MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/9F2530CF/Cass_Pen_Sez_Unite15983-2006Timbratura_cartellino_falso_ideologico.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" SENTENZA N

SE= NTENZA N. 15983 UD. 11/04/2006 - DEPOSITO DEL 10/05/200= 6

 

de= litti c= ontro la fede pubblica - falso ideologico ex art. 479 c.p. - pubblico dipendente - allontanamento dal luogo di lavoro - omessa timbratura del cartellino segnatempo - insussistenza del reato

 

Le Sezioni unite non riconoscono natura di atto pubblico al cartellino segnatempo, ed in generale ai fogli di presenza dei pubblici dipendenti, e pertanto negano che integri il delitto di cui all’art. 479 c.p. la mancata timbratura del cartellino, da parte del pubblico dipendente, in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro. Il cartellino segnat= empo ed i fogli di presenza, infatti, sono destinati ad attestare soltanto una circostanza materiale che attiene al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatisti= ca), e le annotazioni ivi contenute non involgono affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Le Sezioni unite precisano però che, ove le attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate o recepite in atti della pubblica amministrazione, a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, si configura l’ipotesi criminosa del falso per induzion= e, ai sensi dell’art. 48 c.p..

 

Sentenza n. 15983 dell'11 ap= rile 2006 - depositata il 10 maggio 2006

(Sezioni Unite Penali, Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano= )

S
VOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 19 ottobre 2004 la Corte di Appello di Pal= ermo confermava la sentenza in data 7 marzo 2002 del Tribunale di Agrigento, con= la quale Giuseppa Sepe= e Vincenzo Caruso, riconosciute loro le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, erano stati condannati a pene ritenute di giustizia = per imputazioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt
. 61, n. 9, 81, cpv., 640, cpv. n. 1, c.p. e 61, n. 2, 81, cpv., 479, in relazione all’art. 476, c.p..

Si contestava a tali imputati, nella loro qualità di pubblici dipend= enti della Soprindentenza ai beni culturali ed ambie= ntali di Agrigento, di avere falsamente attestato la loro presenza al lavoro nell’ufficio regionale presso il quale prestavano servizio, allontanandosene, invece, senza formale permesso e sottoscrivendo fogli di presenza e timbrando il proprio cartellino presso l’apposito orologio marcatempo, facendo così risultare orari di entrata e di uscita non rispondenti a quelli effettivi.

I giudici del merito ritenevano accertato che, in più occasioni, gli imputati avevano timbrato il proprio cartellino presso l’apposito orologio marcatempo all’inizio ed alla = fine della giornata di lavoro, ma non avevano fatto risultare, mediante analoga marcatura, i propri allontanamenti dal luogo di lavoro, non dovuti a motivi= di servizio; e che tanto integrava gli estremi dei contestati reati di truffa aggravata e di falso.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi = gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Giuseppa Sepe d= enunzia:

a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in rel= azione agli artt. 640 e 479 c.p.. Quanto alla imputazione di truffa, deduce che i giu= dici dell’appello avevano omesso di considerare le specifiche censure dell’atto di gravame, con le quali s’era rappresentata la insussistenza sia degli artifici e raggiri sia del danno, posto che le sue assenze dal luogo di lavoro erano da riconnettersi alle “modalit&agra= ve; di espletamento dell’attività di ufficio”, “il comportamento… , così come sussunto nello schema dell’accusa e quindi della sentenza, era perfettamente n= oto nell’ambito dell’ufficio…”: in particolare, le sue assenze temporanee dal luogo di lavoro erano da riconnettersi alle sue funz= ioni di ufficiale rogante di atti pubblici da stipulare presso studi notarli, ta= nto non avendo consentito “né la realizzazione di un certo ingiusto profitto…, né un danno alla p.a= 230;.”.

