CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. VI - sentenza 13 dicembre 2006 n. 7391 - (conferma T.A.R.
Piemonte, Sez. I, sent. n.
4021 del 2005).
1.
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei
confronti degli atti compiuti dagli ispettori del lavoro in sede di verifiche -
Diniego - Nel caso in cui tali atti contengano riferimenti ad illeciti penali
emersi durante l’attività ispettiva - Legittimità - Ragioni.
2.
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Casi di
esclusione - Atti coperti da segreto istruttorio - Ex art. 329 c.p.p. -
Denunce presentate dalla P.A. all’Autorità giudiziaria penale - Distinzione dei
casi in cui la denuncia sia stata presentata dalla P.A. nell'esercizio delle
proprie istituzionali funzioni amministrative ovvero nell'esercizio di funzioni
di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento - Diritto di
accesso - Nel primo caso sussiste, mentre non sussiste nel secondo caso.
1. E’ legittimo
il diniego di accesso adottato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, in relazione ad una istanza ostensiva avanzata da una
società tendente ad ottenere copia dei verbali contenenti le dichiarazioni rese
da alcuni dipendenti all’ispettore del lavoro ed agli ispettori dell’INPS, nel
corso delle visite ispettive presso la società medesima, nel caso in cui gli
atti e/o i verbali redatti dagli ispettori dell’Inps e dall’ispettore del
lavoro contengano riferimenti ad illeciti penali emersi in seguito all’attività
di indagine, e, per tale ragione, siano stati trasmessi all’autorità
giudiziaria penale; in tale ipotesi, infatti, deve ritenersi che, da un lato,
l’ispettore del lavoro abbia operato quale ufficiale di polizia giudiziaria, e
che, dall’altro, per tale motivo, la fattispecie rientri tra i casi di segreto
previsti dall'ordinamento, tra cui quello istruttorio in sede penale, delineato
dall'art. 329 c.p.p. (1).
2. Non ogni
denuncia di reato presentata dalla P.A. all'autorità giudiziaria costituisce
atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale è sottratta all'accesso,
in quanto, se la denuncia è presentata dalla P.A. nell'esercizio delle proprie
istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (secondo cui "gli
atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne
possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari"). Tuttavia, se la P.A. che trasmette all'autorità giudiziaria
una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale
attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria
specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza
di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono
soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente
sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990 (2).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, legale
rappresentante pro tempore, rappresentat e difes dagli avv.ti Benedetta Cossu,
Fabrizio Correra e Antonietta Coretti, ed elettivamente domiciliat presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, in Roma, via della
Frezza, n. 17;
contro
Pasquettaz s.p.a.
e Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino &
Figli in liquidazione, legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in
giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele
Sinibaldi, Giampaolo Alice e Stefano Manni, ed elettivamente domiciliati presso
il primo, in Roma, via Ricciotti, n. 11;
e nei confronti
Apro Sandor,
Barkozi Miklos, Bellan Gabor, Bucsa Ferenc, Konz Ianos e Petres Zsolt,
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, I, n. 4021/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vist att di costituzione in giudizio dla società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 24-10-2006
relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udit Sgrdi per delega dell’Avv. Correra, Sinibaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T
O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha
in parte accolto il ricorso proposto dalla Pasquettaz s.p.a. e dall’Industria
Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino & Figli in liquidazione avverso il
provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Provinciale del Lavoro di Torino – Servizio Ispezione del Lavoro di Torino in
data 5 ottobre 2005, prot. n. A7204-26212, recante
reiezione della domanda presentata dalle ricorrenti per ottenere l’accesso ad
atti amministrativi inerenti i verbali di accertamento 9 settembre 2005, n.
204, prot. nn. E/204-23255 ed E/204/23249, contenenti le
dichiarazioni rese da alcuni lavoratori all’ispettore del lavoro ed agli
ispettori dell’INPS nel corso delle visite ispettive presso le
ricorrenti.
Il giudice di primo grado ha ordinato all’INPS di consentire
alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione di cui alla menzionata
richiesta, esclusi gli atti di indagine compiuti dagli
Ispettori del Lavoro nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria.
Avverso tale sentenza
ha proposto appello l’INPS.
