S.I.L.Po.L.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale
GIURISPRUDENZA PROFESSIONALE
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SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
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| AUTOVELOX: manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione | |
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La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) “nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell’infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. |
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1.
è costituzionalmente legittimo subordinare la sosta dei veicoli al pagamento
di una somma di denaro. Le limitazioni in questione, infatti, sono giustificate
in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela, quali
quelli attinenti al buon regime della cosa pubblica. |
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è costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; |
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è costituzionalmente illegittimo l'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214; |
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Le norme in tema di
notificazioni di atti processuali, ivi compresa la notifica di cui all'art. 140
c.p.c., vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da
parte del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona
nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario". |
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E’
infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in
riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 208, comma 2,
lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a
previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice
della strada. |
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Notifica atti giudiziari - Perfezionamento per il richiedente in caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario - Rilevanza del momento della richiesta |
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. |
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