FONTE:
www.reteambiente.it
Sentenza Consiglio di
Stato 2 aprile 2001, n. 1904 (limite al potere di ordinanza contingibile ed
urgente del sindaco in materia ambientale)
Consiglio di Stato, sez. V
Sentenza 2 aprile 2001, n. 1904
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4550/1995 proposto dal comune
di Mediglia, in persona del sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli Avvocati (...) Mariotti
ed (...) Romanelli, presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria
n. 5;
CONTRO
(...) Gimondi ed (...)Pesenti Barili, ved. Gimondi, rappresentati e difesi dagli av.ti
Bassano Baroni ed (...) Merlino presso il secondo elettivamente domiciliati
in Roma, Via A. Genovesi n. 3;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Prima
Sezione, 28 aprile 1994, n. 899.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001, il Consigliere Marco
Lipari;
Uditi gli avv.ti Romanelli e Merlino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto
dagli attuali appellati, Signori (...) Gimondi
ed(...) Pesenti Barili, ved.
Gimondi,
contro l'ordinanza 22 dicembre 1988, n. 298, adottata dal sindaco di Mediglia, avente ad oggetto la messa in sicurezza e la
bonifica di un'area adibita, secondo l'amministrazione, a discarica
abusiva.
Il comune appellante censura la decisione del tribunale, deducendo
l'infondatezza dell'originario ricorso.
Le parti appellate resistono al gravame.
DIRITTO
1
L'amministrazione appellante propone un unico motivo di gravame, censurando la
sentenza del tribunale, nella parte in cui ha giudicato non sufficientemente
motivata l'ordinanza impugnata, con particolare riguardo alla
omessa individuazione del concreto pericolo per la salute e per l'igiene
pubblica.
A sostegno del gravame, il comune espone che:
- a partire dal 1986, in esecuzione di un'ordinanza
del Ministero per il coordinamento della protezione civile, emanata in seguito
al ritrovamento di alcune sostanze tossiche e nocive, l'amministrazione
comunale aveva avviato una complessa azione per il recupero delle zone
rivierasche del fiume Lambro;
- tale attività comprendeva anche il censimento delle discariche abusive
situate nel territorio comunale;
- in data 13 maggio 1986, in località Ca' del Lambro, in un'area di proprietà degli attuali appellati,
ubicata in riva al fiume Lambro, erano stati
rinvenuti, interrati in riva al fiume, diversi contenitori metallici
ripieni di prodotti chimici;
- con note n. 3629 e n. 3630, il sindaco informava del fatto il pretore di Lodi
ed il settore ambiente della provincia di Milano, evidenziando che, in base al
rilevamento compiuto dal vigile accertatore, i rifiuti ritrovati erano di ìmarcata prevalenza industriale di tipo solido e non
biodegradabile;
- con ordinanza del 13 maggio 1986, il sindaco disponeva la recinzione
dell'area e la rimozione dei rifiuti;
- le successive indagini svolte evidenziavano il collegamento con un'industria
chimica di Melegnano;
- con lettera del 18 giugno 1986, i proprietari dichiaravano al comune che la
situazione dei luoghi derivava, che avevano l'unico scopo di rinforzare
l'argine del fiume Lambro in modo da fermare la
continua erosione dello stesso in direzione della Cascina;
- con nota del 30 aprile 1987, il settore servizi tecnici della Provincia di
Milano trasmetteva al comune di Mediglia i risultati
dei sopralluoghi effettuati, che confermavano la presenza di fusti metallici
interrati, e chiedeva l'adozione di un'ordinanza nei confronti dei proprietari,
al fine di effettuare i necessari ed indifferibili sondaggi nel terreno;
- in data 6 maggio 1987, l'amministrazione procedeva al campionamento delle
sostanze rinvenute, costituite da una parte liquida e da una parte solida
trasparente;
- in seguito all'ordinanza n. 4042/DC/ab del 1 giugno
1987, venivano effettuati gli scavi nell'area, da cui risultava che ìsotto uno strato di circa 30 cm di terreno di coltura è
presente del materiale di riporto costituito prevalentemente da materiali
inerti di demolizione, rifiuti solidi urbani, nonché di rifiuti di matrice
industriale. La presenza di questi ultimi è stata dimostrata da rinvenimento di alcuni fusti deteriorati contenente materiale in parte
solidificato ed in parte simile, per l'aspetto fisico, a fanghi industriali;
- l'amministrazione provinciale, all'esito degli accertamenti, concludeva nel
senso di ritenere auspicabile che il comune imponga alla proprietà la
presentazione di un piano di bonifica dell'area stessa, previa acquisizione dei
reperti analitici dei campioni da prelevarsi da parte dell'Unità sanitaria
locale;
- in data 18 novembre 1987 l'USL comunicava i referti delle analisi effettuate,
da cui emergeva la massiccia presenza di materiali metallici ferrosi e di altro
materiale di natura organica, classificato come resina sintetica
termoindurente.