Quanto alla imputazione di falso, lamenta che neppure al riguardo i giudici dell’appello avevano considerato le specifiche censure alla sentenza = di primo grado, proposte con l’atto di appello. Rileva che in quella sed= e si era rappresentato che “è carente= 230; sia l’elemento costitutivo del reato rappresentato dalla specifica condotta della immutaio veri, sia la consapevol= ezza della concreta e sostanziale immutatio veriR= 21;; essendosi “ipotizzata la condotta di falso per non aver indicato nel cartellino segna tempo gli allontanamenti intervenuti nel corso della intera giornata lavorativa, facendo apparire come se questa si fosse svolta con la costante presenza in ufficio, dall’indicato orario di entrata a quello segnato come orario di uscita”, si era omesso di considerare che “in questo quadro il reato di falso non sussiste, per carenza di una condotta immutatrice dell’effettivo vissuto”. “Il reato di falso - soggiunge la ricorrente - sarebbe stato configurabile solo se l’agente avesse segnato, nell’intermedio della giornata la lavorativa, un periodo di allontamento e di riento, adducendo insussistenti ragioni di servizio…”, circostanza nella specie non sussistente. La senten= za impugnata aveva rappresentato un “quadro assolutamente ed anzi esclusivamente settoriale di valutazione del devolutum= ”, avendo, “in buona sostanza,… limitat= o il proprio esame al solo aspetto della condotta della ricorrente, in relazione alla sua frequenza di uno studio notarile, esaminata come avulsa dal contes= to generale della sua attività di ufficio”, così individua= ndo “il substratro del reato di truffa”= , ma “non si è posto il problema, ampiamente profilato nei motivi di appello, della insussistenza di una effettiva condotta fattuale di immutatio veri…”;

b) il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 62, n. 4, <= span class=3DSpellE>c.p.. La sentenza impugnata – lamenta la ricorr= ente –, dopo aver rilevato che “il danno subito dalla p. a…. <= span class=3DGramE>non può considerarsi rilevante”, aveva es= cluso tale attenuante “avuto riguardo alla moltelpicit= à delle violazioni poste in essere dall’odierna prevenuta”, non presentando, perciò, il danno “quella caratteristica di esiguità, che costituisce elemento della specifica attenuante in esame”, laddove, invece, “in tema di reato continuato il danno = va valutato in relazione alle singole violazioni di legge”.

2.2 Giuseppe Caruso, dal canto suo, denunzia:

a) vizi di violazione di legge e di motivazione in rela= zione agli artt. 429, lett. c), 178, 179 c.p.p.. Deduce che illegittimamente la sentenza impugnata aveva disatteso la eccezione difensi= va di nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità dell’addebito, sull’erroneo assunto della sua tardiva proposizi= one, versandosi, invece, in ipotesi di nullità assoluta e non relativa; ed erroneamente aveva, altresì, ritenuto la infondatezza nel merito del= la proposta eccezione, “con argomenti che, a nostro avviso, hanno poco di giuridico”;

b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art. 640 c.p. “E’ emerso pacificamente dagli atti processuali – assume il ricorrente – che il comportamento dei dipendenti, cio&egrav= e; quello di allontanarsi dall’ufficio anche senza permesso, era un fatto ben noto al capo dell’ufficio stesso…”, che “conosc= eva il comportamento dei suoi dipendenti, lo autorizzava implicitamente, a fron= te di ciò i dipendenti, proprio per questo modo elastico di gestire l’attività lavorativa, producevano molto di più rispett= o al momento in cui vigeva l’osservanza rigida dell’orario di lavoro”;

c) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art. 476 c.p. Rileva che già con i motivi di appello si era dedotto che “nessun foglio di presenza era stato falsificato, né, del pari, era stato falsificato il nastro dell’orologio segnatempo…”= ;, sicché, “mancando qualsiasi documento falsificato, ammesso che= i predetti atti possano costituire documento, rectius
atto pubblico, era necessario individuare con quale mezzo il falso venne realizzato, non potendosi mai configurare un falso per omissione. Al pi&ugr= ave; l’omissione poteva integrare l’artificio, non mai il falso…”. Conclude rilevando che R= 20;la Corte di legittimità ha più volte affermato che né il foglio di presenza, né il nastro dell’orologio costituiscono a= tti pubblici…”.

