CORTE DI
CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 25 ottobre 2005 n.
20658 - Pres. Mileo, Rel. Nobile - Amicosante
c. ENEL Distribuzione s.p.a.
1. Lavoro - Permessi
giornalieri retribuiti - Ex art. 10 della legge n. 300 del 1970 - Per
partecipazione ad esami - Diritto - Nel caso di studenti, in specie
universitari, che debbano sostenere prove di esame per
il conseguimento di un titolo di studio riconosciuto - Sussiste.
2. Lavoro - Permessi
giornalieri retribuiti - Ex art. 10 della legge n. 300 del 1970 -Per partecipazione
ad esami previsti per conseguire un diploma di studio post-secondario presso
una scuola diretta a fini speciali istituita presso l’Università - Diritto -
Sussiste.
1. Poiché lo scopo dell'art. 10, 2°
comma, della legge n. 300 del 1970 (il quale prevede che "i lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti") si ricollega
all’esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale
il suo patrimonio culturale, non è possibile limitare la sua applicazione ad un
unico corso di studi. Per fruire del diritto ai permessi, quindi, è sufficiente
che si tratti di studenti, in specie universitari, che debbano sostenere prove di esame per il conseguimento di un titolo di studio
riconosciuto.
2. Il lavoratore ha diritto ai
permessi giornalieri retribuiti, previsti dall’art. 10 della legge n. 300 del
1970, anche per partecipare agli esami previsti per conseguire un diploma di
studio post-secondario presso una scuola diretta a fini speciali istituita
presso l’Università (nella specie, si trattava del diploma di
esperto in tutela ambientale).
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza del 21-12-1999 il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda proposta da
Aldo Amicosante nei confronti dell'ENEL Distribuzione
s.p.a., intesa ad ottenere
la condanna della società al pagamento delle indennità corrispondenti alla
mancata concessione dei permessi retribuiti, ex art. 20, 3° comma, del
contratto collettivo di categoria, in ragione degli esami sostenuti, presso la
Scuola diretta a fini speciali in tutela delle risorse territoriali,
organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila,
per il conseguimento del diploma di esperto in tutela ambientale.
In specie il Giudice rilevava che "al di là del nomen juris attribuito" al detto diploma, si era "di
fronte ad un corso di studi gestito ed organizzato dalla Facoltà di Ingegneria
di L'Aquila di durata biennale e successivo alla scuola media superiore", come
tale rientrante tra le fattispecie contemplate dall'art. 20 del c.c.n.l. e dagli artt. 17 e 18
del medesimo contratto.
Con ricorso del 6-9-2000
proponeva appello l'ENEL, osservando che il particolare trattamento invocato
dall'Amicosante (in specie permessi orari retribuiti,
nella misura di due ore giornaliere, per un periodo massimo dì 10 giorni per
ogni esame universitario) andava ben oltre la previsione di cui all'art. 10
della legge n. 300 del 1970 ed era accordato esclusivamente ai lavoratori che
frequentavano corsi per il conseguimento di laurea o diploma universitario.
Sosteneva, quindi, la società
appellante che il corso di studi frequentato dall'Amicosante
non dava diritto al conseguimento di un titolo di studio qualificabile come
diploma universitario, mentre era, altresì, dubitabile che il titolo de quo
avesse valore legale.
In particolare i giudici del
gravame affermavano che il diploma di esperto in
tutela ambientale, rilasciato dalla scuola de qua, istituita con decreto rettorale del 24-7-1989, ai sensi del d.p.r. n. 162 del
1982, non appariva equiparabile ad un diploma universitario.
Rilevava altresì la Corte
territoriale che ancora non era stato emanato il
decreto, previsto dall'art. 9 del citato d.p.r., che
avrebbe dovuto individuare le professioni o quei concorsi nel pubblico impiego
per i quali il diploma in oggetto avrebbe avuto specifico valore abilitante.
Concludeva, quindi, che "allo stato
della legislazione in materia, i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini
speciali non hanno ancora avuto una loro precisa collocazione giuridica, tant'è che può dubitarsi anche
del valore legale di siffatto diploma, se per titolo di studio avente valore
legale deve intendersi quello che consente la prosecuzione degli studi, la
partecipazione a pubblici concorsi o di abilitazione ad una professione".
Per la cassazione della detta
sentenza ha proposto ricorso l'Amicosante con due
motivi.
Ha resistito con controricorso l'ENEL Distribuzione s.p.a.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il primo motivo
il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10
della legge n. 300 del 1970, degli art. 1362 e seguenti c.c.,
con riferimento agli artt. 17, 18 e 20 del ceni per i dipendenti dell'Enel,
degli artt. 1, 5, 7 e 9 del
d.p.r. n. 162 del 1982, degli artt. 1, 2, 7, 9 e 16
della legge n. 341 del 1990, nonché vizio di omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, 1° comma n.
3 e n. 5 c.p.c.
