CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - sentenza 9 settembre 2005 n. 4648 - Pres.
Iannotta, Est. Carlotti
- Provincia di Taranto (Avv.ti Braga e Semeraro) c. ILVA s.p.a. (Avv. Perli)
e Azienda Sanitaria Locale TA/1 (n.c.) - (conferma
T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, sentenza 5 febbraio
2004, n. 1007).
Ambiente
- Inquinamento idrico - Scarichi industriali - Ordinanza di adeguamento
ex D.Lgs. n. 152/1999 -
Fondata su analisi dell’acqua di scarico prelevata all’interno dello
stabilimento - Illegittimità - Punto di prelievo dei campioni - Individuazione
- Fattispecie relativa all’impianto siderurgico dell’ILVA di Taranto.
E’ illegittima
l’ordinanza con la quale la P.A. ha imposto ad un impianto industriale (nella
specie si trattava dello stabilimento siderurgico dell’ILVA di
Taranto) di adottare tutte le misure idonee al ripristino dei valori limite, tabellarmente previsti dal D.Lgs.
n. 152 del 1999, in relazione allo scarico delle acque
effluenti dall’impianto di cokeria, situato all’interno alla stabilimento, nel
caso in cui risulti che, per giustificare tale ordinanza, si sia fatto
riferimento ai risultati di controlli analitici effettuati sulle acque di un
collettore di scarico della cokeria, sito all’interno dello stabilimento,
atteso che tale punto di prelievo non è corrispondente a quello individuato
dagli artt. 28, comma 3, e
34, comma 4, del D.Lgs. n.
152/1999.
Ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e dell’art. 4 dell’All.
B del D.M. 6 novembre 2003, n. 267, il prelievo dei campioni di acqua
degli scarichi deve infatti effettuarsi nel luogo di «uscita dallo stabilimento
o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo» e pertanto
nella specie andava effettuato immediatamente prima dell’immissione degli
stessi nel mare, una volta depurati all’interno dello stabilimento (1).
FATTO E DIRITTO
1. Viene in
decisione l’appello promosso dall’amministrazione provinciale di Taranto avverso la sentenza, in forma semplificata, con cui il T.a.r. della Puglia, sedente in Lecce, accolse il ricorso
proposto dalla Ilva S.p.a. (d’ora innanzi,
"Ilva") contro l’ordinanza del Presidente della Provincia appellante,
n. 76 del 6.11.2003, recante l’ordine di procedere all’adozione immediata - e,
comunque, non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento - di tutte
le misure idonee al ripristino dei valori limite, tabellarmente
previsti dal D.Lgs. n.
152/1999.
2. Nel giudizio
così promosso, si è costituita l’Ilva contestando
tutte le deduzioni avversarie e concludendo per l’integrale reiezione del
gravame.
3. All’udienza del
15.3.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Per la migliore
intelligenza delle questioni devolute alla cognizione della Sezione giova
premettere alla successiva esposizione una breve ricostruzione dei fatti di
causa.
5. Con l’ordinanza
presidenziale impugnata in prime cure la Provincia di
Taranto impose all’Ilva l’adozione immediata e, comunque, non oltre trenta
giorni dalla notifica dell’atto, di tutte le misure idonee al ripristino dei
valori limite, tabellarmente previsti dal D.Lgs. n. 152/1999, in relazione
allo scarico delle acque effluenti dall’impianto di cokeria, situato
all’interno alla stabilimento siderurgico gestito dalla società appellata.
5.1. In dettaglio,
il provvedimento provinciale poggiava su una base istruttoria rappresentata
dagli accertamenti analitici, eseguiti dal Presidio multizonale di prevenzione della A.s.l. TA/1 di Taranto e
compendiati nella nota del 30.9.2003, prot. n. 2167/03: da questi esami era emerso che i reflui,
prelevati «in uscita dallo impianto COK contrassegnato con la lett. A» nel
periodo gennaio-giugno 2003, contenevano selenio in misura a quella massima
consentita dalla Tabella 3, dell’All. 5, del D.Lgs. n. 152/1999.
5.2. L’Ilva insorse avverso l’ordinanza avanti al T.a.r. pugliese ed il primo giudice accolse il ricorso sul
principale rilievo dell’illegittimo utilizzo da parte dell’amministrazione
provinciale di risultati di controlli analitici effettuati sulle acque di un
collettore di scarico della cokeria, denominato "canale A", non
corrispondente al punto di misurazione individuato dagli artt.
28, comma 3, e 34, comma 4, del D.Lgs.
n. 152/1999.
5.3. Più in
particolare, il Collegio leccese osservò come nella
fattispecie, considerato il complesso ed articolato sistema di depurazione in
funzione presso l’Ilva di Taranto (composto da una
pluralità di passaggi intermedi prima dell’immissione delle acque depurate nel
corpo ricettore), l’uscita dallo stabilimento e dall’impianto di trattamento –
ossia, laddove il D.Lgs. n.
152/199 fissa il punto di misurazione dei reflui generati dal ciclo produttivo
- dovesse individuarsi nei tratti terminali del canale di scarico, denominato
"Canale 1" ed articolato in due segmenti finali (cc.dd.
