CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 8
novembre 2005 n. 21592
- Pres. Carbone, Rel.
Picone - CGIL ed altri c. Regione Lazio.
1.
Giurisdizione e competenza - Generalità - Determinazione della giurisdizione -
Riferimento al criteri del c.d. petitum
sostanziale.
2.
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego privatizzato - Controversie
relative ad atti amministrativi presupposti - Di regola rientrano nella
giurisdizione del Giudice del lavoro.
3.
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego privatizzato - Controversie
relative ad atti recanti le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste -
Fattispecie.
1. La giurisdizione va
determinata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione
della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta
al giudice, bensì alla stregua del criterio cd. del petitum
sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione
soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo
alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima
dall'ordinamento giuridico.
2. Nelle controversie
di lavoro, l'applicazione del criterio del c.d. petitum
sostanziale fa sì che rientrano nella competenza del giudice ordinario tutte le
domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini dell'annullamento, nella
sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro,
anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica
di prerogative inerenti allo status del lavoratore, ovvero al
conferimento o revoca di incarichi dirigenziali (1).
3. In
materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di
giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, d.lgs.
n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le
controversie concernenti (secondo il criterio del cd. petitum sostanziale, in base al quale non è
sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell'art. 2, c. 1 dello stesso decreto - quali atti
presupposti (rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di
lavoro) nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di
interesse legittimo - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo,
restando irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di
diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell'attrazione alla
giurisdizione del giudice ordinario (alla stregua del principio nella specie la
S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere
della controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di organizzazioni
sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge
regionale n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva
consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti).
RITENUTO IN FATTO
1. Le associazioni
sindacali sopra indicate chiedono alla Corte il regolamento della giurisdizione
in pendenza del giudizio dalle stesse promosso,
unitamente a Roberto Bernardesca + 9, dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio (R.g. n.
12821 del 2002), nei confronti della Regione Lazio e di alcuni
dipendenti regionali, per l'annullamento del regolamento regionale 10 maggio
2001, n. 2, di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1°
luglio 1996, n. 26, e degli atti conseguenziali con i
quali era stata disposta, senza concorso pubblico, l'attribuzione della
qualifica dirigenziale a circa 480 dipendenti regionali.
2. Le ricorrenti
associazioni sindacali riferiscono che la Regione Lazio e i controinteressati
costituiti nel giudizio avevano sollevata la questione
del difetto dì giurisdizione del giudice adito; sostengono l'appartenenza della
controversia alla giurisdizione amministrativa per avere impugnato il
regolamento nella veste di titolari di interessi collettivi della categoria
dirigenziale, introducendo cosi una controversia estranea a quelle di
pertinenza della giurisdizione ordinaria, anche nel sistema di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, che, in ogni caso, assegna all'area
del diritto pubblico e dei provvedimenti amministrativi le misure di cd. "macroorganizzazione", le quali misure non venivano in
considerazione come atti presupposti della gestione dei rapporti di lavoro, ma formavano oggetto diretto dell'impugnazione ai
fini dell'annullamento.
3. La Regione Lazio ha
resistito con controricorso, insistendo nel sostenere
l'appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria, ponendo
particolarmente in evidenza che l'annullamento del regolamento avrebbe
incidenza diretta sugli atti dì gestione dei rapporti di lavoro, di attribuzione della qualifica dirigenziale e di
conferimento degli incarichi. Non hanno svolto attività di resistenza gli altri
intimati,
4. Con nota depositata in
data 2.10.2005, i sindacati ricorrenti hanno domandato che la Corte disponga, eventualmente, l'integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti gli altri dipendenti della Regione titolari di
situazioni suscettibili di essere coinvolte dalla decisione sul regolamento
della giurisdizione.
5. Le parti costituite
hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In
ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio, rileva la
Corte che la natura di procedimento incidentale del regolamento di
giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza
è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto
processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del
procedimento principale, mentre resta escluso il controllo dì integrità del
contraddittorio nel detto processo principale, non potendo essere diverse le
parti del processo incidentale. Invero, con la statuizione sulla giurisdizione,
ai sensi dell'art. 386 c.p.c.,
si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, alcun
pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente
all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il
quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio (vedi Cass.