In sostanza il ricorrente, dopo
aver richiamato la normativa legale e quella contrattuale in materia, ha
dedotto che erroneamente la Corte di Appello ha
ritenuto che il diploma di esperto in tutela ambientale, conseguito dall’Amicosante, non fosse equiparabile ad un "diploma
universitario", come previsto dall'art. 20 del ccnl
(dubitando persino che i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, in mancanza
dei decreti previsti dall'art. 9 del d.p.r. n. 162 del 1982, avessero
valore legale), in tal modo violando la normativa legale ed interpretando non
correttamente (in specie in violazione degli artt.
1362 e 1363 c.c.) la normativa contrattuale.
Il motivo è fondato.
L'art. 10 della legge n. 300 del
1970 al primo comma prevede che "i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali".
Ai fini, quindi, del riconoscimento
del diritto in esame si deve definire come corso regolare di studio quello
istituito presso una delle scuole previste dal citato
comma primo, "che richieda una regolare frequenza per il conseguimento
dì titolo di studio con valore legale" (v. Cass. 28-11-1995
n. 12265).
Il secondo comma dello stesso
articolo - che qui interessa - stabilisce che "i lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti".
La norma riguarda tutti i "lavoratori
studenti, compresi quelli universitari" e "si ricollega
all'esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale
i! suo patrimonio culturale, in armonia con i principi
di cui agli arti. 34 e 41 Cost." (v. Cass. 25-10-1991 n. 11342).
In particolare, al riguardo questa
Corte ha rilevato che:
"Va in proposito ricordato che
il diritto allo studio è riconosciuto e garantito dall'art. 34 della
Costituzione e che l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori ne costituisce la
concreta estrinsecazione nel campo del lavoro, traducendosi
nell'incoraggiamento - mediante il riconoscimento della peculiare posizione del
dipendente che frequenti corsi di istruzione - di
quanti, pur esplicando le proprie energie alle dipendenze di terzi, intendano
destinare quelle residue all'arricchimento professionale o in genere culturale
della propria persona, i cui effetti si riverberano positivamente sulla
collettività.
Di certo l'obbligo di retribuire i
permessi giornalieri per sostenere prove di esame (la
sola agevolazione prevista per i studenti universitari) costituisce eccezione
alla tradizionale impostazione del contratto di scambio e si pone -unitamente
ad altre norme dello Statuto - come temperamento dell'astratto equilibrio dei
contrapposti interessi delle parti giustificato da un 'utilità sociale che
trascende i limiti del sinallagma rigidamente inteso,
attenuando la rigida corrispettività fra prestazione e retribuzione.
Se dunque lo scopo della norma in
esame si ricollega all’esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore
o più in generale il suo patrimonio culturale, non è possibile limitare la applicazione ad un unico corso di studi…" (v. Cass. n.
1132 del 1991 cit. – che ha affermato il diritto ai permessi retribuiti anche
per i lavoratori studenti universitari che abbiamo conseguito un diploma di
laurea o titolo equipollente).
Nello stesso quadro, ed
evidenziando la differenza con le indicazioni contenute nel primo comma dello
stesso art. 10 (ai fini del beneficio ivi previsto), è stato anche chiarito
che, alla stregua della interpretazione letterale e
dell’intenzione del legislatore, il secondo comma deve essere inteso nel senso
che il diritto ai permessi giornalieri retribuiti "spetta a tutti i
lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di
affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami per ottenere titoli
riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei
soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali" (v. Cass. 14-4-1985
n. 52, che ha riconosciuto il beneficio in esame, di
cui al secondo comma del citato art. 10, anche al lavoratore studente
autodidatta, candidato all’esame in qualità di privatista).
Per la disciplina legale è
sufficiente quindi, che si tratti di studenti, in specie universitari, che
debbano sostenere prove di esame per il conseguimento
di un titolo di studio riconosciuto.
Il trattamento contrattuale, più
favorevole, previsto dal ccnl di categoria,
riconosce, poi, (il testo è riportato in ricorso) "ai lavoratori che
frequentino corsi per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea, diploma universitario, diploma di scuola media superiore o diploma di
qualifica di istituto professionale", "nei
periodi precedenti gli esami, permessi orari retribuiti nella misura di due ore
giornaliere per un periodo massimo di dieci giorni per ogni esame
universitario, oppure di trenta giorni per gli esami di scuola media superiore
o di istituto professionale" (art. 20).
Nel contesto,
gli art. 17 e 18 dello stesso contratto, ai fini del trattamento di riserva al
personale all’inizio del rapporto, nel considerare i titoli di studio già
conseguiti dai dipendenti, tengono conto, in specie, della laurea
(conseguente ad un corso di studio almeno quadriennale); del diploma
universitario (conseguente ad un corso di studio universitario almeno biennale
dopo la scuola media superiore);…".
Orbene la Corte, negando al titolo
de quo il carattere di "diploma universitario" nel senso
previsto dal contratto e persino dubitando del suo "valore legale"
è incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge oltre che in quello di
violazione dei criteri ermeneutica (in specie degli artt.
1362 e 1363 c.c., in
sostanza, altresì, interpretando la norma contrattuale trascurando la comune
volontà delle parti risultante dall’elemento letterale e da quello
sistematico).