"chiarificatori longitudinali"), immediatamente precedenti lo sbocco
dello scarico nel Mar Grande; di qui il giudizio consequenziale di irrilevanza,
ai fini dell’applicazione della normativa menzionata, di prelievi eseguiti in
punti differenti.
5.4. Il T.a.r. affermò altresì che la metodologia seguita nello stabilimento
dell’Ilva per la depurazione dei reflui,
essenzialmente consistente in un trattamento di tipo biologico, fosse quella
«pacificamente più idonea» all’abbattimento degli inquinanti specifici delle
acque di scarico delle cokerie.
5.5. La Provincia di
Taranto ha impugnato la decisione del T.a.r. della
Puglia, lamentandone (primo motivo) la pretesa erroneità per non aver
dichiarato inammissibile il ricorso, attesa la natura di generica diffida ad adempiere dell’ordinanza impugnata in prime cure.
L’amministrazione
appellante ha altresì dedotto l’erronea individuazione da
parte del Tribunale del punto di misurazione, rilevante ai fini del controllo
sull’eventuale superamento dei limiti tabellari; in
particolare, a detta della Provincia, il primo giudice avrebbe non
correttamente identificato, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e dell’art. 4
dell’All. B del D.M. n. 267 del 6.11.2003, il punto
di prelievo degli scarichi effluenti dalla cokeria – da reputarsi impianto
produttivo autonomo per l’importanza qualitativa e quantitativa degli
inquinanti prodotti – nella parte terminale del grande
canale aperto, di ampia portata, posto fuori dal perimetro dell’Ilva e non
facente parte del complesso siderurgico, in quanto destinato ad accogliere anche
i reflui di altri impianti operanti nella medesima area industriale.
Diversamente opinando – ha soggiunto l’amministrazione ricorrente – si
consentirebbe all’Ilva di eludere agevolmente il
rigore della normativa; all’uopo sarebbe infatti sufficiente usare l’accortezza
di diluire lle acque di processo mediante la
miscelazione delle stesse con quelle di raffreddamento, prima dell’immissione
dei relativi scarichi nel corpo idrico finale.
Infine la
Provincia di Taranto ha negato di essere incorsa in alcuna contraddittorietà
(rilevata invece dal T.a.r.) per aver revocato nel
2002 una precedente ordinanza risalente al 2001 (la n. 69 del 29.11.2001), di
contenuto analogo a quella annullata con la sentenza
impugnata.
6. L’appello è
infondato e non merita accoglimento.
7. È
manifestamente priva di pregio la prima censura: ed invero, non è revocabile in
dubbio la diretta e concreta lesività di
un’ordinanza, come quella oggetto del contendere, che
rechi la comminazione, per il caso d’inosservanza del precetto ivi contenuto,
di misure autoritative di ripristino, da adottarsi in
danno del destinatario.
A torto, quindi,
la Provincia di Taranto ha dubitato dell’interesse a ricorrere dell’Ilva.
8. Una volta sgombrato il campo da siffatta eccezione, occorre
soffermarsi sul punto centrale della lite, concernente l’esatta collocazione,
con specifico riferimento allo stabilimento siderurgico gestito dalla società
appellata, del punto di misurazione degli scarichi, siccome individuato dagli artt. 28, comma 3, e 34, comma 4,
del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole).
8.1. Le
disposizioni sunnominate rispettivamente recitano: «Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità
competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La
misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo» e «Per le acque reflue industriali
contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione
dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita
dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento
medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali
contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo
periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue
industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5
dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi
di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o
riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità
competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati
nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose
indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla
miscelazione dei diversi scarichi».
8.2. Il compito
della Sezione è, dunque, quello di stabilire quale sia,
nello specifico, «l’uscita dello stabilimento o dall’impianto di trattamento
che serve lo stabilimento medesimo» ovvero, in altri termini, se il prelievo
dei campioni di acqua, onde controllarne la conformità ai limiti tabellari, dovesse effettuarsi (come è accaduto) in
corrispondenza dell’uscita dei reflui dall’impianto di cokeria (secondo la tesi
patrocinata dalla Provincia) o, piuttosto, immediatamente prima dell’immissione
degli stessi nel mare, allo sbocco del Canale 1, una volta depurati all’interno
dello stabilimento.
8.3. All’uopo
soccorrono, in fatto, gli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato di
verificare e di descrivere, su ordine della Sezione, la strutturazione del
sistema di depurazione approntato all’interno del
complesso siderurgico in questione.
8.4. Il
verificatore, delegato dal Direttore generale dell’A.R.P.A.
Puglia, ha chiarito che:
- il sistema di
depurazione dei reflui generati dallo stabilimento si sviluppa per decine di
chilometri ed è costituito da una complessa rete formata dalle varie condotte
di raccolta delle acque prodotte da quindici diversi impianti (otto dei quali
confluiscono nel suddetto Canale 1);
- l’acqua di
lavaggio gas di cokeria, fortemente inquinata, è
sottoposta ad un iniziale trattamento di "strippaggio"
nelle distillatrici dell’ammoniaca, seguito da una depurazione di tipo
biologico "a fanghi attivi" che restituisce acqua, non ancora
perfettamente depurata, destinata a rifluire nel Canale A;
- il Canale A
(luogo di prelievo, a pie’
dell’impianto di cokeria, utilizzato dal P.M.P. della A.s.l.
