CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - sentenza 11 novembre 2005 n. 6348 - Pres.
Carboni, Est. Carlotti - Guasconi ed altro (Avv.ti Motti e Sivieri) c. Comune
di Rottofreno (Piacenza) (n.c.)
- (riforma T.A.R. Emilia Romagna - Parma, sentenza 26 novembre 1999, n. 771).
Edilizia
ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Per muretto di recinzione -
Non sussiste, trattandosi di opera pertinenziale
- Ordinanza di demolizione adottata per l’asserita necessità della concessione
edilizia - Illegittimità - Circostanza che il muretto abbia una notevole
lunghezza - Irrilevanza.
Un muretto di
recinzione costituisce pertinenza urbanistica ed è soggetto ad autorizzazione
edilizia, dal momento che una recinzione, qualunque
sia la sua tipologia costruttiva e purché sia rispettato il limite massimo di
altezza, è posta per definizione a servizio dell’immobile delimitato (nella
specie, il muretto di recinzione era costituito da un sottile reticolo
metallico posto sopra un basamento, alto poche decine di centimetri). E’ pertanto
illegittima una ordinanza di demolizione di un muretto
di recinzione adottata nell’assunto che per detta opera occorre concessione
edilizia, a nulla rilevando in proposito il fatto che il muretto si snodi per
molti metri (nella specie, per ventinove metri), giacché un muro di cinta, per
assolvere efficacemente alla sua funzione di difesa della proprietà, deve
potersi sviluppare lungo tutto il perimetro del terreno da presidiare e,
sicuramente, l’estensione dei confini del lotto non
incide sulla natura dell’intervento.
FATTO E DIRITTO
1. I signori Guasconi e
Gatti impugnano la sentenza con la quale il T.a.r.
dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, respinse il ricorso dai medesimi proposto avverso l’ordinanza n. 19/88, prot. n. 2498, del 23.4.1988,
recante l’ingiunzione a demolire un muro di recinzione di terreni di loro
proprietà.
L’ente civico intimato
non si è costituito per resistere all’impugnazione.
2. Con decisione interlocutoria n. 7235 del 9.11.2004 la Sezione ha disposto
incombenti istruttori.
3. Con una comunicazione
priva di ogni valore processuale, pervenuta tramite
fax in occasione della dell’udienza pubblica data 22.3.2005, il Comune di Rottofreno ha manifestato la propria disponibilità ad una
definizione stragiudiziale della controversia.
Il Collegio – su conforme
istanza del difensore dei ricorrenti – ha trattenuto
il ricorso in decisione.
4. Per una migliore intelligenza
delle questioni devolute al giudizio della Sezione, occorre ricostruire
brevemente i fatti della causa.
4.1. Con l’ordinanza n.
19/88, impugnata in prime cure, il Sindaco di Rottofreno
ingiunse ai signori Guasconi e Gatti, a norma della L.
28.2.1985, n. 47, di demolire un muro di recinzione di terreni di loro
proprietà, eretto sul confine tra il lotto ed una strada privata, perché asseritamente costruito in mancanza di un titolo edilizio e
comunque in contrasto con lo strumento urbanistico
adottato dall’amministrazione, giusta la delibera di Consiglio comunale n. 19
del 25.3.1988.
4.2. Gli odierni
appellanti si tutelarono tempestivamente contro l’ordinanza sindacale avanti al
T.a.r. di Parma.
4.3. Il Tribunale adito
respinse l’impugnativa, pronunciando la sentenza specificata in epigrafe, ora
appellata.
4.4. Le ragioni della
reiezione del primitivo ricorso possono così sintetizzarsi:
- il muro edificato dai
ricorrenti avrebbe comportato l’illegittimo restringimento di una strada
privata, da ritenere inedificabile, in quanto
sottoposta fin dal 1965 a vincolo espropriativo; il
regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione, con prescrizione
confermata da una successiva delibera di adozione del
P.R.G. risalente al 1974, ne aveva infatti previsto l’ampliamento nella misura
di ben cinque metri;
- in ogni caso, per poter
legittimamente erigere il muro i ricorrenti avrebbero dovuto richiedere
preventivamente ed ottenere una concessione edilizia, trattandosi di opera di notevole impatto ambientale.
5. L’appello dei signori
Guasconi e Gatti è affidato a due articolate censure,
rispettivamente rubricate:
I)
eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità;
II)
violazione di legge (art. 7 della L. 25.3.1982, n.
94, con riferimento all’art. 7 della L. 28.2.1985, n.
47; art. 841 c.c.); eccesso di potere per travisamento dei fatti;
contraddittorietà; illogicità.
6. Il ricorso è fondato e
merita integrale accoglimento.
