Fazio in Roma, via Keplero
n.26;
- dalla XIX
Comunità montana l’Arco degli Aurunci , in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Romano
Carello elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico
24;
CONTRO
- la XIX Comunità
montana l’Arco degli Aurunci, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Romano Carello
elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico 24;
- il sig. Paolo
Rispoli, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Laura Tocco, domiciliato presso
l’avv. Laura Di Fazio in Roma, via Keplero
n.26;
e nei confronti
di
Vecchia Comunità
montana dei Monti Aurunci XVII, non costituita nel giudizio di
appello;
Comunità montana
dei Monti Aurunci XVII, non costituita nel giudizio di
appello;
per la
riforma
della sentenza del TAR Lazio,
seconda sezione, 16 giugno 2004, n. 5913;
Visto il ricorso
in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli
atti di causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 28 marzo 2006 il Consigliere Aldo Fera;
Udito per la
parte appellante l’avv. Tocco, come indicato nel
verbale d’udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto degli
appelli proposti dal sig. Paolo Rispoli e dalla XIX Comunità montana l’Arco
degli Aurunci è la sentenza n. 5913 del 2004, con la quale il Tar Lazio, seconda
sezione, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. Paolo Rispoli, per
l’accertamento del diritto al riconoscimento del lavoro straordinario e delle
attività extra-ufficio effettuate nel periodo
1992-1993. Limitando l’accertamento alle "ore di straordinario relative all’attività di diretta collaborazione con gli
organi istituzionali dell’ente (risultanti dai relativi prospetti mensili
vistati dal Presidente della C.M. e depositati in atti) preventivamente
autorizzate dall’amministrazione, e quindi nel limite delle 400 (divenute poi
600) ore ammesse per il 1992, e inserite in bilancio sulla base della tariffa
oraria, considerata per il lavoro straordinario applicabile, determinata ai
sensi dell’art. 16 d.P.R. 13.5.1987, n. 268 (L. 25.637).
"
Il Tar ha altresì
estromesso dal giudizio la Comunità montana zona XIX per difetto di
legittimazione passiva.
Il primo giudice
motiva la propria decisione richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo il
quale : " Non puo' esser riconosciuto alcun compenso
al pubblico dipendente per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva
formale autorizzazione da parte della p.a. datrice di lavoro, solo in questo
modo essendo possibile verificare nel rispetto dell'art. 97 cost., la reale
esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a
prestazioni lavorative eccezionali." (Consiglio
Stato sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352).
Contro la
sentenza è stato proposto appello da parte del sig.
Paolo Rispoli, che ne contesta la parte che lo ha visto soccombente,
sostenendo:
l’inammissibilità della
costituzione nel giudizio di primo grado della Comunità montana dei Monti
Aurunci, per illegittimità della deliberazione di autorizzazione a stare in
giudizio;
l’error in iudicando, in
quanto l’autorizzazione a prestare straordinario è implicitamente ricavabile
dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato.
Conclude quindi chiedendo la
riforma della sentenza appellata e, per l’effetto, l’accoglimento integrale del
ricorso di primo grado.
Il secondo
appello è stato proposto appello dalla XIX Comunità
montana l’Arco degli Aurunci, che contesta le motivazioni contenute nella
sentenza, sostenendo:
1. che
erroneamente il primo giudice l’ha estromessa dal giudizio, in quanto le ragioni
del credito vantato dal ricorrente si riferisce all’epoca in cui il rapporto intercorreva con la Vecchia Comunità montana dei
Monti Aurunci XVII, della quale la XIX Comunità montana è successore
universale.
2. che il Rispoli
non avrebbe titolo per il riconoscimento del lavoro straordinario e delle
attività extra-ufficio effettuate nel periodo
1992-1993, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione del
dirigente.
3. che il
processo andava interrotto per la estinzione della
Vecchia Comunità montana dei Monti Aurunci XVII e la successione delle nuove
comunità.