3.0 Il ricorso veniva assegnato alla Quinta Sezi= one penale di questa Suprema Corte, la quale, con ordinanza resa all’udie= nza del 26 gennaio 2006, ne disponeva la rimessione= a queste Sezioni Unite. Disattesa una eccezione di precedente giudicato proposta in udienza nell’interesse di Vincenzo Caruso, e ritenuti infondati il primo e secondo motivo di ricorso dello ste= sso Caruso ed il primo motivo di ricorso di Sepe ne= lla parte riguardante il reato di truffa, quanto al terzo motivo di ricorso di Caruso ed al primo motivo di ricorso di Sepe relativamente al reato di falso rilevava la sezione re= mittente che – premesso che i giudici del merito hanno ritenuto che la falsità addebitata agli imputati consistesse in una omissione, cioè nell’allontanarsi dall’ufficio senza marcare in usc= ita il cartellino marcatempo –, al riguardo si era determinato un contras= to nella giurisprudenza di legittimità, alcune sentenze avendo ritenuto= che la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro non costituisce il re= ato di falso ideologico per omissione, altre avendo concluso in senso opposto; = pur mostrando i giudici remittenti di aderire al pr= imo di tali indicati orientamenti giurisprudenziali, sull’assunto che “deve ritenersi… che la mancata attestazione dell’allontanamento, dopo aver timbrato in ingresso il cartellino segnatempo, non equivalga all’attestazione di ininterrotta presenza in ufficio..” - sicché ”la mancata timbratura del cartellin= o in occasione di un temporaneo allontanamento del funzionario non dà luo= go alla reticente formulazione di un atto pubblico unitario, tale da tradursi = in una falsa rappresentazione della realtà; ma è semplicemente l’omissione del compimento dell’atto, l’omissione di una delle molteplici autonome attestazioni che debbono essere documentate nel cartellino segnatempo” - rilevavano come “sia opportuno un intervento risolutore delle Sezioni Unite”. <= br>
3.1 Il Primo Presidente ha fissato l’odierna udie= nza per la trattazione dei ricorsi.

Motivi
della decisione

4. L’ordinanza di rimessione ha già= ; reso statuizioni delibative in ordine ad una eccezione di bis in idem formulata in udienza dal difensore di Vincenzo Caruso, ed in ordine al primo e secondo motivo di doglianza dello stesso ricorrente ed al primo profilo di censura proposto d= a Giuseppa Sepe nella parte relativa al reato di truffa.

E però, hanno già avuto modo queste Sezioni Unite (sentenza del 25.10.2005, n. 41476, ric. P.G. ed altro in proc. Misiano, che= ha richiamato la sua precedente sentenza del 21.9.2000, n. 17, ric. Primavera) di rilevare che nell’attuale sistema processuale non &egra= ve; dato che il ricorso possa essere definito in parte dalla sezione semplice d= ella Suprema Corte ed in parte dalle Sezioni Unite, la remissione (atto amministrativo e non giurisdizionale) del procedimento a queste ultime comportando che siano solo queste, appunto, a dovere delibare il proposto gravame, nella loro intierezza e completezza. <= br>
5.0 Ciò posto, il primo motivo di ricorso di Car= uso, che involge una questione di rito dalla quale si fa pregiudizialmente discendere la nullità del decreto di rinvio a giudizio e, quindi, de= lla sentenza impugnata, è destituito di fondamento.

Contrariamente, difatti, a quanto opina il ricorrente, è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la
indeterminatezza dell’accusa, ove sussistente= , non dà luogo ad una nullità generale ai sensi dell’art. 178= c.p.p., ma - come correttamente ritenuto dalla senten= za impugnata e da quella integrativa di prime cure - ad una nullità solo relativa, ai sensi dell’art. 181 c.p.p., = che deve essere eccepita entro il termine di cui all’art. 491 dello stesso codice di rito (cfr. Cass<= /span>., Sez. IV. n. 39617/2002, ric. Ferraro ed altri; id., Sez. I, n. 2367/2000, ric. P.G. in pro= c. Mamidovic; id., Sez.- VI, n. 1175/2000,= ric. Tancredi ed altro; id., Se= z. II, n. 3757/1996, ric. Pellegrino; id., Sez. I, n. 3801/1994, ric. Sgamba; id., Sez. III, n. 1222/1994, ric. Rindi). E nella specie = - come danno atto i giudici del merito ed implicitamente riconosce lo stesso ricorrente - la relativa eccezione venne formula= ta solo in sede dibattimentale di primo grado.

Tanto rende del tutto ultronea anche la considerazione che i giudici dell’appello hanno, “comunque” ed “a prescindere dalla ammissibilità della stessa” tardivamente prospettata questione, dato persuasiva contezza della infondatezza nel merito di quest’ultima, ed a fronte di quell’apparato argomentativo il ricorrente si limita ad affermazioni assiomatiche e meramente assertorie, rilevando genericamente che “non si è trattato di un unico periodo, ma di singoli episodi limitati nel tempo” e che “aveva il diritto di conoscere singolarmente gli episodi dai quali difendersi, di conoscere il d= anno arrecato nella singola ipotesi di truffa…”.

