Il danno professionale, biologico ed esistenziale
che può derivare dal demansionamento deve
essere allegato dal lavoratore che ne chiede il risarcimento e va provato – Con testimoni, documenti, perizie o a mezzo di presunzioni, basate anche
su nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cassazione Sezioni
Unite Civili n. 6572 del 24 marzo 2006, Pres.
Carbone, Rel.
Franco C., dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato con qualifica di
dirigente, ha svolto le mansioni di direttore dell’area finanza e
patrimonio fino al 1992, quando è stato rimosso da questa posizione e
nominato assistente del presidente per la diversificazione delle
attività ferroviarie, responsabile per le Diversificate e il Patrimonio,
consigliere e successivamente presidente della controllata Metropolis.
Rientrato, nel 1996, presso le Ferrovie dello Stato egli è rimasto privo
di incarichi, in condizioni di totale
inoperosità, sino al maggio del 1998 quando è stato licenziato
con motivazione riferita a ragioni organizzative.
Sia il Tribunale che
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza
della Corte d’Appello per avere, tra l’altro, attribuito al
dirigente il risarcimento del danno da demansionamento,
senza che questi avesse dato la prova del pregiudizio in concreto derivatogli
dalla forzata inattività. Il dirigente ha proposto a
sua volta ricorso incidentale.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, in quanto,
nell’ambito della Sezione Lavoro, si era determinato un contrasto in
materia di prova del risarcimento del danno da demansionamento.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006, Pres.
Carbone, Rel.
Il principio di diritto
“In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale,
che asseritamente ne deriva – non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una
specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e
sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del
danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione
dell’integrità psico fisica medicalmente
accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
provocato sul fare areddituale del soggetto, che
alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte
di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con
tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo
la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità
all’interno ed all’esterno del luogo di
lavoro della operata dequalificazione, frustrazione
di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta
lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella
abitudine di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso
un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ.,
a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si
serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.”
I due precedenti orientamenti
A queste conclusioni le
Sezioni Unite sono pervenute con la seguente motivazione: “Quanto al quarto motivo del ricorso
principale, concernente i danni derivanti dal demansionamento
per il periodo dal 1997 al 1998 ravvisati e liquidati dai Giudici di merito,
è effettivamente sussistente un contrasto nella giurisprudenza della
sezione lavoro di questa Corte. La questione è
la seguente: se, in caso di demansionamento o di dequalificazione, il diritto del lavoratore al risarcimento
del danno, soprattutto di quello c.d. esistenziale,
suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in
re ipsa al demansionamento,
oppure sia subordinato all’assolvimento, da parte del lavoratore,
all’onere di provare l’esistenza del pregiudizio. Invero entrambi
gli indirizzi convergono nel ritenere che la potenzialità nociva del
comportamento datoriale può influire su una
pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute
e alla vita di relazione) e concordano sulla risarcibilità
anche del danno non patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma divergono o presentano una inconciliabile diversità
di accenti e di sfumature quanto al regime della prova. Sono ascrivibili al
primo indirizzo le pronunce di cui a Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992, n.
11727 del 18 ottobre 1999, n. 14443 del 6 novembre 2000, 13580 del 2 novembre
2001, n. 15868 del 12 novembre 2002, n. 8271 del 29 aprile 2004, n. 10157 del
26 maggio 2004, le quali, ancorché con motivazioni diversamente articolate alla stregua delle pronunzie oggetto di esame,
hanno ritenuto che “In materia di risarcimento del danno per attribuzione
al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali
era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere
determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa,
ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche in
mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto
la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli
elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura,
all’entità e alla durata del demansionamento,
nonché alle altre circostanze del caso concreto”. Sono ascrivibili
al diverso indirizzo che richiede la prova del danno Cass. n. 7905
dell’11 agosto 19978, n. 2561 del 19 marzo 1999, n. 8904 del 4 giugno
2006, n. 16792 del 18 novembre 2003, n. 10361 del 28 maggio 2004, le quali
enunciano il seguente principio “Il prestatore di lavoro che chieda la
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua
eventuale componente di danno alla vita di relazione e
di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto
di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale
rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione
del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno
e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che
costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale
conseguenza automatica di ogni comportamento
illegittimo rientrante nella suindicata categoria,
cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità
lesiva della condotta datoriale, incombendo al
lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola
generale di cui all’art. 2697 cod. civ.”.