DIRITTO
1. I ricorsi di
cui all’epigrafe, proposti dal sig. Paolo Rispoli e dalla XIX Comunità montana
l’Arco degli Aurunci, per la riforma della sentenza specificata in epigrafe, in
quanto diretti contro la stessa sentenza, debbono
essere riuniti.
2. Il ricorso
proposto dal sig. Paolo Rispoli è infondato.
La sentenza è
appellata nella parte in cui il primo giudice ha circoscritto il diritto
rivendicato dal ricorrente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario,
effettuato nel periodo 1992-1993, alle "ore di
straordinario relative all’attività di diretta collaborazione con gli organi
istituzionali dell’ente (risultanti dai relativi prospetti mensili vistati dal
Presidente della C.M. e depositati in atti) preventivamente autorizzate
dall’amministrazione, e quindi nel limite delle 400 (divenute poi 600) ore
ammesse per il 1992, e inserite in bilancio sulla base della tariffa oraria,
considerata per il lavoro straordinario applicabile, determinata ai sensi
dell’art. 16 d.P.R. 13.5.1987, n. 268 (L. 25.637). "
Il sig. Rispoli,
in sede di appello solleva due
questioni.
Con la prima
afferma l’inammissibilità della costituzione nel giudizio di primo grado della
Comunità montana dei Monti Aurunci, per illegittimità derivata dalla
deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio.
Sennonché, tale deliberazione, che è contestata per vizi dell’atto
amministrativo sottostante (in particolare per la pretesa incompatibilità del
presidente dell’ente a partecipare alla deliberazione, per grave inimicizia con
il ricorrente) e non sotto il profilo della validità dell’atto processuale, con
il quale l’ente intimato ha manifestato la volontà di resistere all’azione
proposta dal ricorrente, non risulta essere stata appositamente impugnata da quest’ultimo.
Con la seconda,
contesta le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado che ha seguito il
costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale " Non puo' esser
riconosciuto alcun compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario,
quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della p.a. datrice
di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare nel rispetto
dell'art. 97 cost., la reale esistenza delle ragioni di
pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative
eccezionali." (Consiglio Stato sez. V, 8 marzo
2001, n. 1352).
Secondo
l’appellante, l’autorizzazione a prestare straordinario sarebbe implicitamente
ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio
prestato.
L'assunto però
non considera che, in presenza di una disciplina
normativa del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio
1987,
n. 268),
contrassegnata da limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle
amministrazioni ed ai dipendenti, da un meccanismo compensatorio delle eventuali
eccedenze fondato (comma sette ) su " riposi sostitutivi da fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo", e da un
meccanismo procedurale che affida "al confronto con le organizzazioni
sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo " la
individuazione dei casi nei quali "per esigente eccezionali - debitamente
motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi
istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario
- il limite massimo individuale può essere superato" ( comma sei), non vi è
spazio per una autorizzazione implicita. Ciò anche perché l’autorizzazione in
questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta
il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di
ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione
dell'ente.
Il ricorso,
pertanto, va respinto.
3. Il ricorso
proposto dalla XIX Comunità montana l’Arco degli
Aurunci è, invece, inammissibile, perché l’estromissione dal giudizio di primo
grado, motivata con il fatto che l’ente è estraneo alla pretesa creditoria del
ricorrente, reca un vantaggio e non un pregiudizio alla parte
appellante.
L’appello,
pertanto, va dichiarato inammissibile per carenza di
interesse.
4. Appare equo
compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa riunione di ricorsi di cui
all’epigrafe, respinge l’appello n. 1484 e dichiara inammissibile l’appello n.
7813 del 2005.
Compensa le spese
del giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2006, con l’intervento dei
signori:
Sergio Santoro
Presidente
Giuseppe Farina
Consigliere
Aldo
Fera
Consigliere estensore
Marzio Branca
Consigliere
Nicola Russo
Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera
F.to Sergio Santoro
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il 29 agosto 2006.