CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
sentenza 8 febbraio 2005 n. 332 - Pres.
Frascione, Est. Milemaggi Cogliani - Vallone
(Avv. Vitale) c. Comune di Nola (Avv. Manzo) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. III, 15 gennaio 1999, n. 97).
1.
Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Inquadramento - Ex L. n. 138 del 1984 - Riferimento
esclusivo alle qualifiche possedute - Irrilevanza delle mansioni effettivamente
svolte - Legittimità.
2.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Art.
36 Costituzione - Applicabilità ai pubblici dipendenti - Limiti -
Individuazione.
3.
Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni
superiori svolte - Diritto alle differenze retributive - Previsto in via
generalizzata per la prima volta dall’art. 15 del D.L.vo 29 ottobre 1998 n. 387
- Questione di legittimità di quest’ultima norma -
Nella parte in cui non si applica retroattivamente - Infondatezza - Ragioni.
1.
L’inquadramento nel ruolo dei dipendenti dell’Ente locale a
norma ed in applicazione della legge n. 138 del 1984, ancorché parametrato alle nuove qualifiche funzionali
previste dal D.P.R. n. 347 del 1983, non può tenere conto delle mansioni
effettivamente svolte, eventualmente superiori a quelle dovute sulla base della
legge speciale, che fissa, al riguardo, regole puntuali che escludono, in
radice, la rilevanza delle suddette mansioni, sia ai fini sia economici sia ai fini della progressione in carriera.
2.
L’art. 36 Cost., che
sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla
qualità e quantità di lavoro prestato, non può trovare incondizionata
applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito
altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti
dall'art. 98 Cost. (che, nel disporre che «i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione», vieta che la valutazione del rapporto di
pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e
dall'art. 97 Cost. (contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto
alla qualifica rivestita con il buon andamento e l'imparzialità dell'
Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza,
attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari.
3.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 15 del D.L.vo
29 ottobre 1998 n. 387 (pubblicato sulla G.U. 7 novembre 1998 n. 261),
per la parte in cui non conferisce una portata retroattiva al generale
riconoscimento della spettanza delle differenze retributive nel caso di
svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, innanzitutto perché è nell’ordine generale della funzione
che le nuove norme non dispongano altro che per l’avvenire, salvo differente
scelta del legislatore che (ove non sia espressamente vietato dallo stesso sistema
dei principi costituzionali) è insindacabile anche dalla Corte costituzionale
e, sul piano logico, in quanto altrettanti rilevanti principi costituzionali,
di pari grado, precludevano, nel sistema del pubblico impiego, la generalizzata
applicazione del differente principio affermato, in via ordinaria, nel rapporto
di lavoro disciplinato dalla normativa privatistica
(art. 2103 cod. civ., come sostituito dall'art. 13
della legge 20 maggio 1970 n. 300 che, per quanto riguarda l'obbligo di
adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, è stato ritenuto
applicabile al settore dell'impiego pubblico, soltanto nei limiti previsti da
norme speciali).
Ritenuto
e considerato in fatto quanto segue:
-
Con la sentenza in epigrafe
-
l’appellante, censura la sentenza appellata sia sul punto della reiezione della
domanda relativa all’inquadramento nell’8^ qualifica
funzionale, sia nella parte in cui è negata la maggiorazione stipendiale, ribadendo
di avere svolto mansioni superiori, sulla base di atti formali, contestando il
presupposto da cui muove la sentenza appellata, ovvero la mancanza del
corrispondente posto di organico vacante, in più sollevando questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998
n. 387 nella parte in cui non consente anche con effetto retroattivo la
retribuzione delle mansioni superiori, per pretesa violazione dell’art. 36
della Costituzione; produce, inoltre, certificazione del Segretario generale
dell’Ente attestante la situazione pregressa della pianta organica, ed altra
relativa anche alla sua attuale posizione di servizio nell’Ente;
-
costituitosi il Comune di Nola per resistere all’impugnazione, la causa è stata
chiamata alla pubblica udienza del 26 novembre 2004 e trattenuta in decisione.