5.1 Infondata è anche l’eccezione di bis in idem formulata in udienza del difensore di Caruso, che ha prodotto a sostegno di tale deduzio= ne la sentenza in data 9 febbraio 2005 del Tribunale di Agrigento (con annotazione del suo passaggio in giudicato nel maggio successivo).

Deve al riguardo rilevarsi che ha più volte ritenuto questa Suprema Corte che il divieto del bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. - che postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona - involge u= na questione di fatto riservata alla valutazione del giudice del merito, alla = cui delibazione è demandato l’accertamento de= lla identità del fatto e del passaggio in giudicato della precedente decisione, sicché essa, di norma, non può essere proposta per= la prima volta in sede di legittimità, ove è precluso l’accertamento del fatto. E si è rilevato che la parte, nondim= eno, non rimane priva di tutela, potendo eventualmente far valere la preclusione davanti al giudice della esecuzione (cfr. Cass., Sez. II, n. 41069/2004, ric. Chiaberti; id., Sez. VI, n. 34955/2003, ric. Rebeschi; id., Sez. V, n. 10076/1999, = ric. Burgio ed altri; id., Sez. V, n. 7953/1998, r= ic. Sparacino; id., Sez. VI, n. 9301/1995, ric. P.G.. in proc. Scarpa; id., = Sez. I, n. 4102/1991, ric. Caso). Si è, tuttav= ia, altra volta ritenuto che la relativa questione sia proponibile per la prima volta in cassazione solo se la stessa, ratione temporis, non sia= stato possibile dedurre in grado di appello, per essere la sentenza precludente passata in giudicato dopo quel giudizio (Cass.,= Sez. I, n. 31123/2004, ric= . Cascella).

Appare opportuno al riguardo chiarire che, in effetti, in tale ultima ipote= si la questione è senz’altro proponibile per la prima volta in Cassazione, al giudice di legittimità essendo attribuita anche la cognizione delle questioni “che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello” (art. 609.2 c.p.p.). In siffatta evenienza, ove l’accertame= nto della identità o meno del fatto e del suo autore postuli comunque attività di merito, di indagine e prova, e conseguentemente valutati= va in fatto dei relativi accertamenti, a tanto non può, evidentemente, attendere la Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità= ; e non di merito. Ove, invece, la fattispecie non proponga alcun (ulteriore) accertamento di merito e sia, invece, definitivamente definibile alla streg= ua della sola documentazione prodotta ed acquisita agli atti, non v’&egr= ave; ragione alcuna perché il giudice di legittimità non sia investito, con poteri definitori, di una questione - sostanzialmente rinviandola al giudice della esecuzione - che ha, invece, il dovere di proporsi e rilevare, ponendosi la preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. come impeditiva della possibilità di (ulteriormente) rendere statuizioni decisorie.

Nella specie, a sostegno della propria eccezione la parte ha prodotto - come s’è detto - la sentenza del Tribunale di <= /span>Agrigento del 9 febbraio 2005, divenuta irrevocabile nel maggio successivo, epoche, queste, posteriori a quella in cui venne resa la sentenza impugnata, il 19 ottobre 2004.

Ma proprio alla stregua di tale prodotto documento (e senza necessità= ;, quindi, di alcun diverso accertamento di merito) è dato cogliere la infondatezza della proposta eccezione, dovendosi escludere la medesimezza del fatto, ai sensi dell’art. 649 c.p.p.. La prodotta sentenz= a, difatti, afferisce a contestate ipotesi di falso materiale per contraffazione di firme, addebitandosi ad alcuni dipendenti di aver apposto, sul nastro dell’orologio marcatempo e sui fogli di pres= enza, le apocrife firme di altri colleghi per attestarne falsamente l’ingre= sso in ufficio; la sentenza ora impugnata, invece, afferis= ce solo ad ipotesi di attestazioni realmente riferibili all’imputato, che poi si allontanava dall’ufficio non facendo risultare tale circostanz= a.

6. Per quanto concerne le imputazioni di truffa contestate ai ricorrenti (per le quali sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate), deve rilevarsi che si so= no allo stato perenti i termini prescrizionali massimi di legge.

