CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 24 gennaio 2005 n. 127 - Pres. Varrone, Est. De Nictolis - Provincia di Novara (Avv. Scaparone) c. IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Giardini, Mazza e Marzano) - (conferma T.A.R. per il Piemonte, sez. I, 12 novembre 2003, n. 1582).

1. Comune e Provincia - Competenza - Provvedimenti sanzionatori per l’inosservanza delle autorizzazione rilasciate - Spetta al dirigente ex art. 107 d. lgs. n.267/2000 - Sospensione di un’attività di cava, per l’inosservanza delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di v.i.a. - Disposta a mezzo di deliberazione della Giunta Provinciale - Illegittimità - Ragioni.

2. Ambiente - Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Potere di sospensione delle attività espletate in violazione della V.I.A. – Successivamente alla riforma della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000) - Spetta ai dirigenti - Conseguenze.

3. Ambiente - Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Autotutela - Competenza - Nel caso di provvedimento emesso dall’organo politico, in virtù di valutazioni discrezionali attinenti alla pianificazione dell’ambiente - E’ dello stesso organo politico - Nel caso di provvedimento attinente alle attività di vigilanza sul rispetto della V.I.A., e di irrogazione delle eventuali sanzioni - E’ del dirigente - Ragioni.

1. Rientrano nelle competenze dei dirigenti i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione (art. 107, t.u. n. 267 del 2000), in quanto il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico-amministrativo, e di alta amministrazione. Pertanto, deve ritenersi illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, il provvedimento di sospensione di un’attività di cava, motivato con riferimento all’inosservanza, da parte dell’impresa,delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale, nel caso in cui detta sospensione sia stata disposta con deliberazione della Giunta Provinciale, e non già con provvedimento monocratico dirigenziale.

2. Ancorché la legge statale n. 349 del 1986 (art. 6, comma 6), preveda la competenza ministeriale non solo in ordine alla v.i.a., ma anche in ordine al potere di sospendere le attività violative della v.i.a., trattasi, invero, di norma anteriore alla riforma della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000), e va oggi letta e interpretata alla luce del mutato assetto delle competenze, secondo detto potere spetta ai dirigenti. Ne consegue che anche l’art. 21, legge Regione Piemonte n. 40 del 1998, che disciplina la vigilanza e le sanzioni in caso di violazione della v.i.a., laddove prevede che la sospensione delle attività violative va disposta "dall’autorità competente", va letto e interpretato in chiave adeguatrice al nuovo assetto della dirigenza.

3. Alla luce del mutato assetto normativa delle competenze della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000), e della separazione tra sfera politica e amministrativa, in tema di valutazione di impatto ambientale, quando il relativo provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo-gestionale.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellata impugnava la deliberazione della Giunta provinciale di Novara 11 settembre 2003, n. 562, che disponeva la sospensione dell’attività di cava nei confronti della IMCO, in relazione all’azienda Santa Rosa, nel Comune di Casalbeltrame.

La sospensione dell’attività veniva disposta a titolo cautelare, sul presupposto della inosservanza, da parte dell’impresa, delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale.

1.1. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il primo dei motivi di ricorso, con cui si deduceva il vizio di incompetenza, e assorbiva tutte le altre censure.

Osservava il T.a.r. che:

- stante la separazione tra funzione politica e funzione amministrativa – gestionale, la competenza a vigilare sull’osservanza di una v.i.a. spetterebbe non all’organo politico, bensì al competente dirigente di settore; sicché, sarebbe incompetente la Giunta provinciale che, nella specie, ha adottato il provvedimento;

- non rileverebbe che la v.i.a. sia di competenza della Giunta provinciale, perché nella specie non verrebbe in considerazione un contrarius actus, che richiederebbe la medesima competenza, bensì un provvedimento sanzionatorio posto in essere nell’esercizio del potere di vigilanza, che, come tale, non implicherebbe alcuna valutazione politica, ma atterrebbe alla sfera amministrativo – gestionale.

1.2. Ha proposto appello la Provincia di Novara, con cui vengono mosse motivate critiche alla sentenza gravata, e con cui vengono altresì articolate controdeduzioni anche in relazione ai motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.

1.3. A sua volta parte appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento del gravame e riproponendo, in via subordinata, tutti i motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.

