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Sentenza Consiglio di
Stato 25 gennaio 2005, n. 136 (Rifiuti - Ordine di rimozione - Nei confronti
del proprietario dell'immobile - Nel caso in cui
Consiglio di Stato, Sezione V -
Sentenza 25 gennaio 2005, n. 136
Pres. Iannotta, Est.
Allegretta - Geva Spa (Avv.ti Curato e Romanelli) c. Comune di Grado (Avv.ti
Cavallo e Romoli) - (annulla Tar
Friuli Venezia Giulia, sentenza 29 settembre 2000, n. 692)
(omissis)
Fatto
Con sentenza n. 692 del 29 settembre 2000 il Tar
Friuli Venezia Giulia ha rigettato i ricorsi riuniti nn.
262 e 263 del 2000, proposti dalla Geva Spa avverso, rispettivamente, le ordinanze n. 26/17/2000
del 25 febbraio 2000 e n. 26/14/2000 del 17 febbraio 2000, con le quali il
Sindaco di Grado le aveva intimato, in quanto proprietaria di
alcune aree interessate da discariche abusive di rifiuti, di provvedere,
ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 5 febbraio 1997 n.
22, alla loro pulizia e di realizzare la recinzione dell'intero sedime di sua proprietà.
Con l'appello in esame la società ricorrente impugna
detta sentenza, in quanto errata ed ingiusta, e chiede che, in totale sua
riforma, siano accolti i ricorsi prodotti in primo grado ed annullati i provvedimenti con essi impugnati. Con vittoria di spese ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grado, il quale ha controdedotto
al gravame, concludendo per la sua reiezione perché
infondato; vinte le spese e competenze di giudizio.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 18 maggio 2004, nella quale,
sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
Diritto
Si controverte della legittimità di due ordinanze sindacali, con le quali è
stato ordinato alla società ricorrente, in quanto proprietaria di alcune aree interessate dal deposito abusivo di rifiuti,
di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 5
febbraio 1997 n. 22, alla loro pulizia ed alla loro recinzione.
L'appello è fondato in relazione all'assorbente
censura, dedotta con il terzo motivo di primo grado e riproposta in questa
sede, di violazione del comma 3 della disposizione ora citata, sotto il
particolare profilo dell'omessa valutazione della responsabilità della
ricorrente.
Questa fa rilevare, in primo luogo, che il Tribunale si è sostituito
all'Amministrazione in tale valutazione, preoccupandosi di verificare se da
parte di essa appellante vi sia stata negligenza nella
gestione della proprietà; ribadisce, ad ogni modo, che sul punto le impugnate
ordinanze tacciano, mancando in esse quella necessaria indicazione di
comportamenti quanto meno colposi del proprietario causalmente
collegati all'evento dannoso che gli si ordina di riparare.
La censura merita di essere condivisa.
La disposizione di cui al menzionato articolo 14 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 è del seguente tenore:
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa."
La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione,
recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del
responsabile del fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del
divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La
norma, pertanto, esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di
responsabilità oggettiva del proprietario. Ne consegue che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere
addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua
qualità, ma è necessario l'accertamento di un suo comportamento, anche
omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o
quantomeno colposo (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 aprile 2001 n. 1904).
Nel caso di specie, invece, il ripristino dello stato dei luoghi viene posto a
carico della ricorrente quale proprietario dell'area interessata, senza che
risulti lo svolgimento di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertarne
la responsabilità dell'illecito ed in mancanza di qualsiasi motivazione circa
la conseguente sussistenza dell'obbligo di smaltimento.
La segnalazione della Direzione Regionale delle Foreste, infatti, a cui si fa
riferimento nelle premesse delle ordinanze impugnate, e dalla quale il Giudice
di primo grado ha ritenuto di poter inferire un comportamento negligente del
proprietario, in realtà si limita a descrivere oggettivamente lo stato di
degrado dell'area e la presenza dei rifiuti. Va osservato, anzi, che proprio da
quella stessa segnalazione emerge come la società appellante avesse provveduto a munire l'area in questione di apposita
recinzione, poi divelta da ignoti.
In punto di fatto, per altro, le caratteristiche del bene, ed in particolare la
sua estensione e la sua difficile controllabilità,
sono tali da non far emergere in termini obiettivi gli elementi di colpevolezza
necessari a fondare l'ordine impugnato.
L'appello va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, i ricorsi proposti in primo grado devono essere accolti, con il
conseguente annullamento dei provvedimenti con essi
impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e
competenze di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie i ricorsi proposti in primo grado ed annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2004
con l'intervento dei Signori:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2005
(Articolo 55, legge 27/4/1982, n. 186)