2 Con il provvedimento impugnato in primo grado, il sindaco del comune
di Mediglia ordinava ai proprietari dell'area di
provvedere:
a) alla presentazione di un piano di bonifica complessivo dell'area interessata
dalla discarica;
b) successivamente all'approvazione del piano suddetto da parte degli Enti
preposti, allo sgombero dei materiali di matrice industriale e quelli di
rifiuti solidi urbani, alla relativa messa in sicurezza e conseguente bonifica
generale.
3 Secondo l'amministrazione, la pronuncia di primo grado è errata, in
quanto:
I) l'ordinanza si basa su un'istruttoria ampia ed attenta, la quale, pure in
considerazione dell'esiguità dei mezzi tecnici a disposizione del comune, ha
portato ad accertare la grave situazione di pericolo per l'ambiente, l'igiene e
la sanità pubblica;
II) il potere di ordinanza del sindaco ha come suo presupposto l'esistenza di
una situazione attuale di urgente necessità, la cui valutazione è rimessa
all'approvazione discrezionale del sindaco;
III) il potere di ordinanza può legittimamente svolgersi anche in relazione ad
una situazione di pericolo già esistente da tempo.
L'appello è infondato, in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.
4 Il provvedimento sindacale impugnato in primo grado si basa sulla
previsione contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/1990, in
forza del quale ìil sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
La norma definisce i presupposti del potere di ordinanza
del sindaco, attraverso il riferimento ad una pluralità di parametri, i quali,
seppure elastici ed adattabili alla peculiarità dei casi concreti, devono
essere tutti accertati dall'amministrazione ed adeguatamente evidenziati nella
motivazione dell'atto.
In tale contesto, è indispensabile che l'ordinanza sia
destinata a porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per l'incolumità
dei cittadini, non evitabile mediante il ricorso agli ordinari mezzi
dell'amministrazione. Non è sufficiente, quindi, che il provvedimento miri,
genericamente, a realizzare un miglioramento delle condizioni igieniche ed
ambientali, occorrendo anche la dimostrazione della esistenza
di una effettiva situazione di pericolo.
5 La particolare finalità dell'ordinanza, che non svolge una funzione sanzionatoria di comportamenti od omissioni, ma mira
esclusivamente a salvaguardare le esigenze primarie della collettività, spiega
perché essa è idonea a sacrificare anche interessi giuridicamente protetti di
soggetti determinati, entro ragionevoli limiti oggettivi e temporali, e con il
rispetto di rigorose garanzie sostanziali (i principi generali
dell'ordinamento) e formali (la motivazione e l'adeguata istruttoria).
All'interno di queste coordinate ermeneutiche, il potere di ordinanza può
svolgersi con una relativa ampiezza, correlata, fra l'altro, alla possibilità
di intendere la tutela dell'igiene e dalla salute pubblica in senso estensivo
ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti
essenziali.
Per le stesse ragioni, la proiezione finalistica
verso la salvaguardia dei valori essenziali della
comunità locali rende superflua l'individuazione delle cause del pericolo e
delle responsabilità individuali dei destinatari del provvedimento. Non è
nemmeno necessario che la situazione pregiudizievole si sia verificata in epoca
prossima all'adozione dell'ordinanza: il requisito dell'urgenza è riferito al
pericolo e non al fatto generatore del rischio. Pertanto, non è illegittimo un
provvedimento contingibile in relazione ad una
situazione di pericolo già in atto da tempo.