2. Con il primo motivo di appello viene criticata la sentenza gravata.

Si osserva che:

- la valutazione di impatto ambientale sarebbe un provvedimento che comporta valutazioni attinenti alla pianificazione dell’ambiente che, come tali, rientrerebbero nella sfera politica e che sarebbero, pertanto, di competenza dell’organo politico, la Giunta provinciale;

- nella disciplina statale (l. n. 349/1986, art. 6) il Ministro per l’ambiente, competente a pronunciarsi in ordine alla v.i.a., sarebbe anche competente a sospendere le attività contrastanti con la v.i.a. medesima;

- come nella legge statale, così nella legge regionale (l.r. Piemonte, n. 40 del 1998, art. 21), la sospensione delle attività contrastanti con la v.i.a. sarebbe di competenza della medesima autorità che ha la competenza in ordine alla v.i.a., vale a dire la giunta provinciale;

- i provvedimenti di sospensione rientrerebbero tra gli atti di autotutela che, per il principio del contrarius actus, sarebbero di competenza della stessa autorità che ha adottato il provvedimento originario.

3. L’appello è infondato.

3.1. Il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico – amministrativo, e di alta amministrazione.

In tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107, t.u. n. 267 del 2000).

Quanto alla v.i.a., non è in questa sede rilevante stabilire se in ordine ad essa sia competente l’organo politico ovvero la dirigenza, non essendoci, sul punto, nel caso specifico, contestazione alcuna.

Quale che sia la soluzione, deve affermarsi che, una volta adottato il provvedimento di v.i.a., la successiva attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a., e la eventuale irrogazione di sanzioni, rientra nelle competenze dirigenziali.

Invero, le eventuali scelte politiche o di alta amministrazione si esauriscono nell’adozione (o diniego) della v.i.a.

La successiva attività di vigilanza e sanzionatoria, è invece attività amministrativo – gestionale.

3.2. Neppure può aderirsi alla tesi di parte appellante che fa leva sull’autotutela e sul principio del contrarius actus.

Ciò in quanto il principio del contrarius actus, in base al quale l’atto di ritiro rientra nella stessa competenza del provvedimento su cui incide, si applica solo in relazione all’autotutela provvedimentale, che è, appunto, quella che si esercita mediante atti di ritiro (revoca, decadenza, annullamento, abrogazione).

Nel caso di specie, non risulta esercitato il potere di autotutela provvedimentale, bensì il diverso potere di vigilanza e irrogazione di sanzioni.

Anche in un settore finitimo, quello edilizio, sono previste diverse competenze in ordine al rilascio del permesso di costruire e all’adozione di atti di autotutela provvedimentale, da una parte, e in ordine all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori, dall’altra parte (rispettivamente artt. 13 e 27, d.P.R. n. 380 del 2001, t.u. dell’edilizia).

3.3. Né può essere condiviso l’argomento di parte appellante che fa leva sulla legge statale n. 349 del 1986 (art. 6, comma 6), che prevederebbe la competenza ministeriale non solo in ordine alla v.i.a., ma anche in ordine al potere di sospendere le attività violative della v.i.a.

Invero, la norma è anteriore alla riforma della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000), e va oggi letta e interpretata alla luce del mutato assetto delle competenze.

Ne consegue che anche l’art. 21, l. r. n. 40 del 1998, che disciplina la vigilanza e le sanzioni in caso di violazione della v.i.a., laddove prevede che la sospensione delle attività violative va disposta <<dall’autorità competente>>, va letto e interpretato in chiave adeguatrice al nuovo assetto della dirigenza.

3.4. In conclusione, si deve ritenere che, alla luce del mutato assetto della dirigenza e della separazione tra sfera politica e amministrativa, in tema di valutazione di impatto ambientale, quando il relativo provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo – gestionale.

4. Per quanto esposto, l’appello va respinto.

Ne consegue, essendo fondato il vizio di incompetenza, il necessario assorbimento degli altri motivi del ricorso di primo grado.

5. Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2004 con la partecipazione di:

Claudio VARRONE - Presidente

Sabino LUCE - Consigliere

Carmine VOLPE - Consigliere

Giuseppe MINICONE - Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS - Cons. rel. ed est.

Depositata in data 24 gennaio 2005.