CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. IV - sentenza 7 giugno 2005 n. 2965 - Pres.
Salvatore, Est.
Lodi - Ventura (Avv. Sticchi Damiani)
c. Comune di Lecce (Avv. De Salvo) – (conferma TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 3 settembre 2004 n.6104)
1.
Edilizia ed urbanistica - Mutamento di destinazione d’uso di
un immobile - Da residenziale a locale commerciale - Diniego - Motivazione che
fa riferimento alla necessità della preventiva approvazione del piano
particolareggiato nella zona urbanistica interessata (nella specie, centro storico)
- Legittimità - Ragioni.
2.
Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale -
Norme di attuazione - Divieto di autorizzazioni al mutamento di destinazione
d’uso degli immobili - In mancanza di apposito piano particolareggiato - Natura
giuridica - Individuazione.
1. E’ legittimo
il diniego di rilascio di una autorizzazione al
mutamento di destinazione d’uso (da residenziale a locale commerciale) di un
immobile ubicato nel centro storico, motivato con riferimento alla necessità -
secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del p.r.g. - della preventiva approvazione del piano
particolareggiato nella zona urbanistica interessata dall’istanza di mutamento;
le norme di attuazione, infatti, devono essere interpretate nel senso
dell’effettiva volontà della P.A. di escludere un mutamento della situazione
esistente, se non previa approvazione dell'apposito piano attuativo,
al fine di evitare in quanto possibile una modifica dell'equilibrio urbanistico
della zona, per salvaguardare le peculiari caratteristiche del centro storico
della città.
2. Una
disposizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione
del p.r.g. che per il centro storico subordina il mutamento di destinazione d’uso all’adozione
del piano particolareggiato non costituisce nè
vincolo espropriativo, né vincolo comportante la inedificabilità, trattandosi soltanto di una previsione che
– in via meramente transitoria - prevede il mantenimento della situazione
preesistente, che risulta giustificata da esigenze obiettive di salvaguardia
del tessuto urbanistico della zona di maggior pregio della città.
FATTO
Con sentenza n.
6104/2004 il T.A.R. Puglia respingeva il ricorso proposto dal sig. Alessandro
Ventura per l’annullamento della nota del Comune di Lecce, in data 3 aprile
2004, mediante la quale si comunicava al predetto l’impossibilità di accoglimento dell’istanza avanzata in data 11 febbraio
2004, tendente ad ottenere la utilizzabilità dell’immobile a destinazione
residenziale sito in Lecce alla Via Umberto I n. 3 – piano terra - ai fini
dell’esercizio di attività commerciale, e ciò in relazione alla attuale
mancanza del previsto piano particolareggiato.
Per motivare tale
reiezione il Giudice di primo grado osservava che, sulla scorta di
un’interpretazione completa e corretta delle diverse disposizioni tecniche di
riferimento, era emersa una valenza fondamentale e centrale dello strumento attuativo riguardo alle destinazioni d’uso degli immobili
nella zona di cui si tratta.
Il sig. Ventura ha
proposto appello avverso tale pronuncia, deducendone l’erroneità e riproponendo le censure dedotte in primo grado in ordine
alle modalità di corretta applicazione del vigente strumento urbanistico,
nonché attinenti alla asserita decadenza del vincolo procedimentale
di cui è questione.
Resiste in
giudizio il Comune intimato contestando nel merito la fondatezza della argomentazioni del ricorrente.
La causa è passata
in decisione all’udienza pubblica del 22 marzo 2005.
DIRITTO
L'appello è
infondato.
Con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado non ha ritenuto
condivisibili le doglianze proposte dal ricorrente avverso il provvedimento
comunale mediante il quale era stata respinta l'istanza intesa ad ottenere il
cambio di destinazione d'uso - da residenza a locale commerciale - di un
immobile di proprietà del medesimo del ricorrente, per contrasto con gli artt. 41 e 43 delle norme tecniche di attuazione
del vigente piano regolatore, che prescrivono il mantenimento della
destinazione d'uso degli edifici del centro storico di Lecce, fino
all'approvazione del relativo piano particolareggiato.
Il detto Giudice
ha rilevato che l'inequivoco testo delle norme in
questione non poteva comportare dubbi in ordine alla
effettiva preclusione del cambio di destinazione d'uso, fino all'approvazione del
piano urbanistico attuativo, come puntualmente
indicato nell'atto impugnato; ha rilevato, altresì, che il detto "vincolo procedimentale" non poteva qualificarsi come vincolo
di tipo espropriativo, suscettibile di perdere
efficacia nel termine quinquennale stabilito dall'articolo 2 della legge 19
novembre 1968, n. 1187.