In questo senso, la Sezione ha puntualizzato che l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
attribuito al sindaco dall'art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 presuppone la
necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura
eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli
strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; né la circostanza che la
situazione di pericolo duri da tempo rende illegittimo l'esercizio di tale
potere, atteso che la situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che
l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza
cagionare il fatto temuto (C. Stato, sez. V, 04-02-1998, n. 125).
Il decorso temporale non può comportare una sorta di consumazione del potere di
ordinanza, essendo necessaria, ma anche sufficiente, la dimostrazione della
attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio.
L'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco attuato attraverso ordinanze
contingibili va rapportata non già all'insorgere
della situazione di pericolo, ma alla sua documentata conoscenza da parte
dell'autorità comunale, e comunque ciò che conta ai
fini della legittimità dell'atto è l'effettiva esistenza di una situazione di
pericolo imminente al momento di adozione dell'ordinanza.
6 Si è chiarito, al riguardo, che l'ordinanza contingibile
ed urgente emessa dal sindaco ai sensi dell'art. 38 l. 8 giugno 1990 n. 142,
quando mira alla tutela della salute pubblica, può essere adottata non solo per
porre rimedi a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto
(tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 cost.) per evitare che tale
danno si verifichi (C. Stato, sez. V, 19-02-1996, n. 220).
In linea di fatto, tuttavia, non si può trascurare che la lunga distanza
cronologica tra il verificarsi di un evento, senza alcun apprezzabile mutamento
oggettivo della situazione di fatto, e l'adozione del provvedimento contingibile, potrebbe costituire indice significativo
della mancanza di effettive ragioni di urgenza e di concreti pericoli per la
salute pubblica. In tale eventualità, la motivazione
sulla reale esistenza del pericolo sanitario è ancor più necessaria, perché
deve dar conto di tutti gli aspetti fattuali posti a
base dell'intervento cautelare del sindaco.
Nella vicenda in esame, quindi, la distanza temporale tra il verificarsi dei
fatti (abbandono di rifiuti nell'area di proprietà dei ricorrenti di primo
grado) e l'adozione dell'ordinanza non costituisce autonomo motivo di illegittimità del provvedimento, ma rappresenta un
elemento utile per vagliare l'adeguatezza dell'istruttoria e l'idoneità della
motivazione.
7 Né pare condivisibile, nella sua assolutezza, l'affermazione
dell'appellante intesa ad affermare un'ampia insindacabilità
dell'ordinanza sindacale di urgenza.
La Sezione ha chiarito che sussiste giurisdizione estesa al merito per i
provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 38, 2º comma, l. 8 giugno
1990 n. 142, per cui tali provvedimenti possono essere
pienamente sindacati dal giudice amministrativo con riferimento non solo a
tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla
sufficienza ed alla attendibilità delle disposte istruttorie ed alla
convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate (C. Stato,
sez. V, 19-02-1996, n. 220).
Anche ritenendo che la cognizione in materia di ordinanze contingibili
ed urgenti rientra nell'ambito della ordinaria giurisidizione
di legittimità, non pare contestabile che spetti al giudice il potere di
accertare l'esistenza dei presupposti sostanziali del provvedimento, seppure
caratterizzati da alcuni profili strettamente tecnici.
Nel caso di specie, poi, il ricorso di primo grado non mira tanto a contestare
i risultati degli accertamenti compiuti oppure a sindacare il merito delle
scelte amministrative adottate dal sindaco, ma lamenta l'inadeguatezza
dell'istruttoria e la carenza della motivazione in
ordine ad uno dei presupposti fondamentali dell'atto.
In altri termini, le censure si sviluppano all'interno del tradizionale
perimetro dell'eccesso di potere e del vizio di assenza
(od insufficienza) della motivazione, senza prospettare un sindacato più
penetrante sull'esercizio del potere.
8 In linea di fatto, va sottolineato che la pronuncia del tribunale ha
individuato uno specifico profilo di inadeguatezza dell'istruttoria compiuta
dal Comune, evidenziando una circoscritta, ma essenziale, carenza della
motivazione del provvedimento finale, puntualmente riferita al concreto
pericolo di danni alla salute od all'ambiente.
