CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 14 febbraio 2005 n. 417 - Pres. Patroni Griffi, Est. Anastasi - Cucco (Avv.ti Guzzardi e Romanelli) c. Ministero giustizia (Avv. Stato Elefante) - (conferma T.A.R. Piemonte, 11 dicembre 1998 n. 2480).

1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Presupposti per il riconoscimento - Svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature - Sufficienza.

2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Presupposti per il riconoscimento - Instaurazione del rapporto di servizio con provvedimento formale - Necessità - Sussiste - Nel caso di dipendente ee.ll. che presta in via di fatto la propria attività negli uffici giudiziari - Non spetta.

1. L’indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 1988, benchè letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, compete in realtà a tutto il personale che assicuri in concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (1).

2. Presupposto necessario per la corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 1988 è che si sia venuto ad instaurare un rapporto di servizio (cfr. art. 3 comma 60 L. 24 dicembre 1993 n. 537) con l’Amministrazione giudiziaria; l’instaurazione del rapporto può anche avvenire in base ad una varia tipologia di misure amministrative (collocamento fuori ruolo, comando, distacco o assegnazione con ordine di servizio), ma presuppone sempre un provvedimento costitutivo adottato dall’ente al quale il personale sia legato dal rapporto di impiego. Non può pertanto corrispondersi l’indennità giudiziaria al dipendente di un ente locale che presta servizio negli uffici giudiziari in via di fatto, e non in base a provvedimento formale.

FATTO

L’odierno appellante, dipendente del comune di Venezia, presta da anni servizio presso il locale Tribunale dei minorenni, ove svolge mansioni amministrative.

Lo stesso, con istanza del 23.2.1996, ha pertanto richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia la corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 1988.

A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione statale l’interessato ha adito il TAR Veneto il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il gravame dopo aver esperito apposita istruttoria, all’esito della quale è risultato che il sig. Cucco presta servizio negli uffici giudiziari in via di fatto, e non in base a provvedimento formale.

La sentenza è impugnata dal dipendente che ne chiede integrale riforma, insistendo per l’accoglimento della pretesa patrimoniale azionata in prime cure.

Si è costituita l’Amministrazione, insistendo per il rigetto del gravame.

All’Udienza del 18 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

Con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante deduce che, ai fini della corresponsione dell’indennità giudiziaria in favore del personale esterno all’Amministrazione della Giustizia, rileva unicamente la prestazione (anche in via di fatto e senza formale incarico) di funzioni ad effettivo supporto dell’attività giudiziaria.

In ogni caso, l’indennità in controversia andrebbe nella fattispecie riconosciuta in applicazione dei principi ( art. 36 Cost. e 2126 cod. civ.) che impongono di retribuire in modo adeguato le prestazioni lavorative comunque svolte in via di fatto.

Il mezzo non è fondato.

Al riguardo si premette che, per pacifica giurisprudenza, l' art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare immediata ed incondizionata applicazione nel pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall' art. 98 Cost. ( che nel disporre che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione » vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio ) e quelli previsti dall' art. 97 Cost., contrastando l' esercizio di mansioni diverse rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita con il buon andamento e l' imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. ( Cfr. VI Sez. 27.3.2003 n. 1595).

Ugualmente è ormai consolidato il principio in base al quale l'art. 2126 Cod. civ. non è invocabile in tema di esercizio di mansioni superiori o diverse rispetto a quelle proprie e svolte in via di fatto nel pubblico impiego, atteso che esso riguarda il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato.

Tanto premesso, e venendo alla questione centrale da decidere, ritiene il Collegio che, come statuito dal Tribunale, la pacifica assenza nella fattispecie di qualsivoglia provvedimento formale di assegnazione del dipendente comunale a prestare servizio presso il Tribunale precluda la corresponsione dell’indennità giudiziaria.

In tal senso, il Collegio è ben consapevole del consolidato indirizzo giurisprudenziale alla luce del quale l’indennità in questione - benchè letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari – compete in realtà a tutto il personale che assicuri in concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità in parola è esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature. (cfr. ad es. IV Sez. 9.1.2001 n. 42).

E tuttavia, l’esercizio della funzione di supporto o collaborazione all’attività giudiziaria può rilevare ai fini in rassegna solo se conseguente all’instaurazione di un rapporto di servizio ( cfr. art. 3 comma 60 L. 24.12.1993 n. 537) con l’Amministrazione giudiziaria.

Tale rapporto di servizio può instaurarsi in base ad una varia tipologia di misure amministrative ( collocamento fuori ruolo, comando, distacco o assegnazione con ordine di servizio) ma presuppone sempre un provvedimento costitutivo adottato, per quanto qui rileva, dall’ente al quale il personale sia legato dal rapporto di impiego.

In questo quadro di riferimento, se da un lato non assume rilievo la circostanza che i dipendenti degli enti locali non possano ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 1077 del 1970 essere formalmente comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali, poichè appunto ciò che rileva non è il titolo giuridico in base al quale è disposta l’applicazione, resta però d’altro canto che in assenza di un provvedimento espresso dell’ente a quo non si instaura quel rapporto di servizio con l’ufficio di destinazione che si è visto costituire l’ineludibile presupposto per l’erogazione dell’indennità.

Ulteriormente l’appellante deduce per un verso che la documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale dimostra l’esistenza di un provvedimento formale di destinazione, pur non versato in atti; per l’altro che, in ogni caso, la indubbia consapevolezza dell’Amministrazione comunale in ordine alla risalente destinazione del dipendente al Tribunale dei minorenni di Venezia ben può supplire alla mancanza del provvedimento formale.

Anche tali deduzioni ( peraltro reciprocamente alquanto contraddittorie) non possono trovare accoglimento.

Per quanto riguarda l’esistenza del provvedimento, si osserva infatti che la documentazione acquisita in istruttoria ( ed in particolare lo stato di servizio sottoscritto in data 23.12.1997 dal Direttore del Personale comunale) depone esattamente in senso contrario a quanto affermato dall’appellante.

Irrilevante è invece, alla luce delle considerazioni sopra diffusamente svolte in ordine alla necessità del provvedimento formale ai fini in controversia, la consapevolezza, da parte dell’Amministrazione comunale, del fatto che il dipendente presta in realtà servizio gli Uffici giudiziari.

Gli ulteriori motivi ( primo, secondo e terzo) dedotti dall’appellante sono infine inammissibili, contenendo in sostanza doglianze dedotte con carattere di novità in questa fase di appello.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Le spese del grado sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Filippo PATRONI GRIFFI Presidente

Antonino ANASTASI estensore Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere

Vito POLI Consigliere

Salvatore CACACE Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi Filippo Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 14/2/2005