In sede di appello l'interessato ripropone ed amplia i motivi di
doglianza già prospettati dinanzi al Tribunale amministrativo, sostenendo in
concreto che, da una interpretazione sistematica delle norme di attuazione del
menzionato piano regolatore, potrebbe desumersi che la dichiarata finalità di
garantire il mantenimento delle destinazioni d'uso preesistenti, per quanto
attiene alla residenza, al commercio al dettaglio ed all'artigianato non
nocivo, non sarebbe comunque preclusivo di un diverso utilizzo di un immobile,
compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio di cui è parte. Ciò se tale
nuovo utilizzo – come nel caso di specie - risulti in
concreto compatibile con la tipologia dell’edificio principale, secondo quanto
previsto per gli edifici a destinazione residenziale che consentono
l'utilizzazione dei singoli immobili di cui si compongono non solo a fini
abitativi ma pure a fini di studio professionale, di associazione di tipo
sociale, culturale, religioso e politica, ovvero a fini di esercizio di
commercio al dettaglio o di piccola bottega artigiana, limitatamente al
pianterreno. In particolare, secondo il ricorrente, il citato articolo 42 delle
NTA, recando una previsione a regime (relativa alle destinazioni d'uso vietate
e consentite della zona) ed una previsione di carattere transitorio (relativa
alla conferma delle tre esistenti destinazioni d'uso, nelle more di approvazione del piano particolareggiato) potrebbe essere
correttamente intesa nel senso della conferma di tutte le destinazioni d'uso
già legittimate dal previgente strumento urbanistico
generale (ancorché in contrasto con la nuova normativa), poiché diversamente si
determinerebbe la irragionevole impossibilità di intraprendere nel centro
storico qualsiasi nuova attività economica, pur compatibile con le previsioni
del piano urbanistico vigente.
Ad avviso del
Collegio tali argomentazioni non sono condivisibili atteso che la formulazione
letterale della norma dell'articolo 42 in questione palesa la
effettiva volontà di escludere un mutamento della situazione esistente,
se non previa approvazione dell'apposito piano attuativo,
al fine evidente di evitare in quanto possibile una modifica dell'equilibrio
urbanistico della zona, per salvaguardare le peculiari caratteristiche del
centro storico della città. Né alcun rilievo, sul
piano sistematico, può riconoscersi al riferimento agli altri articoli delle
norme attuative, ed in ispecie
all'articolo 40, finalizzato a specificare le possibili ipotesi di modifica di
destinazione d'uso, che non può comportare, di per sé, l’ammissibilità di
determinazioni modificative dell'esistente pur in mancanza dello specifico
piano particolareggiato. A tale riguardo appaiono persuasive, invece, le
contrarie argomentazioni formulate dalla difesa del Comune resistente, intese a
sottolineare l'esigenza che ogni mutamento di
destinazione sia supportato da una valutazione di carattere generale
riguardante l'intero settore, idonea a giustificare le ragioni sottostanti alla
scelta effettuata, garantendo l'equilibrio urbanistico della zona.
D'altronde sembra
logico rilevare che, come già osservato in prime cure, un'eventuale
mutamento di destinazione prima della attesa approvazione del piano
particolareggiato potrebbe, in definitiva, vanificare le previsioni stesse di
tale strumento, il carattere precettivo del quale
rimarrebbe sostanzialmente svuotato da eventuali singole determinazioni di
carattere episodico precedentemente intervenute.
Prive di pregio si
manifestano, poi, le censure rivolte dall'appellante avverso
la sentenza di primo grado nella parte che ha escluso l'intervenuta
decadenza del vincolo procedimentale di cui si
tratta. L'appellante contesta, infatti, che si tratti di un vincolo conformativo, sostenendo che invece si tratterebbe di un
vincolo a tempo indeterminato, idoneo a svuotare, in modo rilevante, il
contenuto della proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da
renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone
significativamente il valore di scambio. In quanto tale, secondo la tesi del
ricorrente, la previsione normativa in questione dovrebbe farsi ricadere
nell'ambito di operatività del citato articolo 2 della
legge n. 1187 del 1968 e dovrebbe, pertanto, ritenersi decaduto essendo decorso
ormai un ventennio dalla approvazione del piano regolatore.
In proposito non
possono che confermarsi le osservazioni del Giudice di primo grado in ordine alla circostanza che non si tratta, evidentemente,
né di vincoli espropriativi, né di vincoli comportanti la inedificabilità,
trattandosi soltanto di una previsione – in via meramente transitoria - del
mantenimento della situazione preesistente, che risulta in realtà giustificata,
a quanto si è detto sopra, da esigenze obiettive di salvaguardia del tessuto
urbanistico della zona di maggior pregio della città.
Il fatto che sia
decorso un lasso temporale così lungo, senza che si sia provveduto alla
predisposizione ed alla approvazione dello strumento attuativo, denota presumibilmente le difficoltà riscontrate
in proposito, non soltanto da parte dell'Amministrazione comunale ma, anche, da
parte dei numerosi soggetti privati interessati, che non risulta si siano dati
carico di attivare lo strumento del silenzio-rifiuto per sollecitare il Comune.
In ogni caso, il decorso del tempo non può considerarsi idoneo a modificare la
natura della norma, restando concretamente immutate le giustificazioni da porsi
alla base della sua introduzione.
Per le ragioni
sopra esposte il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
Le spese del
giudizio di appello possono essere interamente
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando
sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge
l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- dichiara
integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2005, con la partecipazione di:
Paolo Salvatore
Paolo Salvatore -
Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi Paolo Salvatore
Depositata in data
7 giugno 2005.