CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. IV - sentenza 14 febbraio 2005 n. 417 - Pres.
Patroni Griffi, Est. Anastasi - Cucco (Avv.ti Guzzardi e Romanelli) c.
Ministero giustizia (Avv. Stato Elefante) - (conferma T.A.R. Piemonte, 11
dicembre 1998 n. 2480).
1.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria -
Presupposti per il riconoscimento - Svolgimento della prestazione lavorativa
presso gli uffici delle varie magistrature - Sufficienza.
2.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria -
Presupposti per il riconoscimento - Instaurazione del rapporto di servizio con
provvedimento formale - Necessità - Sussiste - Nel caso di dipendente ee.ll.
che presta in via di fatto la propria attività negli uffici giudiziari - Non spetta.
1.
L’indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 1988, benchè
letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie
per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento
degli uffici giudiziari, compete in realtà a tutto il personale che assicuri in
concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria (1).
2.
Presupposto necessario per la corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista
dalla legge n. 221 del 1988 è che si sia venuto ad instaurare un rapporto di
servizio (cfr. art. 3 comma
FATTO
L’odierno
appellante, dipendente del comune di Venezia, presta da anni servizio presso il
locale Tribunale dei minorenni, ove svolge mansioni amministrative.
Lo
stesso, con istanza del 23.2.1996, ha pertanto richiesto al Ministero di Grazia
e Giustizia la corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge
n. 221 del 1988.
A
fronte del diniego opposto dall’Amministrazione statale l’interessato ha adito
il TAR Veneto il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il
gravame dopo aver esperito apposita istruttoria, all’esito della quale è
risultato che il sig. Cucco presta servizio negli uffici giudiziari in via di
fatto, e non in base a provvedimento formale.
La
sentenza è impugnata dal dipendente che ne chiede integrale riforma, insistendo
per l’accoglimento della pretesa patrimoniale azionata in prime cure.
Si
è costituita l’Amministrazione, insistendo per il rigetto del gravame.
All’Udienza
del 18 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello
non è fondato.
Con
il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante deduce che, ai fini
della corresponsione dell’indennità giudiziaria in favore del personale esterno
all’Amministrazione della Giustizia, rileva unicamente la prestazione (anche in
via di fatto e senza formale incarico) di funzioni ad effettivo supporto
dell’attività giudiziaria.
In
ogni caso, l’indennità in controversia andrebbe nella fattispecie riconosciuta
in applicazione dei principi ( art. 36 Cost. e 2126 cod. civ.) che impongono di
retribuire in modo adeguato le prestazioni lavorative comunque svolte in via di
fatto.
Il
mezzo non è fondato.
Al
riguardo si premette che, per pacifica giurisprudenza, l' art. 36 Cost., che
sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla
qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare immediata ed incondizionata
applicazione nel pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi
di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall' art. 98 Cost. (
che nel disporre che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione » vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta
alla pura logica del rapporto di scambio ) e quelli previsti dall' art. 97
Cost., contrastando l' esercizio di mansioni diverse rispetto a quelle proprie
della qualifica rivestita con il buon andamento e l' imparzialità
dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di
competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. ( Cfr. VI
Sez. 27.3.2003 n. 1595).
Ugualmente
è ormai consolidato il principio in base al quale l'art. 2126 Cod. civ. non è
invocabile in tema di esercizio di mansioni superiori o diverse rispetto a
quelle proprie e svolte in via di fatto nel pubblico impiego, atteso che esso
riguarda il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un
contratto o di un atto nullo o annullato.
Tanto
premesso, e venendo alla questione centrale da decidere, ritiene il Collegio
che, come statuito dal Tribunale, la pacifica assenza nella fattispecie di
qualsivoglia provvedimento formale di assegnazione del dipendente comunale a
prestare servizio presso il Tribunale precluda la corresponsione dell’indennità
giudiziaria.
In
tal senso, il Collegio è ben consapevole del consolidato indirizzo
giurisprudenziale alla luce del quale l’indennità in questione - benchè
letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie
per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento
degli uffici giudiziari – compete in realtà a tutto il personale che assicuri in
concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che l'unico requisito
necessario per la spettanza dell'indennità in parola è esclusivamente lo
svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie
magistrature. (cfr. ad es. IV Sez. 9.1.2001 n. 42).
E
tuttavia, l’esercizio della funzione di supporto o collaborazione all’attività
giudiziaria può rilevare ai fini in rassegna solo se conseguente
all’instaurazione di un rapporto di servizio ( cfr. art. 3 comma
Tale
rapporto di servizio può instaurarsi in base ad una varia tipologia di misure
amministrative ( collocamento fuori ruolo, comando, distacco o assegnazione con
ordine di servizio) ma presuppone sempre un provvedimento costitutivo adottato,
per quanto qui rileva, dall’ente al quale il personale sia legato dal rapporto
di impiego.
In
questo quadro di riferimento, se da un lato non assume rilievo la circostanza
che i dipendenti degli enti locali non possano ai sensi dell’art. 34 del D.P.R.
n. 1077 del 1970 essere formalmente comandati a prestare servizio presso le
amministrazioni statali, poichè appunto ciò che rileva non è il titolo
giuridico in base al quale è disposta l’applicazione, resta però d’altro canto
che in assenza di un provvedimento espresso dell’ente a quo non si instaura
quel rapporto di servizio con l’ufficio di destinazione che si è visto
costituire l’ineludibile presupposto per l’erogazione dell’indennità.
Ulteriormente
l’appellante deduce per un verso che la documentazione acquisita all’esito
dell’istruttoria disposta dal Tribunale dimostra l’esistenza di un
provvedimento formale di destinazione, pur non versato in atti; per l’altro
che, in ogni caso, la indubbia consapevolezza dell’Amministrazione comunale in
ordine alla risalente destinazione del dipendente al Tribunale dei minorenni di
Venezia ben può supplire alla mancanza del provvedimento formale.
Anche
tali deduzioni ( peraltro reciprocamente alquanto contraddittorie) non possono
trovare accoglimento.
Per
quanto riguarda l’esistenza del provvedimento, si osserva infatti che la
documentazione acquisita in istruttoria ( ed in particolare lo stato di
servizio sottoscritto in data 23.12.1997 dal Direttore del Personale comunale)
depone esattamente in senso contrario a quanto affermato dall’appellante.
Irrilevante
è invece, alla luce delle considerazioni sopra diffusamente svolte in ordine
alla necessità del provvedimento formale ai fini in controversia, la
consapevolezza, da parte dell’Amministrazione comunale, del fatto che il
dipendente presta in realtà servizio gli Uffici giudiziari.
Gli
ulteriori motivi ( primo, secondo e terzo) dedotti dall’appellante sono infine
inammissibili, contenendo in sostanza doglianze dedotte con carattere di novità
in questa fase di appello.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del
giudizio.
PQM
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello.
Le
spese del grado sono compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma il 18 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Filippo
PATRONI GRIFFI Presidente
Antonino
ANASTASI estensore Consigliere
Aldo
SCOLA Consigliere
Vito
POLI Consigliere
Salvatore
CACACE Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Antonino
Anastasi Filippo Patroni Griffi
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA il 14/2/2005