S.u. n. 12607 del 2004).
2. Premette la Corte che
sicuramente la controversia coinvolge l'attività autoritativa delle pubbliche amministrazioni, nel cui
ambito si iscrive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo
30 marzo 2001, la cd. "configurazione strutturale" degli uffici, e cioè l'indicazione delle linee fondamentali
dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici dì maggiore rilevanza, la
precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la
determinazione delle piante organiche. A tale configurazione l'amministrazione
deve provvedere mediante atti organizzativi, di natura normativa e non.
Viene, infatti, contestata
la legittimità del regolamento regionale Lazio 10/5/2001 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale
1.7.1996, n. 25), che ha previsto la revisione degli
inquadramenti del personale, anche al fine dì comporre il contenzioso esistente
in materia di perequazione, consentendo il conferimento della qualifica
dirigenziale e numerosi dipendenti.
3. Pertanto, nessun dubbio
che siano astrattamente configurabili situazioni di interesse
legittimo, in presenza di atti amministrativi che, rispetto agli atti
organizzativi e di gestione dei rapporti di lavoro (conferimento delta
qualifica dirigenziale, attribuzione degli incarichi) assumono il ruolo di
"atti presupposti". Del resto, nel sistema di riparto della
giurisdizione disegnato dall'art. 63 d.lgs. 165/2001,
risulta chiaramente, in linea con i precetti degli
art. 103 e 113 Cost. che questi atti possono essere impugnati davanti al
giudice amministrativo, quale giudice deputato al controllo del potere
amministrativo, tanto è vero che si contempla espressamente l'eventualità della
contemporanea pendenza del giudizio amministrativo sull'atto presupposto e del
giudizio ordinario sugli atti (di diritto privato) presupponenti,
giudizio ordinario che può coinvolgere l'atto presupposto ai fini della disapplicazione, e ciò per sancire che non è necessario
sospendere il processo dinanzi al giudice ordinario (comma 1).
La configurazione
legislativa della relazione di presupposizione tra atti amministrativi e
gestione dei rapporti di lavoro, poi, dimostra inconfutabilmente che l'esito
del giudizio amministrativo sull'atto presupposto immancabilmente produce
effetti (la cui natura e portata non va approfondita ai fini della decisione)
sugli atti organizzativi e di gestione di diritto privato, cosicché non è sostenibile
che, le quante volte l'annullamento dell'atto produca diretta incidenza
sull'area dell'autonomia privata, la controversia sarebbe
sottratta all'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo.
4. Una volta affermata la configurabilità in astratto di situazioni di interesse legittimo di fronte al potere (nella specie
normativo) dell'amministrazione, non interessa il tema della giurisdizione
stabilire se le organizzazioni sindacali ricorrenti possano ritenersi titolari
di dette situazioni, ovvero se sussista interesse al ricorso in sede di
giurisdizione amministrativa, atteso che le questioni attinenti alla
legittimazione, processuale e sostanziale, e alle condizioni dell'azione, sono
estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizione e vanno risolte
dal giudice munito di giurisdizione (vedi Cass. S.u. n. 11091 del 2003; n. 8882 del 2005).
5. Piuttosto, l'indagine
va concentrata sul tema se sia sufficiente che si
impugni un atto amministrativo e se ne chieda l'annullamento per radicare la
giurisdizione amministrativa.
La risposta non può che
essere di segno negativo siccome, da tempo risalente, le Sezioni unite della
Corte enunciano il principio secondo il quale la giurisdizione va determinata,
non già in base al criterio della soggettiva prospettazione
della domanda, ovvero del tipo dì pronuncia richiesta
al giudice, bensì alla stregua del criterio cd. del petitum
sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione
soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo
alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima
dall'ordinamento giuridico.
Nelle controversie di
lavoro, l'applicazione del suddetto criterio ha portato al risultato di
attrarre nella competenza del giudice ordinario tutte le domande che, pur
avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti
amministrativi ai fini dell'annullamento, nella sostanza sono dirette a
conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo
all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti
allo status del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi
dirigenziali (vedi Cass. S.u. n.
1807 del 2003, n. 3508 del 2003, n. 6348 del 2003, n. 10464 del 2003, n. 22990
del 2004, n, 6635 del 2005).
