Dipendente può rifiutarsi di lavorare se il datore non adotta le
misure di sicurezza.
L'ipotesi
del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione
lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 l. 300/1970 per
giusta causa o per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/1996 non è
ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova
giustificazione nella mancata adozione da parte di datore di lavoro delle
misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è
tenuto ad osservare a tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di
lavoro e se quest'ultimo prima dell'inadempimento
secondo gli obblighi di correttezza informa il datore
di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell'integrità fisica
e psichica del lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque,
accertabile o accertata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005, ricordando che nei contratti a
prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio
inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere alla
valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di causalità
e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente
il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la
prestazione dovuta, tenendo presente che va accertata la sussistenza della
gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto dell'altra parte di adempiere
non è di buona fede e, quindi, non è giustificato.
(Cassazione, sez. lavoro,
sentenza 07.11.2005 n° 21479)