Ritenuto
e considerato in diritto che:
-
ricorrono i presupposti per decidere nella forma semplificata di cui all’art.
26, commi 4 e
-
l’appello, infatti, è manifestamente infondato;
- come rilevato dal giudice di primo grado, l’inquadramento
nel ruolo dei dipendenti dell’Ente locale a norma ed in applicazione della
legge n. 138 del 1984, ancorché parametrato
alle nuove qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 347 del 1983, non
poteva tenere conto delle mansioni effettivamente svolte, eventualmente
superiori a quelle dovute sulla base della legge speciale, che fissa, al riguardo, regole puntuali che escludono, in
radice, la rilevanza delle suddette mansioni, sia ai fini sia economici sia ai
fini della progressione in carriera (per tutte, da ultimo, Sez.
V, n. 286 del 17 gennaio 2000);
-
le anzidette mansioni superiori non assumono rilievo neppure per ciò che
riguarda la mera maggiorazione retributiva;
-
è già stato autorevolmente affermato che l' art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della
retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità di lavoro prestato, non può
trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego,
concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale,
quali quelli previsti dall' art. 98 Cost. (che nel disporre che «i pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione» vieta che la valutazione
del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di
scambio ) e dall' art. 97 Cost. (contrastando l' esercizio di mansioni
superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l'
imparzialità dell' Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle
sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari) (sul
punto, già A.P. n. 22 del 19 novembre 1999);
-
il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa, già con la citata
decisione (e successivamente con le decisioni nn. 10 ed 11 del 2000) ha avuto modo di precisare che
nell'ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni
il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita,
considerato anche l'assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il
profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo
il paradigma dell'art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento
della spesa pubblica; con la conseguenza che l'Amministrazione é tenuta ad
erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una
norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva;
-ciò
non sussiste nel caso in esame, che verte sulla pretesa retributiva di
dipendente di Ente locale;
-
sulla materia, infatti, a parte i principi generali sopra enunciati, giova
rilevare che tutte le disposizioni dei regolamenti organici dei dipendenti
degli Enti locali che, ai sensi dell' art. 220 T.U. 3
marzo 1934 n. 383, attribuivano rilevanza allo svolgimento di mansioni superiori
svolte, sono state abrogate per incompatibilità dall' art. 6 D.L. 29 dicembre
1977 n. 946, come convertito dalla L. 27 febbraio
1978 n. 43, ( con il quale è stato vietato agli Enti predetti di erogare ogni
trattamento economico previsto dagli accordi nazionali), il cui contenuto è
stato più volte ribadito e da ultimo confermato dall' art.
-
nella ricostruzione storica dell’evoluzione dell’istituto, con riguardo al
graduale passaggio alla «privatizzazione» del rapporto di impiego
dei pubblici dipendenti, è stato anche osservato come soltanto l'art. 57 del
D.L. vo 3 febbraio 1993 n.