7. Innanzitutto,
non è condivisibile la sentenza nella parte in cui qualifica il muro di
recinzione come un’opera di «notevole impatto ambientale».
7.1. Sul punto il
giudizio espresso dal Tribunale non trova conferma negli atti di causa. Ed
invero, dalla lettura della relazione tecnica esplicativa del 18.2.1999,
redatta dall’Ufficio tecnico comunale in esito ad un sopralluogo disposto dal
primo giudice, emerge la modesta entità dell’edificazione («un muretto in cls con sovrastante rete metallica plastificata»); la
descrizione offerta dall’U.T.C. nemmeno è smentita
dalle fotografie, del pari versate in atti, effigianti la recinzione oggetto del contendere: quest’ultima
risulta effettivamente costituita da un sottile reticolo metallico posto sopra
un basamento, alto poche decine di centimetri.
7.2. A nulla rileva poi
che l’opera si snodi per oltre ventinove metri, giacché un muro di cinta, per assolvere efficacemente alla sua funzione di difesa della
proprietà, deve potersi sviluppare lungo tutto il perimetro del terreno da
presidiare e sicuramente l’estensione dei confini del lotto non incide sulla
natura dell’intervento (che, nella fattispecie, rimane un semplice muretto e
non una realizzazione di "notevole impatto ambientale").
8. Correttamente pertanto
i ricorrenti opinano che il T.a.r. avrebbe
dovuto qualificare l’opera alla stregua di una pertinenza urbanistica,
dal momento che una recinzione, qualunque sia la sua tipologia costruttiva e
purché sia rispettato il limite massimo di altezza, è posta per definizione a
servizio dell’immobile delimitato (al riguardo, tra le molte pronunce, si cita Cons. St., sez. V, 9.10.2000, n.
5370).
8.1. Discende dalla
precedente statuizione, a mo’ di diretto corollario, che il Comune di Rottofreno non avrebbe potuto
sanzionare la violazione ipoteticamente consistita nell’erezione del muro in
assenza del prescritto titolo edilizio (autorizzazione), avvalendosi delle
potestà ripristinatorie previste, all’epoca di
adozione dell’ordinanza gravata, per le sole opere sottoposte a regime concessorio.
9. La sentenza nemmeno
resiste alle censure d’appello rivolte contro l’affermazione della pretesa inedificabilità dei luoghi, in forza di pregressi vincoli
ablatori.
9.1. In
ordine a tali aspetti, le risultanze processuali non sorreggono gli
assunti del primo giudice.
9.2. Occorre, difatti,
precisare che l’erezione del muro in questione va collocata temporalmente
non oltre l’anno 1971, atteso che nella stessa denuncia da cui trasse origine
il procedimento amministrativo conclusosi con
l’ordinanza sindacale avversata si faceva risalire a tale periodo l’epoca di
realizzazione dell’opera, né sono stati acquisiti altri elementi di prova
idonei a rendere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti.
9.3. Inoltre il T.a.r. ha puntualizzato – con statuizione non contestata
dagli appellanti – che la delibera n. 19/88, posta a
base dell’ingiunzione, non era «efficace alla data dell’ordinanza impugnata».
9.4. Il primo giudice
avrebbe pertanto dovuto stimare privo di ogni residua
efficacia interdittiva nel 1989 (anno di adozione
dell’atto impugnato) ed, a maggior ragione, nel 2001 (epoca di pubblicazione
della sentenza appellata) un vincolo espropriativo
mai attuato ed imposto nel lontano 1965.
Non conduce a diverse
conclusioni, peraltro, la considerazione della delibera con cui, nel 1974, il
Consiglio comunale di Rottofreno ebbe a confermare la
suddetta previsione di piano. Dal certificato di destinazione urbanistica del
sito, acquisito dalla Sezione, si evince infatti che
nel 1987 l’area era destinata a completamento residenziale e non alla
viabilità.
10. In definitiva, la sentenza
gravata non resiste alle censure d’appello e va riformata in accoglimento
dell’impugnazione.
11. Le spese del doppio
giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel
susseguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento 23 aprile 1988 n. 19 prot. 2498 del sindaco di Rottofreno.
Condanna il Comune di Rottofreno alla rifusione delle spese dei
due gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in quattromila euro,
nella misura di duemila euro a favore di ciascuno degli appellanti.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 22.3.2005, con l’intervento dei signori magistrati:
Raffaele Carboni -
Presidente
Giuseppe Farina -
Consigliere
Chiarenza Millemaggi
Cogliani - Consigliere
Paolo Buonvino
- Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Carlotti
f.to Raffaele Carboni
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11 novembre 2005.