CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
sentenza 25 gennaio 2005 n. 155 - Pres.
Elefante, Est. Pullano - Comune
di Roma (Avv.ti Magnanelli
e Rossi) c. Rizzacasa (Avv. Chiola)
- (annulla T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 12 marzo
2003, n. 1922).
1.
Comune e Provincia - Generalità - Rappresentanza in giudizio del Comune -
Spetta in via esclusiva al Sindaco e non già al dirigente.
2.
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Effettuata nei
confronti di un Comune - In persona del dirigente piuttosto che in persona del Sindaco - Nullità ex art. 145 c.p.c. - Sussiste - Circostanza che lo statuto del Comune
attribuisca ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti -
Irrilevanza - Ragioni.
3.
Giustizia amministrativa - Appello - Proposto da un Comune - Delibera autorizzativa del dirigente - Necessità - Mancanza -
Inammissibilità.
1.
La rappresentanza in giudizio di un Comune è riservata, in via esclusiva, al
Sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di
un ufficio o di un servizio, neppure se così preveda
lo statuto comunale.
2.
E’ da ritenere nulla, per violazione dell’art. 145 c.p.c., che disciplina le notificazioni alle persone giuridiche, la notifica di un ricorso diretto contro un
Comune che sia stata effettuata in persona del dirigente e presso l'ufficio di quest’ultimo, piuttosto che in persona del Sindaco pro-tempore e presso la casa comunale; è a tal fine
irrilevante la circostanza che lo statuto del Comune attribuisca ai dirigenti
il potere di promuovere e resistere alle liti poiché, a prescindere dalla
dubbia legittimità di una disposizione siffatta, il riconosciuto potere dei
dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione
processuale e non già la rappresentanza dell’ente, che è l’elemento rilevante
in materia di notifica degli atti.
3.
E’ inammissibile un appello proposto dal Sindaco senza la previa delibera del
competente dirigente comunale, dato per la proposizione di azioni
da parte degli enti locali occorre la previa determinazione del dirigente in
ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio.
FATTO e DIRITTO
Il
TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto
dall’Avv. Rizzacasa Giuseppe avverso il silenzio
rifiuto tenuto del Comune di Roma sulla domanda di accesso
ai documenti dallo stesso presentata il 13.9.2002 (al fine di conoscere la data
in cui il dipartimento dell’ufficio contravvenzioni del Comune di Roma aveva
curato la trasmissione al Prefetto del ricorso che aveva proposto, ex art. 203 C.S., avverso il verbale di accertamento n. 20010508315
elevatogli in data 9.5.2001) ed ha ordinato al Comune di Roma di rilasciare
all’interessato copia dei documenti suddetti.
Il
Comune appellante, che non si era costituito in giudizio, chiede che sia
dichiarata la nullità della sentenza, in quanto pronunciata su un ricorso non ritualmente notificato, non essendo state osservate le
disposizioni circa la persona alla quale avrebbe dovuto
essere consegnata la copia.
Il
ricorso era stato, infatti, notificato al "Comune di Roma - II
Dipartimento U.O. Contravvenzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore nel domicilio per la carica presso la sede dello
stesso in Roma, in via Ostiense
n. 131L".
L’appellato,
nel costituirsi in giudizio, sostiene che il ricorso sarebbe
stato ritualmente notificato al dirigente del
Dipartimento II, in quanto secondo l’art. 34, quarto comma, dello Statuto del
Comune di Roma "i dirigenti promuovono e resistono alle liti" e
ritiene che, comunque, l’appello sarebbe inammissibile, in quanto il sindaco,
per agire in giudizio, avrebbe avuto bisogno di una previa delibera dei
dirigenti responsabili.
L’appello
è fondato.
La
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è, infatti,
avvenuta, come si è appena visto, al Comune di Roma presso il
II Dipartimento Ufficio Contravvenzioni, nella persona del dirigente pro tempore, anzichè al Comune di
Roma - nella persona del sindaco, legale rappresentante dell’ente - presso la
sua sede, e, pertanto, in difformità da quanto disposto dall’art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche.
Nè ha alcun fondamento la tesi dell’appellato,
secondo la quale la notifica sarebbe rituale, perchè il vigente (anche
all’epoca in cui il ricorso è stato proposto) statuto comunale attribuisce ai
dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti.
Invero,
a prescindere dalla dubbia legittimità di una disposizione siffatta -
considerato che, secondo un fermo orientamento della Corte di Cassazione, la
rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco
e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un
ufficio o di un servizio neppure se così preveda lo
statuto comunale (cfr., tra le sentenze più recenti,
Cass. civ., Sez. Trib.,7.6.2004 n. 10787) - il riconosciuto potere dei
dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione
processuale e non già la rappresentanza dell’ente, che è l’elemento rilevante
in materia di notifica degli atti.
Per
quanto concerne, poi, l’eccezione di inammissibilità
dell’appello, per essere stato proposto dal sindaco senza la previa delibera
del competente dirigente comunale, si deve convenire che, al riguardo, non solo
da questo Consiglio, con il precedente invocato a sostegno di detta
argomentazione (Sez. IV, 5.7.1999 n. 1164), ma, in
epoca più recente, anche dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ., Sez. Trib., 17.12.2003 n. 19380)
è stato affermato che occorre la previa determinazione del dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una lite o
resistere in giudizio.
In
particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel vigore
dell’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lg. 18.8.2000 n. 267, la norma dello statuto comunale che
attribuisce al dirigente la funzione di gestione amministrativa deve ritenersi
comprensiva dell’attribuzione al medesimo del potere di determinazione - in
luogo della delibera autorizzativa della giunta
municipale - in ordine alla opportunità di promuovere o resistere ad una lite,
atteso che tale determinazione non appartiene all’attuazione dell’indirizzo
politico-amministrativo generale del Comune (spettante al sindaco ed alla
giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il
carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la quale
viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell’amministrazione ed
esclusivo rappresentante dell’ente locale dinanzi agli organi giudiziari.
Nella
specie tale determinazione è, comunque, intervenuta in
data 23.9.2004 - quindi, con effetto sanante ex tunc
- ed è stata prodotta in giudizio il 24.9.2004.
Pertanto,
l’eccezione non può essere condivisa.
In
conclusione, la notifica dell’originario ricorso è nulla per violazione
dell’art. 145 c.p.c., che
disciplina le notificazioni alle persone giuridiche, con conseguenziale
violazione del contraddittorio, in quanto non è stato consentito
all’amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed efficacemente le
proprie difese.
L’appello
va, quindi, accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con
rinvio della controversia al tribunale amministrativo, ai sensi dell’articolo
35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Le
spese di questa fase del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie
l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio della
controversia al TAR.
Spese
al definitivo.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, con
l'intervento dei Signori:
Agostino
ELEFANTE Presidente
Raffaele
CARBONI Consigliere
Corrado
ALLEGRETTA Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI Consigliere
Nicolina
PULLANO Consigliere est.
IL
PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
L'ESTENSORE
F.to Nicolina Pullano
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA il 25 gennaio 2005