-
è stato però rilevato come la norma sia stata poi
abrogata dall'art. 43 del D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, senza avere avuto mai
applicazione (la sua operatività è stata più volte differita, da ultimo, al 31
dicembre 1998 con l'art. 39 comma 17 della L. 27
dicembre 1997 n. 449); la materia è stata poi disciplinata dall'art. 56 del
D.L. vo n. 29 del 1993 (nel testo sostituito con l'art. 25 del D.L. vo n. 80
del 1998), che (come già l'art. 56 comma 2 nel testo originario) ha confermato
l'indirizzo elaborato dal Consiglio di Stato;
-
detta norma, nella sua originaria formulazione, prevedeva espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (comma 6), ma ne rinvia l'applicazione in sede
di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista
dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita;
-
essa disponeva, infatti che «fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore »
(art. 56 citato comma 6);
-
le parole «a differenze retributive o» sono state soppresse dall'art. 15
del D.L. vo 29 ottobre 1998 n. 387 (pubblicato sulla
G.U. 7 novembre 1998 n. 261), ma ovviamente con effetto dalla sua entrata in
vigore, sicché l'innovazione, esulando dall'ambito temporale coinvolto dalla
presente vertenza, non esplica su di essa alcuna efficacia (in termini, le già
citate decisione dell’AP. n. 10 ed 11 del 2000 e 22
del 1999);
-
non vi è ragione di dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 15
citato, per la parte in cui non conferisce al riconoscimento in questione una
portata retroattiva, innanzitutto perché è nell’ordine
generale della funzione, che le nuove norme non dispongano altro che per
l’avvenire, salvo differente scelta del legislatore che (ove non sia
espressamente vietato dallo stesso sistema dei principi costituzionali) è
insindacabile anche dalla Corte costituzionale e, sul piano logico, in quanto,
come ricostruito nelle citate decisioni dell’Adunanza Plenaria (dalle quali non
vi è ragione di discostarsi) altrettanti rilevanti principi costituzionali, di
pari grado rispetto a quelli invocati da parte ricorrente, precludevano, nel
sistema del pubblico impiego, la generalizzata applicazione del differente
principio affermato, in via ordinaria, nel rapporto di lavoro disciplinato
dalla normativa privatistica ( art. 2103 Cod. civ., come sostituito
dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 che, per quanto riguarda
l'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, è
stato ritenuto applicabile al settore dell'impiego pubblico – in termini, per
tutte, V Sez., 11 maggio 1989 n. 274 - soltanto nei
limiti previsti da norme speciali);
-
in conclusione, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha respinto
anche la domanda retributiva di parte ricorrente;
ciò vale anche indipendentemente dalla
sussistenza o meno di disponibilità di organico vacante e dello svolgimento in
concreto delle pretese mansioni superiori, in quanto, il principio della
irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di
mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego - salvo che tali effetti
derivino da un'espressa previsione normativa - è un dato acquisito alla
giurisprudenza amministrativa (già prima dell’insegnamento dell’Adunanza
Plenaria, fra le tante, IV Sez., 17 maggio 1997 n.
647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28
gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e
10 febbraio 1996 n. 189), che risponde testualmente al dettato normativo (come
desumibile dalle fonti normative sopra citate) e che, per ciò che concerne
specificamente i dipendenti degli enti locali, trova conferma ulteriore, a
contrario, nella norma speciale, contenuta nell’art. 72 D.P.R. 13 maggio
1987 n. 268, che in via eccezionale (e dunque non analogicamente estensibile),
prevede la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni
superiori, soltanto allorché si tratti di incarichi di livello dirigenziale,
formalmente attribuiti, relativamente a posti di responsabili delle massime
strutture organizzative dell’Ente, subordinandola peraltro, al formale
conferimento dell’incarico da parte dei competenti organi di vertice (non
essendo sufficiente la disposizione organizzativa impartita dal superiore
gerarchico);
Ritenuto,
in
conclusione, che l’appello deve essere respinto e che le spese del giudizio di appello – che si liquidano in dispositivo – devono essere
poste a carico dell’appellante ed in favore del Comune resistente;
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) - definitivamente
pronunciando – respinge l’appello in epigrafe;
Condanna
parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Nola, delle spese del
presente grado del giudizio, che si liquidano in
complessivi € 1000,00= oltre IVA e CPA come per legge;
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 26 novembre 2004, dal Consiglio
di Stato in s.g. (Sez. V)
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio
FRASCIONE PRESIDENTE
Rosalia
BELLAVIA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est.
CONSIGLIERE
Cesare
LAMBERTI CONSIGLIERE
Claudio
MARCHITIELLO CONSIGLIERE
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Emidio Frascione
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
8 febbraio 2005