CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 25 maggio 2005 n. 2710 - Pres. Venturini, Est. Scola - Marinkovic (Avv.ti Giacomini e Panariti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato Elefante) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 giugno 2001 n. 1626).

1. Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998 - Esame dei tre presupposti previsti (tempestiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; disponibilità abitativa; attività lavorativa) - Sufficienza.

2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998 - Diniego - Riferimento a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione - Illegittimità.

3. Stranieri - Permesso di soggiorno - Domanda - Ex D.L.vo n. 286/1998 - Diniego - Riferimento a precedenti penali remoti - Illegittimità.

1. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti incontrovertibilmente in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; disponibilità abitativa; attività lavorativa) imposti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286  per il rilascio del permesso di soggiorno, la Questura deve limitarsi ad esaminare dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi.

2. In sede di esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dallo straniero, nessun rilievo può attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti amministrativi consequenziali.

3. In sede di esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dallo straniero, non può attribuirsi alcuna pericolosità sociale in rapporto a precedenti penali risalenti nel tempo.

 

FATTO

Zika Marinkovic, cittadino serbo di nazionalità Rom, desiderando regolarizzare la sua lunga permanenza in Italia, chiedeva il necessario permesso di soggiorno, che gli veniva peraltro negato con provvedimento da lui impugnato dinanzi al T.a.r. del Veneto per: falsi presupposti (dovendo la pericolosità sociale essere valutata solo dal competente Prefetto, che non avrebbe mai decretato alcuna espulsione nei suoi riguardi), incompetenza (del Questore) e violazione dell’art. 6, d.P.C.M. 16 ottobre 1998, degli artt. 2, comma 7 (per omessa informazione), e 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3, 7 ed 8 (vizio di motivazione e d’istruttoria - trattandosi di lievi e lontane condanne - ed omesso preavviso procedimentale), legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 4, d.m. 2 febbraio 1993 n. 284, e della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva respinto (dopo averne peraltro accolto l’istanza cautelare) con sentenza poi impugnata dal Marinkovic (coniugato con una sua connazionale e padre di sei figli, ben inseriti anche nell’ambiente scolastico cittadino), che riprospettava sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in prima istanza ed insisteva nel dichiararsi in possesso dei tre requisiti necessari (presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; possesso di un’attività lavorativa; disponibilità di un congruo alloggio), dovendosi ritenere ininfluenti i suoi precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo.

Le Amministrazioni appellate si costituivano in giudizio e resistevano all’appello.

All’esito dell’udienza di discussione la vicenda passava in decisione, dopo il deposito di una memoria illustrativa da parte dell’appellante, che poneva in luce come nessun effetto avesse sortito la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata disposta ad opera di questo Consesso con apposita ordinanza.

DIRITTO

Il ricorso in appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare l’impugnata pronuncia per le ragioni che seguono.

Risultano, infatti, condivisibili i motivi dedotti con il presente gravame (ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di un’unica doglianza sostanziale), poiché già in sede cautelare (con ordinanza non ottemperata dalla p.a.) questo Consiglio di Stato ha fatto proprie le argomentazioni del Marinkovic, seguendo un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi.

Deve, peraltro, porsi in rilievo come, nel decidere circa il rilascio del documento richiesto dall’attuale appellante, nessun rilievo possa attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti amministrativi consequenziali (cfr. Cass., Sez. un. Civ., 16 giugno 2004 n. 11321) e tenendo conto della sostanziale inesistenza di significative sentenze di condanna a carico dell’interessato.

Correlativamente, nell’apodittico provvedimento questorile impugnato non si doveva giungere ad immotivate conclusioni (non dissimili da quelle idonee ad integrare gli estremi di un’espulsione, peraltro, di competenza prefettizia) palesemente contrastanti con la realtà effettuale riconducibile all’invocata normativa, che esclude dal possibile rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria solo chi sia già risultato destinatario di pregressi provvedimenti di natura espulsiva.

Infatti, il Marinkovic non poteva essere considerato privo di un’imminente occupazione lavorativa, requisito che l’interessato aveva documentalmente provato di possedere (oltre a quelli costituiti dall’avvenuto ingresso in Italia prima del 27 marzo 1998 e dalla disponibilità di un idoneo alloggio), al contrario di quanto esplicitato nell’atto da lui gravato (ed emesso, tra l’altro, al termine di un procedimento illegittimamente avviato nei suoi confronti senza alcun preavviso ex artt. 7 ed 8, legge 7 agosto 1990 n. 241).

alcuna pericolosità sociale poteva riconoscerglisi in rapporto a precedenti penali risalenti a prima dell’anno 1992 e ritenuti dalla stessa Autorità procedente non idonei a tale scopo, avendo la Questura ritenuto ostativa la sola mancanza delle attendibili prospettive di una regolare attività lavorativa, legata ad un ipotetico contratto sospensivamente condizionato (quanto all’esecuzione) all’ottenimento diquel permesso di soggiorno che, nella specie, proprio in tale prospettiva era stato richiesto dall’interessato.

Nell’ottica di cui sopra risulta, dunque, ondivaga ed irrazionale ogni argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato ed attinente a profili più specificamente concernenti l’esame della complessiva personalità del richiedente quale possibile individuo indesiderabile, di competenza di altri uffici e ricollegabile a diversi presupposti.

Invero, nella sola prospettiva rilevante ai fini in discorso, posto che il Marinkovic era risultato incontrovertibilmente in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia; disponibilità abitativa; attività lavorativa) imposti dalla normativa di settore (richiamata nella narrativa in fatto), la Questura avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi rintracciabili nella fattispecie.

Tanto basta a determinare l’accoglimento del presente gravame, assorbendosi tutte le censure non esplicitamente esaminate, per la loro palese interdipendenza rispetto a quelle risultate condivisibili.

Conclusivamente, il ricorso va dunque accolto, con contestuale riforma dell’impugnata sentenza, accogliendosi il ricorso di prima istanza e correlativamente annullandosi gli atti con esso impugnati (fatti salvi quelli ulteriori della p.a., che li emanerà nel pieno rispetto dei principii di diritto qui enunciati), mentre le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,

- accoglie l’appello;

- annulla l’impugnata sentenza;

- accoglie il ricorso di primo grado;

- annulla gli atti con esso impugnati;

- condanna in solido il Ministero dell’Interno e la Provincia di Rovigo a rifondere a Marinkovic Zika le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre alle spese accessorie e generali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 1° marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Lucio VENTURINI Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Pier Luigi LODI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.

Anna LEONI Consigliere

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Aldo Scola             Lucio Venturini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25 maggio 2005