L'accertata lacuna dell'ordinanza sindacale si correla alla funzione essenziale
del provvedimento contingibile ed urgente, e non può
essere colmata attraverso il riferimento alla lunghezza della
attività istruttoria, la quale, semmai, rileva la persistente incertezza
in ordine ai presupposti fattuali del provvedimento,
con particolare riguardo alla effettiva consistenza dei materiali ed alla loro
attitudine ad incidere sui beni fondamentali della salute collettiva e della
salvaguardia delle acque.
Per le stesse ragioni, il riferimento alla esiguità
dei mezzi tecnici comunali non attenua affatto le carenze dagli accertamenti,
ma implica una indiretta ammissione della inadeguatezza istruttoria.
Il dato obiettivo della incompletezza e della
insufficienza degli accertamenti compiuti all'epoca di adozione dell'ordinanza
emerge con chiarezza dalle successive determinazioni dell'amministrazione
comunale. Proprio l'ordinanza adottata il 20 dicembre 1996 n. 309 afferma la
necessità di una integrazione delle indagini, poiché
gli accertamenti risultano incompleti.
9 È opportuno precisare che, nella struttura dell'articolo 38, il
collegamento con la protezione dell'igiene e dalla salute pubblica rappresenta
un presupposto necessario, ma non sufficiente, per giustificare il ricorso al
potere di ordinanza.
Dunque, nell'ordinanza sindacale in contestazione, il generico collegamento con
le esigenze ambientali è, a tale scopo, del tutto inadeguato, perché le
relative funzioni di protezione sono comunque
correlate allo svolgimento di procedimenti tipici: il ricorso ad atti contingibili ed urgenti è consentito solo in presenza di
particolari requisiti ulteriori.
10 Al riguardo, occorre considerare che, in relazione alla presenza di
rifiuti in aree di particolare rilievo ambientale (quali i corsi di acqua e le
zone rivierasche limitrofe) ed ai conseguenti poteri di intervento delle
amministrazioni competenti, possono prospettarsi diverse situazioni.
La prima ipotesi è quella in cui è accertata la responsabilità del proprietario
nell'attività pregiudizievole dell'ambiente o della salute pubblica. In tale eventualità, le amministrazioni competenti hanno
certamente il potere di ordinare ai soggetti responsabili le attività ripristinatorie volte ad eliminare gli inconvenienti, senza
necessità di dimostrare l'urgenza dell'intervento, secondo i procedimenti
previsti dalle normative di settore.
Una seconda ipotesi è invece quella in cui non risulta
accertata una specifica responsabilità del soggetto. In questo caso, di regola
spetta all'amministrazione il compito (con i relativi oneri organizzativi ed
economici) di avviare le idonee procedure di ripristino della situazione
ambientale. A meno che non emerga, con sufficiente
chiarezza, l'indifferibilità di un'apposita attività, volta ad eliminare il
pericolo per la tutela della salute pubblica.
11 La differenza fra le due ipotesi emerge con chiarezza dalla
previsione contenuta nell'articolo 14 (rubricato Divieto di abbandono) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
La disposizione stabilisce la seguente disciplina:
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e
51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
La norma esprime il principio secondo cui, in linea di massima, l'obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi grava soltanto
sull'autore della violazione, mediante commissione od omissione, volontaria o
colposa, escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del
proprietario.
12 Ciò non impedisce che il sindaco possa imporre specifici
comportamenti a carico del proprietario incolpevole. Ma, in tali eventualità è
necessario appurare il carattere urgente ed indifferibile dell'intervento, con
specifico riguardo alla incidenza sull'igiene e sulla
salute pubblica.
In questa prospettiva, si è chiarito che l'ordinanza con la quale il sindaco,
ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, impone al proprietario
dell'area di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e
nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e
punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale
della situazione abusiva, ma solo ripristinatoria, in
quanto diretta ad ottenere la rimozione dell'attuale stato di pericolo e a
prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante e alla salute pubblica;
pertanto, detta ordinanza può essere legittimamente indirizzata al proprietario
attuale dell'area, cioè a colui che si trova con quest'ultima
in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti
necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché
essa sia da imputarsi al precedente proprietario (T.a.r.
Emilia-Romagna, sez. Parma, 22-05-1995, n. 241).
