CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. VI - sentenza 24 gennaio 2005 n.
127 - Pres. Varrone,
Est. De Nictolis - Provincia di Novara (Avv.
Scaparone) c. IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l.
(Avv.ti Giardini, Mazza e Marzano) - (conferma T.A.R. per il Piemonte, sez. I, 12
novembre 2003, n. 1582).
1.
Comune e Provincia - Competenza - Provvedimenti sanzionatori per l’inosservanza delle
autorizzazione rilasciate - Spetta al dirigente ex art. 107 d. lgs. n.267/2000 - Sospensione di un’attività di cava, per
l’inosservanza delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di v.i.a. - Disposta a mezzo di deliberazione della Giunta
Provinciale - Illegittimità - Ragioni.
2.
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Potere di sospensione delle attività espletate in
violazione della V.I.A. – Successivamente alla riforma
della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267
del 2000) - Spetta ai dirigenti - Conseguenze.
3.
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Autotutela - Competenza
- Nel caso di provvedimento emesso dall’organo politico, in virtù di valutazioni
discrezionali attinenti alla pianificazione dell’ambiente - E’ dello stesso
organo politico - Nel caso di provvedimento attinente alle attività di vigilanza
sul rispetto della V.I.A., e di irrogazione delle
eventuali sanzioni - E’ del dirigente - Ragioni.
1. Rientrano
nelle competenze dei dirigenti i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per
l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione (art. 107,
t.u. n. 267 del 2000), in quanto il d.lgs. n. 29 del
1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della
separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza
dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico-amministrativo, e di alta
amministrazione. Pertanto, deve ritenersi illegittimo, in quanto viziato da
incompetenza, il provvedimento di sospensione di un’attività di cava, motivato
con riferimento all’inosservanza, da parte dell’impresa,delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di
valutazione di impatto ambientale, nel caso in cui detta sospensione sia stata
disposta con deliberazione della Giunta Provinciale, e
non già con provvedimento monocratico
dirigenziale.
2. Ancorché
la legge statale n. 349 del 1986 (art. 6, comma 6), preveda la competenza
ministeriale non solo in ordine alla v.i.a., ma anche in ordine al potere di sospendere le
attività violative della v.i.a., trattasi, invero, di norma anteriore alla riforma
della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267
del 2000), e va oggi letta e interpretata alla luce del mutato assetto delle
competenze, secondo detto potere spetta ai dirigenti. Ne consegue che anche
l’art. 21, legge Regione Piemonte n. 40 del 1998, che disciplina la vigilanza e
le sanzioni in caso di violazione della v.i.a., laddove prevede che la sospensione delle attività violative va disposta "dall’autorità competente", va letto e
interpretato in chiave adeguatrice al nuovo assetto
della dirigenza.
3. Alla luce
del mutato assetto normativa delle competenze della
dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del
2000), e della separazione tra sfera politica e amministrativa, in tema di
valutazione di impatto ambientale, quando il relativo
provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si
applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus,
mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul
rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali
sanzioni, trattandosi di attività amministrativo-gestionale.
FATTO E
DIRITTO
1.
Con il
ricorso di primo grado la società odierna appellata
impugnava la deliberazione della Giunta provinciale di Novara 11 settembre 2003,
n. 562, che disponeva la sospensione dell’attività di cava nei confronti della
IMCO, in relazione all’azienda Santa Rosa, nel Comune di Casalbeltrame.
La
sospensione dell’attività veniva disposta a titolo
cautelare, sul presupposto della inosservanza, da parte dell’impresa, delle
prescrizioni e condizioni impartite in sede di valutazione di impatto
ambientale.
1.1.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il
primo dei motivi di ricorso, con cui si deduceva il vizio di
incompetenza, e assorbiva tutte le altre censure.
Osservava il
T.a.r. che:
-
stante la separazione tra funzione politica e funzione amministrativa – gestionale, la competenza a vigilare sull’osservanza di una
v.i.a. spetterebbe non all’organo politico, bensì al
competente dirigente di settore; sicché, sarebbe incompetente la Giunta
provinciale che, nella specie, ha adottato il
provvedimento;
-
non rileverebbe che la v.i.a. sia di competenza della Giunta provinciale, perché nella
specie non verrebbe in considerazione un contrarius actus,
che richiederebbe la medesima competenza, bensì un provvedimento sanzionatorio posto in essere nell’esercizio del potere di
vigilanza, che, come tale, non implicherebbe alcuna valutazione politica, ma
atterrebbe alla sfera amministrativo – gestionale.
1.2.
Ha proposto
appello la Provincia di Novara, con cui vengono mosse
motivate critiche alla sentenza gravata, e con cui vengono altresì articolate
controdeduzioni anche in relazione ai motivi del
ricorso di primo grado che il T.a.r. ha
assorbito.
1.3.
A sua volta
parte appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento del
gravame e riproponendo, in via subordinata, tutti i
motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha
assorbito.
