CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 giugno 2005 n. 3055 - Pres.
Frascione, Est. Pullano
- Di Somma (Avv. Marenghi) c. Comune di Scafati (n.c.) e Manfrecola (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania - Salerno, 10 marzo 1999,
n. 64).
1.
Concorso - Esclusione - Per mancanza di un requisito prescritto dal regolamento
organico - Impugnativa espressa anche della norma del regolamento organico che
prevede il requisito - Non occorre nel caso in cui, dal contesto
del ricorso, sia chiara la volontà di impugnare tale disposizione.
2.
Concorso - Requisiti - Concorso a posti di vigile
urbano - Norma del regolamento comunale che prescrive il possesso di un visus
non inferiore a 10/10 senza correzioni - Illegittimità - Ragioni.
1. Non può
essere ritenuto inammissibile un ricorso proposto avverso
il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico per mancata impugnazione
espressa del regolamento comunale nella parte in cui prevedeva il requisito di
ammissione in base al quale è stata poi disposta l’esclusione, nel caso in cui
dal tenore e dal contenuto del ricorso - sulla base dei quali il giudice deve
ricostruire il thema decidendum
a prescindere dall'enunciazione delle norme nell'epigrafe del ricorso - possa cogliersi la volontà del ricorrente di
impugnare la norma de qua in ognuna delle fonti in cui essa era
prevista, tra le quali il regolamento comunale che la prevedeva.
2. E’
illegittima la norma del regolamento comunale che prevede quale requisito per
la partecipazione al concorso a posti di vigile urbano il
possesso di un visus non inferiore a 10/10 senza correzioni. Tale
disposizione è da ritenersi irrazionale e non conforme al consolidato principio
in base al quale le norme di bando che prescrivono requisiti per la
partecipazione ai concorsi devono essere coerenti con le professionalità che i
vincitori saranno chiamati a ricoprire.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Pasquale
Di Somma ha partecipato al concorso per la copertura di 18 posti di vigile
urbano indetto dal Comune di Scafati con bando
pubblicato il 20.1.1987.
Il bando prevedeva
che tutti i candidati, prima della prova scritta, sarebbero stati sottoposti a
visita medica da parte di apposita commissione.
Con delibera n.
672 del 26.11.1996 la G.M. ha deciso di differire il momento dell’accertamento dell’idoneità fisica alla fase conclusiva del procedimento
concorsuale e nei soli confronti dei vincitori del concorso.
L’appellante ha
superato le prove di concorso, ma alla visita specialistica, eseguita da un apposito collegio medico legale, è risultato non idoneo per
deficit del visus naturale ed è stato, pertanto, escluso dal concorso.
Con ricorso
dinanzi al TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, ha chiesto
l’annullamento della nota n. 9807 del 24.4.1998, con la quale gli è stata
comunicata l’esclusione dal concorso, nonchè degli
atti della procedura concorsuale e del Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale nella parte in cui stabilisce i requisiti fisici per
l’ammissione al concorso.
All’uopo ha
dedotto:
1)
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L.
n. 142/90,
dell’art. 24 del d.P.R. n. 347/83 e
del bando di concorso - eccesso di potere per travisamento.
2) violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere -
sviamento
Il TAR ha
dichiarato il ricorso inammissibile perchè non era stato
impugnato l’art. 8 del Regolamento comunale che impone, ai fini dell’immissione
nel ruolo dei vigili urbani, il requisito fisico dei 10/10 di visus non
corretto.
L’interessato, con
l’appello in esame chiede la riforma della sentenza, sostenendo di avere
espressamente impugnato il Regolamento e di avere formulato apposite
censure, e, nel merito, reitera i motivi di gravame già dedotti in primo grado.
Le parti intimate
non si sono costituite.
L’appello è
fondato.
La Sezione si è
già pronunciata (v. dec. n.
5457 del 24.9.2003) sui ricorsi proposti da altri concorrenti della stessa
procedura concorsuale, ugualmente esclusi perchè risultati non idonei per
deficit del visus naturale, ed ha annullato la coeva sentenza del TAR Campania
n. 65 del 10.3.1999 sulla base delle seguenti considerazioni:
"1. Gli
appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale avrebbe
ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per mancata impugnazione
dell'art. 8 del Regolamento comunale in applicazione del quale il bando di
concorso impugnato prevede quale requisito per la partecipazione al concorso un
visus non inferiore a 10/10.
Il motivo è
fondato. In vero, dal tenore e dal contenuto del ricorso,
sulla base dei quali il giudice deve ricostruire il thema
decidendum a prescindere dall'enunciazione delle
norme nell'epigrafe del ricorso (per tuuti, cfr. Cons. Stato, Sez.V, 06/03/1991, n. 204) poteva cogliersi la volontà dei
ricorrenti di impugnare la norma de qua in ognuna delle fonti in cui essa era
prevista tra le quali appunto il Regolamento comunale che la prevedeva.
2. Nel merito
il ricorso è fondato. La previsione de qua è da ritenersi irrazionale e non
conforme al principio consolidato in giurisprudenza in base al quale le norme
di bando che prescrivono requisiti per la partecipazione ai concorsi devono
essere coerenti con le professionalità che i vincitori saranno chiamati a
ricoprire (C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n. 590;
Consiglio di Stato V sez., 2
dicembre 2002, n. 6606). In tal senso deve ritenersi limitata la
discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione della lex
specialis del concorso.
Ora, nel caso
di specie, non appare razionale che per la partecipazione ad un concorso per
l'assunzione di vigili urbani, non destinati peraltro a compiti o servizi
speciali, venga richiesto il requisito del visus di
10/10 senza correzione. Requisito, quest'ultimo,
non richiesto peraltro nemmeno per l'ammissione al concorso nell'Arma dei
Carabinieri o nella Polizia di Stato ove sono richiesti un visus naturale non
inferiore a 12/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio in cui si vede di meno (cfr.
in questo senso, Consiglio di Stato, V Sez., 2 dicembre 2002, n. 6606).
Ad ulteriore dimostrazione di ciò va, infine, la circostanza
messa in rilievo dalla difesa degli appellanti, che il Comune intimato,
immediatamente dopo l'esclusione dei concorrenti in parola, ha provveduto alla
modifica del regolamento comunale prevedendo che il requisito del visus di 10/10
possa essere raggiunto anche con la correzione di lenti".
Alla luce delle
suesposte considerazioni, che il Collegio condivide, il ricorso deve essere
accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e accoglimento
del ricorso di primo grado.
Si ravvisano
tuttavia giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto
annulla la sentenza appellata e accoglie il ricorso di primo grado.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nelle Camere di Consiglio del 26 ottobre 2004 con l'intervento dei
Signori:
Emidio FRASCIONE
Presidente
Rosalia BELLAVIA
Consigliere
Corrado ALLEGRETTA
Consigliere
Cesare LAMBERTI
Consigliere
Nicolina PULLANO
Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Nicolina Pullano F.to Emidio Frascione
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 10 giugno
2005