La Pasquettaz s.p.a. e l’Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz
Martino & Figli in liquidazione si sono costituite
in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
Con ordinanza del 28 aprile 2006, questa Sezione ha sospeso
l’impugnata sentenza, disponendo adempimenti istruttori a carico
dell’amministrazione appellante.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito
dall’applicazione alla fattispecie in esame dei principi elaborati dalla
giurisprudenza in tema di limiti al diritto di accesso
agli atti compiti dagli ispettori del lavoro in sede di verifiche.
Il Tar ha ritenuto che l’art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4
novembre 1994, n. 757, che sottrae al diritto di accesso
le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a
carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, si
pone in palese contrasto con l’art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale
il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di difesa, e pertanto
deve essere disapplicato in virtù del principio generale secondo il quale, nel
conflitto fra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa
rispetto alla norma regolamentare ogni volta che questa precluda l’esercizio di
un diritto soggettivo.
Il giudice di primo grado ha, quindi, accertato il diritto
delle ricorrenti ad ottenere l’accesso alla documentazione in argomento, con
esclusione, tuttavia, degli atti di indagine compiuti
dagli Ispettori del Lavoro nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, che
sono coperti dal segreto istruttorio penale e sono pertanto sottratti
all’accesso a sensi dell’art. 329 cod. proc. pen..
L’amministrazione appellante non contesta in sé il principio
affermato dal Tar, ma sostiene che non è possibile operare una distinzione tra
atti coperti dal segreto istruttorio e atti accessibili, in quanto nel caso di
specie gli ispettori del lavoro hanno accertato illeciti sa amministrativi che
penali, dando comunicazione all’autorità giudiziaria con conseguente
applicazione del limite al diritto di accesso per atti
coperti dal segreto istruttorio penale.
Il ricorso in appello è fondato.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da un recente
precedente della Sezione, in cui è stata affrontata analoga questione (Cons.
Stato, VI, n. 1923/2006).
In tale occasione, la Sezione ha in primo luogo disapplicato
l'art. 2 comma 1 lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757, che sottrae al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione
di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia
cessato il rapporto, ritenendolo in palese contrasto con l'art. 24 l. 7 agosto
1990 n. 241 ed ha poi esaminato i limiti al diritto di accesso derivanti dal
segreto istruttorio penale.
E’ stato evidenziato che tra i casi di segreto previsti
dall'ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato
dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale <<gli atti di indagine compiuti
dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto
fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre
la chiusura delle indagini preliminari>>.
Tale norma segreta gli atti di indagine,
che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia
giudiziaria.
Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica
amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto
istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia
è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie
istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p. (in tal senso v. anche
Cons. Stato, VI, n. 22/99).
Tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette
all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della
propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di
polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia
giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi
dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi
dell'art. 24, L. n. 241/1990
Nel caso esaminato con la sentenza n. 1923/06 si trattava
proprio di atti di una indagine ispettiva condotta da
un ispettore del lavoro, nel corso della quale erano emersi, oltre che illeciti
amministrativi, anche l'illecito penale di intermediazione vietata nell'impiego
di manodopera, di cui all'art. 1, L. 23 ottobre 1960, n. 1369.
Di tale illecito penale era stata notiziata dall'ispettore del
lavoro l'autorità giudiziaria e posto che, ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.P.R.
19 marzo 1955, n. 520, l’ispettore del lavoro aveva compiuto atti di indagine nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria,
era stato ritenuto applicabile l'art. 329 c.p.p., in base al quale i relativi
atti sono coperti da segreto istruttorio penale e sottratti all'accesso.
Era stato anche evidenziato che l'interessato può eventualmente
chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle
indagini, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., competendo
solo all'autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno
all'interessato la visione di atti coperti da segreto istruttorio.
Tali principi sono perfettamente applicabili al caso di specie,
in cui, a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione, è emerso che tutti gli atti oggetto della richiesta di accesso sono stati
redatti dagli ispettori dell’Inps e dall’ispettore del lavoro e sono stati
trasmessi all’autorità giudiziaria, essendo emersi illeciti penali in seguito
all’attività di indagine svolta dall’ispettore del lavoro.
Avendo, quindi, quest’ultimo operato quale ufficiale di polizia
giudiziaria, gli atti sono sottratti al diritto di accesso
ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e possono eventualmente essere chiesti
all'autorità giudiziaria penale.
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma
della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo
grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 24-10-2006 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI
-, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini
Presidente
Lanfranco Balucani
Consigliere
Rosanna De
Nictolis Consigliere
Aldo Scola
Consigliere
Roberto Chieppa
Consigliere Est.
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il 13 dicembre 2006.