S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

GIURISPRUDENZA PROFESSIONALE

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 307 del 20 luglio 2006

AUTOVELOX:  manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

Ordinanza n. 218 del 31 maggio 2005

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) “nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell’infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Sentenza n. 66 del 29 gennaio 2005

1. è costituzionalmente legittimo subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro. Le limitazioni in questione, infatti, sono giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela, quali quelli attinenti al buon regime della cosa pubblica.

2. Il diritto alla circolazione, previsto dall’art. 16
Cost., non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l’uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza  

3. Il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che sono da ritenere indispensabili affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall’art. 23 Cost.

Sentenza n. 27 del  24 gennaio 2005

è costituzionalmente illegittimo  l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

Sentenza n. 114 del 5 aprile 2004

è costituzionalmente illegittimo l'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;

Ordinanza n. 97 del 12 marzo 2004

Le norme in tema di notificazioni di atti processuali, ivi compresa la notifica di cui all'art. 140 c.p.c., vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario".

Sentenza n. 426 del 9 ottobre 2000

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

Sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004

Notifica atti giudiziari - Perfezionamento per il richiedente in caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario - Rilevanza del momento della richiesta

Sentenza n. 477 del 26 novembre 2002

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.