TA/1 di Taranto) s’immette in un collettore e questo confluisce, dopo un
percorso di circa 4.500 metri e dopo la miscelazione con le acque prodotte
dagli altri impianti, nel Canale 1, lungo 540 metri e poi sfociante in mare;
- nei
chiarificatori longitudinali i reflui provenienti dai vari impianti subiscono
un ulteriore trattamento, ancorché esclusivamente di
tipo fisico (consistente nella precipitazione del particolato
e nell’affioramento delle sostanze oleose, fermate dalle barriere di
trattenimento esistenti).
9. Alla luce di
tali premesse, il Collegio giudica non corretto il punto di misurazione
individuato dall’A.s.l. di Taranto.
9.1. A ben vedere,
infatti, il Canale 1 – costruito «nel 1985 per poter adeguare gli scarichi …
alla tabella "A" della Legge n. 319/1976», così la relazione di
verificazione a pag. 4 - rientra nel perimetro territoriale concesso in uso all’Ilva (dall’Autorità portuale di Taranto; v. gli allegati
7, 8, 9 10, ed 11 della relazione sunnominata) ed i chiarificatori di cui esso
si compone sono parte integrante dell’impianto di smaltimento servente lo
stabilimento siderurgico, sebbene le operazioni di depurazione, alle quali
concorrono, siano in realtà poco efficaci perché di natura meramente fisica
(sedimentazione del particolato e filtro delle
sostanze oleose); quest’ultima circostanza tuttavia,
ancorché astrattamente rilevante ad altri fini amministrativi, non interferisce
con il distinto profilo dell’esatta individuazione del punto di prelievo che
l’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n.
152/1999 fissa inequivocabilmente nel punto posto «subito dopo l’uscita dallo
stabilimento o dall'impianto di trattamento» e, quindi, nel caso di specie,
immediatamente prima dello sversamento nel Mar
Grande.
9.2. In questo
quadro la tesi della Provincia di Taranto, mirante a qualificare la cokeria
come impianto funzionalmente autonomo, non è condivisibile, giacché a tal fine
l’amministrazione avrebbe dovuto preventivamente
imporre all’Ilva la separazione dello specifico scarico dalle acque di
raffreddamento o di lavaggio, configurandolo al contempo come
"parziale" ai sensi della ridetta normativa (incidentalmente si
osserva come la tesi dell’Ilva in ordine all’asserita inapplicabilità, in
questa parte, degli artt. 28, comma
5, e 34, comma 4, del d.lgs. n. 152/1999
muove, in realtà, dall’erronea sussunzione del caso
in esame nella disciplina speciale sui consorzi tra stabilimenti, dettata
dall’art. 45, comma 2, del decreto citato) oppure fissando, in sede di autorizzazione, ulteriori e più stringenti prescrizioni
tecniche ex art. 45, comma 9, all’insegna della migliore tecnologia
disponibile (da descriversi esattamente e, soprattutto, da individuarsi alla
stregua dei principi di proporzionalità e di precauzione).
9.3. Non conduce a
diverse conclusioni la circostanza, del pari segnalata
dal funzionario incaricato della verificazione (v. a pag. 3 della relazione e
gli allegati 14 e 15), che nel collettore A confluisca anche lo scarico
dell’impianto pubblico di depurazione del Comune di Taranto, denominato
"Bellavista", sia perché tale allacciamento venne essenzialmente
imposto al locale Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (v. la nota
dell’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese del 16.5.1990) e, quindi, all’Ilva
(e non può dunque ravvisarsi in siffatta confluenza il tentativo della società
appellata di attuare un’indebita diluizione dei reflui) sia, soprattutto,
perché l’entità di tale scarico è comunque minima rispetto alla portata di
quello dello stabilimento e, pertanto, inidonea ad abbattere la percentuale
degli inquinanti ivi eventualmente contenuti.
9.4. Per le
ragioni che precedono, l’appello della Provincia di Taranto va respinto nella
sua interezza.
10. Sussistono
giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del grado, ad
eccezione di quelle occorse per effettuare la
verificazione (già liquidate con l’ordinanza n. 5111 del 19.10.2004 ed
anticipate in via provvisoria dalla Provincia di Taranto), che restano
definitivamente a carico dell’ente appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando,
respinge l’appello in epigrafe.
Compensa in parte
le spese di lite del grado, ad eccezione di quelle relative
alla verificazione tecnica esperita nel corso del giudizio, che vengono
poste a carico della Provincia di Taranto a titolo definitivo nella misura già
liquidata con precedente ordinanza.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella
camera di consiglio del 15.3.2005, con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni -
Consigliere
Giuseppe Farina -
Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Carlotti f.to Raffaele Iannotta
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il 9 settembre 2005.