Con dette pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di merito che
avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per essere stata la dequalificazione fatta genericamente derivare dalla
privazione di compiti direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per
non essere stati forniti elementi comprovanti una lesione di natura
patrimoniale, non riparata dall’adempimento dell’obbligazione
retributiva, ovvero una lesione di natura non patrimoniale. Le Sezioni Unite
ritengono di aderire a quest’ultimo indirizzo.
Responsabilità contrattuale
1. La
tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è quella che
prospetta la responsabilità datoriale come di
natura contrattuale. Ed infatti, stante la
peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e
cioè sia quello che attiene alla lesione della professionalità,
sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del
lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento già
ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla
violazione dell’obbligo di cui all’art. 2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla
violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 (tutela
dell’integrità fisica e della personalità morale del
lavoratore) norma che inserisce, nell’ambito del rapporto di lavoro, i
principi costituzionali. In entrambi i casi, giacché l’illecito
consiste nella violazione dell’obbligo derivante dal contratto, il datore
versa in una situazione di inadempimento contrattuale
regolata dall’art. 1218 cod. civ., con
conseguente esonero dall’onere della prova sulla sua imputabilità,
che va regolata in stretta connessione con l’art. 1223 dello stesso
codice.
La portata dell’art. 2087 cod. civ.
Vi
è da aggiungere che l’ampia locuzione usata dall’art. 2087
cod. civ. (tutela della integrità fisica e
della personalità morale del lavoratore) assicura il diretto accesso
alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non è
necessario, per superare le limitazioni imposte dall’art. 2059 cod. civ. (sulla evoluzione di detta tematica vedi Corte
Costituzionale n. 233/2003 e l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7283 del
12 maggio 2003), verificare se l’interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a
livello costituzionale, perché la protezione è già
chiaramente accordata da una disposizione del codice civile.
2.
Dall’inadempimento datoriale non deriva
però automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non
è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva
dell’atto illegittimo. L’inadempimento infatti
è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della
retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione
aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può
infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli
ordinari principi civilistici di cui all’art.
1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno
che siano “conseguenza immediata e diretta”
dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento
della violazione degli obblighi di cui agli artt.
2087 e 2103 cod. civ., da
quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso
chiaramente si è espressa
Pluralità di conseguenze
3.
E’ noto poi che dall’inadempimento datoriale,
può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive
per il lavoratore: danno professionale, danno all’integrità
psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di
relazione, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con
l’altra. Prima di scendere all’esame particolare, occorre
sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere
il danno da dequalificazione, si rende indispensabile
una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come
sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra
ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto
di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le
peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere
la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare
l’esistenza della dequalificazione, e chiedere
genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere
dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla
carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla
esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 cod. proc. civ. – non può
invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia
l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui trova
supporto (tra le tante Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998
n. 1099).
Il danno professionale
4.
Passando ora all’esame delle singole ipotesi, il danno professionale, che
ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo
consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata
acquisizione di una maggiore capacità, ovvero
nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori
possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere
riconosciuto, in concreto, se non in presenza di
adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una
attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e
comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale
destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un
apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di
chance, ovvero delle ulteriori potenzialità
occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in
concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che
sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto,
siano state frustrate dal demansionamento o dalla
forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare
necessariamente ad opera dell’interessato,
sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità,
perché – fermo l’inadempimento – l’interesse del
lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella
corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione
dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene
richiesta dal datore.
Il danno biologico
5.
