MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/6F593DEF/Cass_Lav4247-2004Visita_controllo.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Cassazione
- Sezione Lavoro
Sentenza 2 marzo 2004
4247/2004
Oggetto.
Controlli delle assenze per malattia - Giustificazio= ne dell'assenza alla visita di controllo - Assenza giustificata da visita medi= ca - Dimostrazione necessità - Impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità
Nella sentenza.=
Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo = di assenza all'obbligo della visita domiciliare a domi= cilio, è necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medi= co curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità= ; di rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove de= duca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domicili= are di controllo di avere nell'occasione effettuato = una visita presso il medico di fiducia deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariam= ente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela de= lla salute, una necessità dell'assenza dal lavoro quale mezzo per curare= la malattia.
E' necessario in altri termini che il lavoratore pro= vi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità= ;.
Nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto dimo= strare non solo che la operazione eseguita ("misur= azione della pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche ch= e le modalità da lui prescelte per realizzare quella indifferibile esigen= za fossero in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili. <= /p>
Sentenza.
Presidente P. Dell'Anno - Relatore C.
Svolgimento del processo
Con sentenza 6-20 luglio = 2000, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello proposto dall'(omissis) avver= so la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuta legittima l'assenza di= S. C. dal proprio domicilio riscontrata in occasione di una visita di controll= o, effettuata in orario ricompreso= span> nelle fasce di reperibilità durante un periodo di sua malattia (asse= nza a seguito della quale l'(omissis) aveva comminato la sanzione della decaden= za della indennità economica di malattia).
Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina= in questione a visita medica presso il proprio medico curante, per il prescrit= to controllo della pressione.
I giudici di appello osse= rvavano che la circostanza che il C. si fosse recato nell'ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione (necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da ipertensione arteriosa) non poteva giustificare la = sua assenza al domicilio in orario ricompreso nella= fasce orarie di reperibilità.
Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la cui necessità non poteva dirsi nepp= ure imprevedibile. Tra l'altro, osserva la Corte territoriale, l'orario di apertura dello studio del medico curante non coinci= deva del tutto con le fasce orarie di reperibilità.
Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite di controllo.
Avverso tale decisione il= C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
L'(omissis) ha depositato solo procura.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazion=
e e
falsa applicazione dell'art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638=
, nonché omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione in relazione alle medesime norme sopra richiamate (art. 360
I giudici di appello non = avevano tenuto conto del fatto che il C. si era sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di "epistassi posteriore in pazien= te affetto da ipertensione arteriosa". Si trattava, pertanto, di una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da non consentire differimento alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale malattia ed era stato costretto= nuovamente al ricovero anche dopo la visita di controllo del 5 settembre 1998, a causa= di epistassi da sanguinamento di varici del setto nasale da crisi ipertensiva.
La decisione impugnata, osserva il ricorrente, si po= ne in contrasto con la disposizione dell'art. 5 della legge n. 638 del 1983, per = la quale il giustificato motivo di assenza dal domi= cilio non deve necessariamente correlarsi con uno stato di urgenza e necessità, ma sussiste anche ove l'assenza sia connessa con la tutel= a di un interesse apprezzabile sul piano giuridico sociale. Il ricorso non &egra= ve; fondato. Con motivazione adeguata e sufficiente, che sfugge alle censure di violazione di legge denunciate, i giudici di app= ello hanno esaminato le giustificazioni fornite dall'assicurato, concludendo che l'assenza della stesso dal proprio domicilio non poteva dirsi giustificata.= Si tratta di accertamento di merito, incensurabile = in questa sede di legittimità.
Tale accertamento non si pone in contrasto con i pri= ncipi consolidati formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustific= ata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concr= etantesi nella insuperabile necessità di effettuar= e un determinato adempimento in orario ricompreso ne= lla fasce orarie di reperibilità. L'onere di fornire tale prova, ovviame= nte, è a carico del lavoratore il quale ne all= eghi, a propria giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).<= /p>
Ai fini della sussistenza di un giustificato moti= vo di assenza all'obbligo della visita domiciliare a domi= cilio, è necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allonta= nare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità (Cass, 27 set= tembre 1996 n. 8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere nell'occasione effett= uato una visita presso il medico di fiducia deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariam= ente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela de= lla salute, una necessità dell'assenza dal lavoro quale mezzo per curare= la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).
E' necessario in altri termini che il lavoratore = provi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comport= are adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità= ; (Cass. 4 marzo 1996 n.1668).
Si tratta di onere probat= orio certamente gravoso, ma non impossibile, e quindi esigibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che nessuna prova suffragava la dedotta indifferibilit&agrav= e; della visita ambulatoriale prescelta in concreto dal C..
La prestazione richiesta dal C. al proprio medico cu= rante, hanno osservato i giudici di appello, non poteva= dirsi urgente e comunque la stessa era sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale avrebbe potuto essere preventivamente comunicata all'Istituto previdenziale.
Deve pertanto concludersi= che nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione della pressione arteriosa") fos= se urgente e indifferibile, ma anche che le modalità da lui prescelte p= er realizzare quella indifferibile esigenza fossero in concreto indispensabili= o le sole ragionevolmente praticabili.
Nulla di tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto dall'assicurato.
Gli stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che contrariamente a quanto sostenuto dal Pre=
tore
nel caso di specie l'onere di doverosa collaborazione del lavoratore, ai fi=
ni
della realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per l'erogazione=
del
trattamento di malattia, e in considerazione della oggettiva limitatezza
dell'ambito delle fasce orarie di reperibilità, non era stato osserv=
ato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudiz= io, ai sensi dell'art.152 disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a = quello di cui all'art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.