Tenuto conto, invero, del disposto degli artt. = 157.1, n. 4, e 160.3 c.p., = tale reato è contestato a Caruso come commesso sino alla “fine di giugno 1997”; dalla analitica esposizione dei vari episodi contenuta nella integrativa sentenza di primo grado gli ultimi sono collocati al 29 maggio ed al 5 giugno 1997 (data, quest’u= ltima, nella quale si colloca, in imputazione, l’ultimo episodio di falso). = Pur tenuto conto delle sospensioni del termine stesso verificatesi nel corso del giudizio di appello per rinvii, dovuti ad impedi= menti e richieste delle parti private, dall’udienza del 29 maggio 2003 a qu= ella del 25 novembre 2003 (per il periodo di mesi cinque e giorni ventisette), dall’udienza del 25 novembre 2003 a quella del 2 marzo 2004 (per il periodo di mesi due e giorni sei), dall’udienza del 30 marzo 2004 a quella del 18 maggio 2004 (per il periodo di mesi uno e giorni 18), dall’udienza del 18 maggio 2004 a quella del 12 ottobre 2004 (per il periodo di mesi quattro e giorni ventiquattro), per complessivi, quindi, an= ni uno, mesi tre e giorni quindici, il relativo termine prescrizionale di sette anni e mezzo per tale reato è venuto a scadenza il 20 marzo 2006.
Analogamente è da dire per Sepe, per la = quale il reato in questione pure viene indicato in imputazione come commesso sino “alla fine di giugno 1997”, e ne= lla integrativa sentenza di primo grado l’ultimo episodio è colloc= ato al 28 maggio, epoca in cui è determinata, in imputazione, anche la d= ata dell’ultimo episodio di falso: il relativo termine prescrizionale per tale imputata si è, quindi, perento il 15 marzo 2006.

Non ravvisandosi ipotesi sussumibili nella prev= isione di cui all’art. 129.2. c.p.p= ., alla stregua di quanto rappresentato dalle sentenze di merito (ed i motivi = di gravame si limitano solo a censurare le argomentazioni logiche che dalle indicate emergenze processuali hanno desunto i giudici del merito e le conseguenti valutazioni fattene), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in riferimento a tali reati, perché estinti gli stessi per prescrizione.

7.0 Per quanto riguarda le imputazioni di falso contestate ad entrambi i ricorrenti, la questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite (se, cioè, integri il reato di falso ideo= logico in atto pubblico la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, d= el cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro), comporta l’esame e la soluzione di altra, preliminare questi= one, pure espressamente prospettata nel terzo motivo di ricorso di Caruso e, cioè, se il cartellino marcatempo (che meccanicamente annota gli ora= ri di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro) ed i fogli di presenza (che assolvono ad analoga funzione) dei pubblici dipendenti abbiano o meno natur= a di atto pubblico.

La prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte si è al riguardo positivamente orientata, sulla considerazi= one che tali atti svolgerebbero la loro funzione non solo in riferimento al rapporto di lavoro tra impiegati pubblici e pubblica amministrazione, ma an= che in relazione alla organizzazione stessa di quest’= ;ultima, con riflessi sulla sua funzionalità, essendo, perciò, essi “destinati a produrre effetti per la stessa pubblica amministrazione”, anche in ordine al “controllo dell’attività e regolarità dell’ufficio”; t= ali attestazioni, quindi, sarebbero “preordinat(e) ad attestare la certezza dello svolgimento della pubblica funzione da parte= di coloro che ne sono preposti”, non rilevando al riguardo la natura privatistica del rapporto di lavoro tra pubblico dipe= ndente e pubblica amministrazione (da ultimo Sez. V, n. 5676/2005, P.G. in proc. S= antamaria ed altro; Sez. V. n. 16503/2004, Matarelli; Sez= . V. n. 43844/2004, P.G. in p= roc. Amendola; Sez. V, n. 42245/2004, Orlando; = Sez. V, n. 40848/2004, P.M. in proc. PasserellaSez. V, n. 27509/2004, = Cei; Sez. V, n. 21193/200= 3/2003, P.M. in proc. Giamb= ò; ecc.).

L’opposto minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanz= a, sulla considerazione che siffatte attestazioni rilevano “in via diret= ta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comun= que del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente,= e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio” (Sez. V., n. 44689/2005, Flavio ed altro; Sez. V, n. 38770/2002, Marchese ed altri; Sez. V., n. 12789/2003, Bua ed altro; Sez. V. n. 2303/1988, Sariconi).