13 La disposizione introdotta dal decreto n. 22/1997 riproduce, nella
sostanza, la previsione contenuta nell'articolo 9 del D.P.R. n. 915/1982,
secondo cui ìè vietato l'abbandono, lo scarico o il
deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
Secondo tale norma, in caso di inadempienza il
sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone
con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di
dette aree in danno dei soggetti obbligati.
In base alla formula legislativa, l'ordine di sgombero ha quali destinatari
soltanto i soggetti inadempienti all'obbligo di abbandonare scaricare o
depositare rifiuti, e non può riguardare i proprietari delle aree, se non viene accertata la loro responsabilità, eventualmente anche
solo colposa.
14 Del resto, la giurisprudenza ordinaria ha ripetutamente affermato il
principio secondo cui in caso di riversamento ripetuto di rifiuti su un sito da
parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque titolare in uso di fatto del
terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di
abbandono/deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene
individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa;
conseguentemente lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza
sindacale di rimozione e rimessione in pristino ex
art. 14 e 50 d.leg. n. 22/97, con sanzione penale in
caso di inosservanza; in antitesi, si tratterebbe di
caso di responsabilità oggettiva; il proprietario o comunque titolare in uso di
fatto del terreno può essere destinatario in tal caso della ordinanza sindacale
emessa secondo i principi generali extra d.leg. n.
22/97 e sarà semmai parte lesa nel procedimento a carico dei terzi autori del
fatto ove individuati.
15 Nella vicenda in contestazione, il provvedimento impugnato non
evidenzia in modo adeguato concreti pericoli attuali.
Il dato oggettivo costituito della presenza di fusti metallici con residui di sostanze chimiche non è accompagnato dalla puntuale
specificazione della dannosità per la salute pubblica. Senza
dire, poi, che eventuali rischi ambientali connessi a tali materiali potrebbero
essere ragionevolmente fugati mediante interventi circoscritti alla loro eliminazione.
La Sezione ritiene dunque condivisibile il principio secondo cui l'adozione di ordinanze contingibili e
urgenti in materia di sanità e igiene da parte del sindaco, ai sensi dell'art.
38, 2º comma, l. 8 giugno 1990 n. 142, presuppone la ricorrenza di un grave
pericolo di danno imminente e necessita di una congrua motivazione; la
situazione di danno o di pericolo attuale e concreto per la salute pubblica che
giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili
e urgenti deve risultare da inequivoci accertamenti
tecnici.
16 È appena il caso di osservare, poi, che il provvedimento contingibile ed urgente adottato dall'amministrazione
comunale non potrebbe trovare giustificazione nemmeno nello speciale potere di
ordinanza previsto dalla normativa in materia di rifiuti.
Infatti, l'esercizio dell'ordinanza contingibile ed
urgente ex art. 12 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, per essere legittimo, è
condizionato ad alcuni precisi presupposti: a) una «necessità» di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente; b) una situazione sopravvenuta e distinta
dall'ordinario e fisiologico smaltimento dei rifiuti, che presenti però il
carattere della «eccezionalità», come un evento naturale straordinario
(terremoto, inondazione, incendio, disastro, epidemia ecc.); c) una situazione
di «urgenza», non correlata all'ordinario smaltimento dei rifiuti, ma
all'evento straordinario sopravvenuto; d) l'assoluta «temporaneità», limitata
cioè alla persistenza della situazione eccezionale verificatasi; e) le
necessità di utilizzo pur sempre di «speciali forme di smaltimento di rifiuti»
ossia di tipologie anche diverse da quelle ordinarie, ma mai di abbandono
brutale dei rifiuti nell'ambiente, sempre vietato per tutti, compreso il
sindaco, che deve addirittura attivarsi in senso contrario (ex art. 9, 1º e 2º
comma, d.p.r. 915/82); f) una motivazione specifica e dettagliata delle ragioni
di pubblico interesse e delle concrete misure adottate per salvaguardare
comunque salute e ambiente, valori assolutamente prioritari e non disponibili neppure
dai soggetti pubblici (Cass., sez. III, 24-05-1994; Cass., sez. III, 16 ottobre 1998).
17 In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e
sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello;
condanna il comune appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado,
liquidandole in lire tremilioni;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.