2.
Con il primo
motivo di appello viene criticata la sentenza
gravata.
Si
osserva che:
- la
valutazione di impatto ambientale sarebbe un
provvedimento che comporta valutazioni attinenti alla pianificazione
dell’ambiente che, come tali, rientrerebbero nella sfera politica e che
sarebbero, pertanto, di competenza dell’organo politico, la Giunta
provinciale;
-
nella disciplina statale (l. n. 349/1986, art. 6) il Ministro per l’ambiente,
competente a pronunciarsi in ordine alla v.i.a., sarebbe anche competente a sospendere le attività
contrastanti con la v.i.a.
medesima;
-
come nella legge statale, così nella legge regionale (l.r. Piemonte, n. 40 del 1998, art. 21), la sospensione
delle attività contrastanti con la v.i.a. sarebbe di
competenza della medesima autorità che ha la competenza in
ordine alla v.i.a., vale a dire la giunta
provinciale;
- i
provvedimenti di sospensione rientrerebbero tra gli atti di
autotutela che, per il principio del contrarius actus,
sarebbero di competenza della stessa autorità che ha adottato il provvedimento
originario.
3.
L’appello è
infondato.
3.1.
Il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art.
107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e
amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando
agli organi politici solo gli atti politici, di
indirizzo politico – amministrativo, e di alta
amministrazione.
In
tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per
l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107, t.u. n. 267 del
2000).
Quanto alla
v.i.a., non è in questa sede
rilevante stabilire se in ordine ad essa sia competente l’organo politico ovvero
la dirigenza, non essendoci, sul punto, nel caso specifico, contestazione
alcuna.
Quale che sia
la soluzione, deve affermarsi che, una volta adottato
il provvedimento di v.i.a., la successiva attività di
vigilanza sul rispetto della v.i.a., e la eventuale
irrogazione di sanzioni, rientra nelle competenze
dirigenziali.
Invero, le
eventuali scelte politiche o di alta amministrazione si
esauriscono nell’adozione (o diniego) della v.i.a.
La
successiva attività di vigilanza e sanzionatoria, è
invece attività amministrativo –
gestionale.
3.2.
Neppure può aderirsi
alla tesi di parte appellante che fa leva sull’autotutela e sul principio del contrarius actus.
Ciò
in quanto il principio del contrarius actus, in base al quale l’atto di ritiro rientra nella
stessa competenza del provvedimento su cui incide, si applica solo in relazione
all’autotutela provvedimentale, che è, appunto, quella che si esercita
mediante atti di ritiro (revoca, decadenza, annullamento,
abrogazione).
Nel
caso di specie, non risulta esercitato il potere di autotutela provvedimentale, bensì
il diverso potere di vigilanza e irrogazione di sanzioni.
Anche in un
settore finitimo, quello edilizio, sono previste diverse competenze in ordine al
rilascio del permesso di costruire e all’adozione di atti di autotutela provvedimentale, da una
parte, e in ordine all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori, dall’altra parte (rispettivamente artt. 13 e 27, d.P.R. n. 380 del
2001, t.u. dell’edilizia).
3.3.
Né può essere
condiviso l’argomento di parte appellante che fa leva sulla legge statale n. 349
del 1986 (art. 6, comma 6), che prevederebbe la
competenza ministeriale non solo in ordine alla v.i.a., ma anche in ordine al potere di sospendere le
attività violative della v.i.a.
Invero, la
norma è anteriore alla riforma della dirigenza (d.lgs.
n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000), e va oggi letta e interpretata alla luce
del mutato assetto delle competenze.
Ne
consegue che anche l’art. 21, l. r. n. 40 del 1998, che disciplina la vigilanza
e le sanzioni in caso di violazione della v.i.a.,
laddove prevede che la sospensione delle attività violative va disposta <<dall’autorità
competente>>, va letto e interpretato in chiave adeguatrice al nuovo assetto della
dirigenza.
3.4.
In
conclusione, si deve ritenere che, alla luce del mutato assetto della dirigenza
e della separazione tra sfera politica e amministrativa, in tema di valutazione
di impatto ambientale, quando il relativo provvedimento rientra nella competenza
di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il
principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le
attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di
irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo –
gestionale.
4.
Per quanto
esposto, l’appello va respinto.
Ne
consegue, essendo fondato il vizio di incompetenza, il necessario assorbimento
degli altri motivi del ricorso di primo grado.
5.
Le spese
possono essere compensate in considerazione della novità della
questione.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese
compensate.
Ordina che la
pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente
decisione.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2004 con la
partecipazione di:
Claudio
VARRONE - Presidente
Sabino LUCE -
Consigliere
Carmine VOLPE
- Consigliere
Giuseppe
MINICONE - Consigliere
Rosanna
DE NICTOLIS - Cons. rel. ed est.
Depositata
in data 24 gennaio 2005.