7.1 Queste Sezioni Unite ritengono di far proprio tale secondo orientamento giurisprudenziale.

Posto, difatti, che la condotta di falsificazione ideologica del pubblico ufficiale ipotizzata dall’art. 479 c.p. (come quella materiale di cui all’art. 476) deve sostanziarsi in una att= ività svolta “nell’esercizio delle sue funzioni” pubblicistiche, appare ineludibile distinguere, nell’attività del pubblico impiegato - ed in un contesto in cu= i il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta = con il D. Lgs.vo n. 29/1993, modificata dal D. Lgs.vo n. 80/1998, ora trasfusa nel D. Lgs.vo n. 165/2001) - “gli atti che sono espressione della pubblica funzione= e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell’e= nte pubblico” da quelli “strettamente attinenti alla prestazione= 221; di lavoro, “ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale” (= Cass., Sez. V, n. 12789/2003, cit.).

Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte e la prevalente dottrina, “agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico &egrav= e; più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell’art. 2699 c.c., in quanto comprende = non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità = da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubb= lica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed av= enti attitudine ad assumere rilevanza giuridica” (così, fra altre, = Cass., Sez. V. n. 8151/19= 76, Di Falco), rimane che - come si esprime autorevole dottrina - “la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attivit&agrav= e; del pubblico ufficiale… e ciò significa che la falsità = deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giu= ridici”. Quanto dire che - secondo altre voci della dottr= ina - la nozione di atto pubblico “si fonda sulla qualità del sogget= to (pubblico ufficiale o impiegato dello Stato o di altro ente pubblico incari= cato di un pubblico servizio art. 493) e sul piano del documento che si redige p= er una ragione inerente all’esercizio delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio, o per uno scopo cui l’atto è destinato̶= 1;; e nei reati di falso, in generale, “funzionali (o propri), data la posizione giuridica dell’agente (che è un pubblico ufficiale),= si delinea uno stretto collegamento tra il soggetto ed il bene, in virtù del quale la cura del bene medesimo… è “affidata” = al soggetto per essere quest’ultimo titolare= di un potere pubblicistico ben individuato (il potere certif= icativo”), attributivo di “certezza pubblica”. E la giurisprudenza di ques= ta Suprema Corte ha, da tempo, puntualizzato che atto pubblico è “ogni scritto redatto da un pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni” (Cass., Sez. V, n. 1576/1975, Pans= a).

Tale ineludibile collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche ed attività falsificatoria dei pubblici ufficiali (che “non consente di ritenere automaticamente= che tutti gli atti dagli stessi compiuti siano atti pubblici”: Cass. n. 12789/2003, cit.), non può, quindi, condurre ad annoverare nella noz= ione di atto pubblico, rilevante ai fini penali, attività attestative che, invece, appaio= no collegate direttamente ed immediatamente ad “istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica̶= 1; (per mutuare altra espressione dottrinaria) e che, soprattutto, in tale amb= ito esauriscono la loro funzione di rilevanza attestativa<= /span>.

Deve, allora, convenirsi che, in effetti, il cartellino marcatempo ed i fog= li di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che = afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipen= dente e la pubblica amministrazione, ed in ciò esauriscono in via immediat= a i loro effetti, non involgendo affatto manifestazi= oni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il pubblico dipendente, in sostan= za “non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come = mero soggetto privato, senza attestare alcunché in ordine all’attività della P.A.” (come rileva Cass., Sez. V, n. 15271/2005, Piano Del Balzo ed altro, ancorché in fattispecie concernente attestazioni relative a “missioni” fuori sede del pubblico funzionario, ma con principio valido anche nella fattispecie qui in esame).

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: i cartellini marcat= empo ed i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, esse= ndo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto= di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica
), ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione.

Tanto ritenuto, pure torna opportuno, da ultimo, rilevare che, ove, poi, ta= li attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, = recepite, in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarati= vi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di fa= lso per induzione, ai sensi dell’art. 48 c.p.= .

8. Alla stregua di tale principio, la sentenza impugnata va annullata, quan= to alle imputazioni di falso contestate, perché il fatto non sussiste. =

PER QUESTI MOTIVI

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché esti= nti per prescrizione i reati di truffa e perché il fatto non sussiste qu= anto al reato di falso.