CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. IV - sentenza 25 maggio 2005 n. 2710 - Pres.
Venturini, Est. Scola - Marinkovic (Avv.ti Giacomini e Panariti) c.
Ministero dell’Interno (Avv. Stato Elefante) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 giugno 2001 n. 1626).
1.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998
- Esame dei tre presupposti previsti (tempestiva presenza in Italia prima del
27 marzo 1998; disponibilità abitativa; attività lavorativa) - Sufficienza.
2.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998
- Diniego - Riferimento a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui
la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione -
Illegittimità.
3.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998
- Diniego - Riferimento a precedenti penali remoti - Illegittimità.
1. Nel caso in
cui il cittadino straniero risulti incontrovertibilmente
in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia prima del 27 marzo
1998; disponibilità abitativa; attività lavorativa) imposti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio del
permesso di soggiorno,
3. In sede di esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno
presentata dallo straniero, non può attribuirsi alcuna pericolosità sociale in
rapporto a precedenti penali risalenti nel tempo.
FATTO
Zika Marinkovic,
cittadino serbo di nazionalità Rom, desiderando regolarizzare la sua lunga
permanenza in Italia, chiedeva il necessario permesso di soggiorno, che gli veniva peraltro negato con provvedimento da lui impugnato
dinanzi al T.a.r. del Veneto per: falsi
presupposti (dovendo la pericolosità sociale essere valutata solo dal
competente Prefetto, che non avrebbe mai decretato alcuna espulsione nei suoi
riguardi), incompetenza (del Questore) e violazione dell’art. 6, d.P.C.M. 16 ottobre 1998, degli artt.
2, comma 7 (per omessa informazione), e 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, degli artt.
3, 7 ed 8 (vizio di motivazione e d’istruttoria - trattandosi di lievi e
lontane condanne - ed omesso preavviso procedimentale),
legge n. 241/1990, degli artt. 3 e
4, d.m. 2 febbraio 1993 n. 284, e della legge 27
dicembre 1956 n. 1423.
L’Amministrazione
intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva respinto (dopo averne peraltro accolto
l’istanza cautelare) con sentenza poi impugnata dal Marinkovic
(coniugato con una sua connazionale e padre di sei figli, ben inseriti anche
nell’ambiente scolastico cittadino), che riprospettava
sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in prima istanza ed insisteva
nel dichiararsi in possesso dei tre requisiti necessari (presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998; possesso di un’attività lavorativa; disponibilità di un
congruo alloggio), dovendosi ritenere ininfluenti i suoi precedenti penali di
modesta entità e risalenti nel tempo.
Le Amministrazioni
appellate si costituivano in giudizio e resistevano all’appello.
All’esito
dell’udienza di discussione la vicenda passava in decisione, dopo il deposito
di una memoria illustrativa da parte dell’appellante, che poneva in luce come
nessun effetto avesse sortito la sospensione
cautelare degli effetti della sentenza impugnata disposta ad opera di
questo Consesso con apposita ordinanza.
DIRITTO
Il ricorso in
appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare
l’impugnata pronuncia per le ragioni che seguono.
Risultano,
infatti, condivisibili i motivi dedotti con il presente gravame (ed
esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di un’unica
doglianza sostanziale), poiché già in sede cautelare (con ordinanza non
ottemperata dalla p.a.) questo Consiglio di Stato ha fatto proprie le
argomentazioni del Marinkovic, seguendo un
orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Deve, peraltro,
porsi in rilievo come, nel decidere circa il rilascio del documento richiesto
dall’attuale appellante, nessun rilievo possa
attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe
dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti
amministrativi consequenziali (cfr. Cass., Sez.
un. Civ., 16 giugno 2004 n.
11321) e tenendo conto della sostanziale inesistenza di significative
sentenze di condanna a carico dell’interessato.
Correlativamente, nell’apodittico
provvedimento questorile impugnato non si doveva
giungere ad immotivate conclusioni (non dissimili da quelle idonee ad integrare
gli estremi di un’espulsione, peraltro, di competenza prefettizia) palesemente
contrastanti con la realtà effettuale riconducibile all’invocata normativa, che
esclude dal possibile rilascio del permesso di
soggiorno in sanatoria solo chi sia già risultato destinatario di pregressi
provvedimenti di natura espulsiva.
Infatti, il Marinkovic non poteva essere considerato privo di
un’imminente occupazione lavorativa, requisito che l’interessato aveva documentalmente provato di possedere
(oltre a quelli costituiti dall’avvenuto ingresso in Italia prima del 27 marzo
1998 e dalla disponibilità di un idoneo alloggio), al contrario di quanto
esplicitato nell’atto da lui gravato (ed emesso, tra l’altro, al termine di un
procedimento illegittimamente avviato nei suoi confronti senza alcun
preavviso ex artt. 7 ed 8,
legge 7 agosto 1990 n. 241).
Nè alcuna pericolosità
sociale poteva riconoscerglisi in rapporto a
precedenti penali risalenti a prima dell’anno 1992 e ritenuti dalla stessa
Autorità procedente non idonei a tale scopo, avendo la
Questura ritenuto ostativa la sola mancanza delle attendibili
prospettive di una regolare attività lavorativa, legata ad un ipotetico
contratto sospensivamente condizionato (quanto all’esecuzione) all’ottenimento diquel permesso di soggiorno che, nella specie, proprio in
tale prospettiva era stato richiesto dall’interessato.
Nell’ottica di cui sopra risulta,
dunque, ondivaga ed irrazionale ogni argomentazione contenuta nel provvedimento
impugnato ed attinente a profili più specificamente concernenti l’esame della
complessiva personalità del richiedente quale possibile individuo
indesiderabile, di competenza di altri uffici e ricollegabile a diversi
presupposti.
Invero, nella sola
prospettiva rilevante ai fini in discorso, posto che il Marinkovic
era risultato incontrovertibilmente
in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia; disponibilità
abitativa; attività lavorativa) imposti dalla normativa di settore
(richiamata nella narrativa in fatto), la Questura avrebbe dovuto limitarsi ad
esaminare dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a
sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi
rintracciabili nella fattispecie.
Tanto basta a
determinare l’accoglimento del presente gravame, assorbendosi tutte le
censure non esplicitamente esaminate, per la loro palese interdipendenza
rispetto a quelle risultate condivisibili.
Conclusivamente,
il ricorso va dunque accolto, con contestuale riforma dell’impugnata
sentenza, accogliendosi il ricorso di prima istanza
e correlativamente annullandosi gli atti con
esso impugnati (fatti salvi quelli ulteriori della p.a.,
che li emanerà nel pieno rispetto dei principii di
diritto qui enunciati), mentre le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,
- accoglie
l’appello;
- annulla
l’impugnata sentenza;
- accoglie il
ricorso di primo grado;
- annulla gli
atti con esso impugnati;
- condanna in
solido il Ministero dell’Interno e la Provincia di Rovigo a rifondere a Marinkovic Zika le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi
euro tremila/00, oltre alle spese accessorie e generali.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 1° marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
IV, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Lucio VENTURINI
Presidente
Costantino SALVATORE
Consigliere
Pier Luigi LODI
Consigliere
Aldo SCOLA
Consigliere rel. est.
Anna LEONI
Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Aldo
Scola
Lucio Venturini
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il 25 maggio 2005