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S.I.L.Po.L. |
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Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Locale |
Cassazione
Sentenza
16 settembre 2002
13528/2002
Oggetto.
Enti locali, assunzione di personale straordinario: no della Cassazione all'applicazione della disciplina privatistica.
L'assunzione temporanea di personale straordinario da parte degli enti
locali non può covertirsi in rapporto
a tempo indeterminato, essendo necessario per quest'ultimo
il concorso o una prova pubblica selettiva. È comunque
valido, ha affermato la Suprema Corte secondo un orientamento ormai consolidato
(sentenza 13528 del 16 settembre 2002), il contratto di lavoro per il periodo
di tempo in cui di fatto si è svolto. Resta esclusa, pertanto, l'applicabilità
della disciplina privatistica alle assunzioni in
esame.
Ciò si ispira, hanno aggiunto i giudici della I
sezione civile, alla tutela di superiori interessi pubblici. In quest'ottica hanno infatti escluso
che possa verificarsi un'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori
assunti a termine dagli enti locali e quelli assunti da privati, che in forza
della legge 230/1962, possono convertire i contratti di lavoro a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato.
Ne deriva che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore deroganti ai limiti imposti dalla disciplina in rassegna devono considerarsi nulle.
Massima
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Ammissione
all'impiego - Assunzione a termine di personale
straordinario da parte dí comuni, province, consorzi
e loro aziende - Limiti alla facoltà di tali enti ex art. 5 d.l. n. 702 del
1978 - Superamento - Nullità del rapporto - Configurabilità
- Conversione dei contratti illegittimi in rapporti a tempo indeterminato ex
legge n. 230 del 1962 - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Cost. - Esclusione
- Nuova disciplina delle aziende degli enti locali ex art. 23 legge n. 142 del
1990 - Compatibilità con la disciplina limitativa delle assunzioni temporanee -
Deroghe previste dai contratti collettivi - Nullità per contrasto con norma
imperativa - Configurabilità.
L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale stabilisce (fra
l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province,
consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze
eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare),
al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di
assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle
disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è
confermato dall'art. 8 del successivo d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito
dalla legge 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed
esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti,
esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere
alla disciplina privatistica della legge 18 aprile
1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni
temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo
indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica
selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui
all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto
eseguite con violazione di legge.
Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto
costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei
lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non),
rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla legge n. 230 del 1962, in
quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo
indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di
superiori interessi pubblici di natura generale, poichè
le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di
imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico
concorso.
La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poichè, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma terzo, Cost. Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.