Emerge, quindi, una linea
interpretativa delle disposizioni dettate, in particolare, dal comma 1
dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, che non consente, nella
materia del lavoro pubblico, al titolare del diritto soggettivo che risente
degli effetti di un arto amministrativo di scegliere,
per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per
l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del
rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto
presupposto.
In tutti i casi nei quali
vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a
tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, il
diritto positivo consente esclusivamente
l’instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente
assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli
ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal secondo comma del
menzionato art. 63.
6. Discende dalle
considerazioni svolte sopra che, nell'area dei poteri autoritativi
attribuiti dall'ordinamento all'amministrazione in materia di lavoro pubblico
contrattuale, si configurano (in astratto) esclusivamente situazioni di interesse legittimo in capo ai soggetti con i quali non
intercorrono rapporti giuridici (né di lavoro in senso stretto, né comunque
compresi nella materia), non potendo, per essi, il pregiudizio essere arrecato
da atti conseguenziali di diritto privato.
Peraltro, i già ricordati
precetti costituzionali, comportando l'inesistenza di aree
di sostanziale immunità dell'azione amministrativa autoritativa
dal controllo giurisdizionale, inducono all'obbligata conclusione che sono
titolari di interessi legittimi anche i soggetti i quali risentono di effetti
pregiudizievoli imputabili direttamente all'atto amministrativo presupposto, e
non all'atto paritetico conseguenziale o applicativo.
Ciò deve ritenersi che accada tutte le volte in cui l'utilità materiale cui si
aspira può essere conseguita non con la mera rimozione degli effetti che l'atto
produce sul rapporto giuridico (che è il solo ambito riconoscibile al potere di
disapplicazione del giudice ordinario), ma con
l'esercizio in senso favorevole del potere amministrativo, risultato ottenibile
soltanto all'esito del controllo del giudice amministrativo. In altri termini,
di fronte alla titolarità dì poteri pubblici, gli interessi di tipo pretensivo non consentono che la controversia sia
ricondotta all'area del rapporto e del diritto soggettivo, non offrendo il
giudizio ordinario spazi di tutela.
7. Facendo applicazione
dei principi così definiti alla controversia, la giurisdizione deve essere regolata affermando la competenza del giudice
amministrativo per le domande avanzate dalle organizzazioni sindacali, siccome,
non essendo configurabili rapporti giuridici con l’amministrazione (è appena il
caso di osservare che si esula dall'ambito delle controversie collettive di cui
l’art. 63, comma 3, d.lgs. 165/2001, che, appunto,
presuppone attività amministrative di tipo non autoritatìvo
e paritetico), le situazioni giuridiche soggettive fatte valere nel giudizio
hanno l'astratta consistenza dell'interesse legittimo.
8, Va precisato che,
unitamente alle organizzazioni sindacali, hanno agito dinanzi al giudice
amministrativo anche alcuni dipendenti regionali in situazione di litisconsorzio
facoltativo (art. 103 c.p.c.), avanzando le stesse
domande dì annullamento del regolamento regionale e degli atti consequenziali.
Alcuni, in possesso di qualifica dirigenziale, hanno prospettato il pregiudizio
in genere della posizione professionale e, in particolare, delle aspettative concernenti il conferimento degli incarichi;
altri, aspiranti alla conseguimento della qualifica dirigenziale, hanno dedotto
di essere rimasti esclusi dalla "perequazione". Ma
tutti questi soggetti, sebbene il contraddittorio sia stato instaurato anche
nei loro confronti, non hanno chiesto il regolamento della giurisdizione sulle
cause da ciascuno promosse, Le Sezioni unite della Corte, infatti, hanno
chiarito che, nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui più attori
propongono le stesse domande, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare
le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (Cass. S.u. 14769/2002, 39487 2004).
9. Le questioni esaminate
giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite,
dichiara la giurisdizione amministrativa sulla controversia promossa dalle
ricorrenti organizzazioni sindacali; compensa interamente le spese del giudizio
di cassazione tra le ricorrenti e la Regione Lazio.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della
Corte di cassazione del 13 ottobre 2005.
Depositata in Cancelleria
il 8 novembre 2005.