Più semplice è il discorso sul danno biologico, giacché
questo, che non può prescindere dall’accertamento medico legale,
si configura tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione
dell’integrità psico fisica medicalmente
accertabile, secondo la definizione legislativa di cui all’art. 5 terzo comma della legge n. 57 del 2001 sulla
responsabilità civile auto, che quasi negli stessi termini era stata
anticipata dall’art. 13 del d.lvo n. 38 del
Il danno non patrimoniale
6.
Quanto al danno non patrimoniale all’identità professionale sul
luogo di lavoro, all’immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del
lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di
lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione
(cd. danno esistenziale) è il relazione a questo
caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l’orientamento che
propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto. Invero,
stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per
cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento
del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio
che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di
vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua
quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno
esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria
del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile
del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si
sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è
astretto alla allegazione che ne fa l’interessato sull’oggetto e
sul modo di operare dell’asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla
mancanza di indicazione in tal senso nell’atto di parte, facendo ricorso
a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta,
ravvisando immancabilmente il danno all’immagine, alla libera
esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza
della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e
quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il
danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali
applicabili in relazione alla lesione dell’indennità psico fisica – necessita imprescindibilmente di
precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire,
indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di
vita.
Allegazione e mezzi di prova
Non
è dunque sufficiente la prova della dequalificazione,
dell’isolamento, della forzata inoperosità,
dell’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie,
perché questi elementi integrano l’inadempimento del datore, ma,
dimostrata questa premessa, è poi necessario dare
la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella
sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita.
Non può infatti escludersi, come già
rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di
lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè
conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo
garantito l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione
retributiva: se è così sussiste l’inadempimento, ma non
c’è pregiudizio e quindi non c’è nulla da risarcire,
secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378
del 1994 per cui “E’ sempre necessaria la prova ulteriore
dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha
prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223
cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione
di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve
essere (equitativamente) commisurato”.
6.
Ciò considerato in tema di allegazioni e
passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il
pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere pieno
ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato aprioristicamente.
Mentre il danno biologico non può prescindere
dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece
essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che
dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito
ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di
vita del danneggiato. Ed infatti – se è
vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda
sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile,
del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita
diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato
l’evento dannoso – all’onere probatorio può assolversi
attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione:
dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su ali circostanze di
congiunti e colleghi di lavoro.
Rilievo precipuo delle presunzioni
Considerato
che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume
rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non
relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle
prove, cui il giudice può far ricorso anche in
via esclusiva (tre le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002)
per la formazione del suo convincimento, purchè,
secondo le regole di cui all’art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di
tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in
astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità
all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazioni di (precisate e ragionevoli)
aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere
nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse
relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del
soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cass. n. 13819
del 18 settembre 2003), complessivamente considerate attraverso un prudente
apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex
art. 115 cod. proc. civ. a
quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si
serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
D’altra parte, in mancanza di allegazioni sulla
natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al
giudice neppure la liquidazione in forma equitativa,
perché questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessita di
parametri a cui ancorarsi.
7.
Applicando detti criteri al caso di specie,
Inoltre
ciò di cui si da conto è, non già
– come si dovrebbe – il danno conseguenza della lesione, e
cioè l’esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita
dell’istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma
l’esistenza della lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una
formula standardizzata, tale da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere
dette controversie con l’apposizione di un formulario “fisso”
e quindi con elusione delle specificità delle
singole fattispecie. Del tutto generico e immotivato è poi il
riferimento al pregiudizio al curriculum ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle concrete aspettative
dell’interessato nel futuro svolgimento della vita professionale che
sarebbero state frustrate dall’inadempimento datoriale,
né alla conoscenza della vicenda al di fuori dell’ambiente di
lavoro, né alla perdita di concrete, o quanto meno potenziali, occasioni
di lavoro. In sostanza l’esistenza del danno si è fatta
erroneamente coincidere con la esistenza della
lesione.”