I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno per il mancato lavaggio, da parte dell’azienda, degli indumenti di protezione -

L’operazione non può essere posta a carico dei dipendenti –

 

E’ nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro. L’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma dell’art. 379 del d. P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 626 del 1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni. I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno per l’inadempienza dell’azienda all’obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro

(Cassazione Sezione Lavoro n. 22929 del 14 novembre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Lupi).