Invero la scuola
in questione, istituita con decreto pettorale n. 189-0002 del 24 luglio 1989,
ai sensi del d.p.r. n. 162 del 10 marzo 1982, è stata organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila.
In base all’art. 1 del detto d.p.r.
"le scuole dirette ai fini speciali… fanno parte dell’ordinamento
universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle
Università". In particolare lo stesso articolo dispone che "presso le
Università possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali per il
conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici
o professioni, per ì quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia
richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito
universitario;... ".
Le dette scuole, quindi, sono
inserite nell'ordinamento universitario al pari delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento (vedi anche
espressamente il titolo del capo primo del detto d.p.r.).
L'art. 5, poi, dello stesso d.p.r.
dispone che "i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o
triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di
un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria".
L'art. 10, infine, prevede che "agli
studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le
disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari.....ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio
da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini
speciali che si iscrivono a corsi di laurea si
applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi laurea di coloro
che sono già forniti dì una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni
caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno".
E' fuor dì dubbio, quindi, che i
diplomi rilasciati dalle dette scuole siano per legge "diplomi
universitari" aventi "valore legale".
Né tale valore può ritenersi
subordinato alla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica previsti dall'ari. 9 dello stesso d.p.r., con i quali "possono essere determinati i diplomi
delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili
professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli
funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di
laurea".
Detti decreti, infatti, sono
previsti per il riconoscimento dì un valore ulteriore
(abilitante all'esercizio di una professione o di titolo per l'accesso a
determinati livelli funzionali del pubblico impiego) con riferimento ad un
diploma avente già un valore legale.
Erronea, quindi, risulta
la affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, la quale, peraltro, si è
espressa in termini dubitativi con riferimento a tutte le scuole dirette a finì
speciali (senza neppure considerare che riguardo ad altre scuole e ad altri
diplomi i decreti in esame sono stati emanati - vedi, tra gli altri, il d.p.r.
15-1-1987 n. 14 per la disciplina del valore abilitante del diploma di
assistente sociale -).
Tale rilievo, poi, neppure potrebbe
essere messo in dubbio dalla considerazione che, all'epoca del conseguimento
del diploma de quo, era già intervenuta la riforma di
cui alla legge 19-11-1990 n. 341, che ha previsto che (art. 7) "1. Entro
un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9 (della stessa
legge) le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini
speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto: a) la
trasformazione in corsi di diplomi universitario; b) la conferma secondo il
loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine
qualora l'università non abbia provveduto a quanto
previsto dal comma I, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo
sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole
dirette a fini speciali è limitata olle tipologie esistenti e a quelle già
previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990."
Lo stesso art. 7 della legge n. 341 citata, infatti, ha previsto che: "4. Le scuote
dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate
ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data ili entrata
in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria,
5. Lo statuto dovrà dettare le
eventuali disposizioni per il graduale passaggio a! nuovo
ordinamento e per conseguire i! completamento degli
studi do parte degli studenti già iscritti".
Infine l'art. 16 della stessa
legge, tra le norme finali, ha precisato che "Nella presente
legge...nella dizione "corsi di diploma" si intende
compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali"
fino alla loro trasformazione o soppressione".
Ai diplomi, quindi, rilasciati nel
regime transitorio va riconosciuto senza alcun dubbio
il valore legale proprio degli stessi già previsto dalla disciplina di cui al
d.p.r. n. 162 del 1982 (cfr. Cons.
di Stato sez. II 14-6-1995 n. 1413 con riferimento alle scuole successivamente soppresse).
Così accolti i profili fin qui
esposti, parimenti fondata è, altresì, la censura concernente
la interpretazione della normativa contrattuale, accolta in sostanza
dall'impugnata sentenza in violazione dei criteri ermeneutici
principali (art. 1362 e 1363c.c.).
Sul punto osserva la Corte che, sul
piano ermeneutico contrattuale, la espressione
adottata dalle parti ("diploma universitario"), non poteva
essere interpretata trascurando sia il quadro delle definizioni legali dei
titoli di studio richiamati, sia le precisazioni contenute nello stesso
contratto circa i singoli titoli ed in specie la definizione del "diploma
universitario" come "conseguente ad un corso di studio
universitario almeno biennale dopo la scuola media superiore".
Tanto basta per accogliere il
ricorso e per cassare la impugnata sentenza, con
rinvio alla Corte di Appello dì Perugia, per il riesame
e perché provveda anche sulle spese.
Il secondo motivo, infatti, con il
quale, "a corollario" di quanto esposto nel primo motivo, in ordine al valore legale del titolo di studio de quo, si
lamenta, ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., l'omesso
esame del contenuto del decreto istitutivo della scuola nonché della lettera
del 4-9-93 inviata all'Amicosante dall'Università di
L'Aquila, può ritenersi assorbito dall'accoglimento, come sopra, del
corrispondente profilo del primo motivo.
P.Q.M.
|
La Corte accoglie il ricorso, cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di
Appello dì Perugia.
Così deciso in Roma il 23 giugno
2005
Depositata in Cancelleria il 25
ottobre 2005.