S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale 

 

Cassazione

Sentenza 16 settembre 2002

13528/2002

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Oggetto.

Enti locali, assunzione di personale straordinario: no della Cassazione all'applicazione della disciplina privatistica.

L'assunzione temporanea di personale straordinario da parte degli enti locali non può covertirsi in rapporto a tempo indeterminato, essendo necessario per quest'ultimo il concorso o una prova pubblica selettiva. È comunque valido, ha affermato la Suprema Corte secondo un orientamento ormai consolidato (sentenza 13528 del 16 settembre 2002), il contratto di lavoro per il periodo di tempo in cui di fatto si è svolto. Resta esclusa, pertanto, l'applicabilità della disciplina privatistica alle assunzioni in esame.

Ciò si ispira, hanno aggiunto i giudici della I sezione civile, alla tutela di superiori interessi pubblici. In quest'ottica hanno infatti escluso che possa verificarsi un'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori assunti a termine dagli enti locali e quelli assunti da privati, che in forza della legge 230/1962, possono convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Ne deriva che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore deroganti ai limiti imposti dalla disciplina in rassegna devono considerarsi nulle.

Massima

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Ammissione all'impiego - Assunzione a termine di personale straordinario da parte comuni, province, consorzi e loro aziende - Limiti alla facoltà di tali enti ex art. 5 d.l. n. 702 del 1978 - Superamento - Nullità del rapporto - Configurabilità - Conversione dei contratti illegittimi in rapporti a tempo indeterminato ex legge n. 230 del 1962 - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Cost. - Esclusione - Nuova disciplina delle aziende degli enti locali ex art. 23 legge n. 142 del 1990 - Compatibilità con la disciplina limitativa delle assunzioni temporanee - Deroghe previste dai contratti collettivi - Nullità per contrasto con norma imperativa - Configurabilità.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge.

tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla legge n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poichè le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso.

La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poichè, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma terzo, Cost. Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.