CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 9 settembre 2005 n. 4654 - Pres. ed Est. Farina - Comune di San Vitaliano (Avv.ti Russo e Pirozzi) c. Tiani (n.c.) e Grosso e Napolitano (Avv. Starace) - (conferma T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 4 marzo 2005, n. 1584).
1. Comune e Provincia - Competenza - Della Giunta
municipale - Riguarda esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo - Provvedimento di affidamento di un
incarico professionale - Adottato con deliberazione della G.M. - Illegittimità
per incompetenza.
2. Comune e Provincia - Organi elettivi o politici -
Attività di indirizzo - Nozione - Individuazione.
3. Comune e Provincia - Organi elettivi o politici -
Attività di indirizzo degli stessi - Scelta del
contraente della P.A. - Non vi rientra - Ragioni.
1.
Poiché alla Giunta municipale, ai sensi degli artt. 48 e 107 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267, spettano solo le
funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, e non già quelle
di attribuzione di un incarico professionale, deve ritenersi illegittima, per
incompetenza, una delibera della Giunta municipale di scelta del contraente per
l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d’opera
intellettuale (art. 2230 cod. civ.), a seguito di una gara formale o informale,
o anche per trattativa privata, trattandosi di atto di gestione, privo di
qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici.
2.
L’attività di indirizzo, riservata agli organi
elettivi o politici del Comune, si risolve nella fissazione delle linee
generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione.
3.
La scelta di un contraente qualsiasi dell’ente e, in particolare, di
professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di
pianificazione del territorio, non rientra
nell’attività di indirizzo, riservata agli organi
elettivi o politici del Comune; tale scelta, invece, rientra nella competenza
dei dirigenti, secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000,
o può essere affidata ad una commissione composta da
soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione
ispirata al soddisfacimento delle necessarie esigenze tecniche.
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto:
che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, II Sezione, ha annullato il provvedimento (deliberazione n. 180 del 26 ottobre 2004 della Giunta comunale di San Vitaliano), recante "approvazione dello schema di avviso pubblico per affidamento dell’incarico professionale per la redazione" del progetto di piano regolatore generale, ed il provvedimento (deliberazione n. 186 del 9 novembre successivo della stessa giunta), recante affidamento del predetto incarico agli architetti Guido Grosso e Tommaso Napolitano;
che il Comune ha proposto appello, notificato il 28 e 29 aprile 2005 e depositato il 10 maggio 2005;
che, nella camera di consiglio del 28 giugno 2005, fissata per la discussione della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, è stata constatata la completezza del contraddittorio,
che è stato discusso l’incidente cautelare e sono stati informati i difensori intervenuti della possibilità, per il collegio, di far luogo alla decisione del ricorso, con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e ss., della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Considerato:
2.1. che la sentenza impugnata reca annullamento, per incompetenza della Giunta comunale, della deliberazione sopra precisata, con la quale è stato deciso di affidare l’incarico di redigere il progetto di piano regolatore generale ai due professionisti costituiti anche in questo grado;
2.2. che la pronunzia coinvolge, implicitamente, ma chiaramente, anche la precedente deliberazione, nella parte in cui riserva alla Giunta la scelta dei privati contraenti;
2.3. che il T.A.R. ha stabilito che spettano alla Giunta (artt. 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, non già quelle di attribuzione di un incarico professionale;
2.4. che non sono fondate le censure che denunciano inammissibilità del ricorso introduttivo:
2.4.1. né per acquiescenza rispetto all’avviso pubblico, per aver partecipato alla selezione. L’avviso, infatti, non reca alcuna statuizione immediatamente lesiva, in quanto impeditiva di ammissione, ma statuisce unicamente, per l’aspetto che qui interessa, la riserva alla giunta della competenza di attribuire l’incarico. Ed è di piana logica l’osservazione che tale clausola in tanto reca pregiudizio, in quanto l’esito della selezione non sia favorevole a chi ne deduce l’illegittimità. La partecipazione alla gara, perciò, non può essere definita come incompatibile con la volontà di impugnare il bando o altro atto regolatore della selezione, quale è, nel caso di specie, l’avviso pubblico;
2.4.2. né per carenza di interesse, per difetto di titoli o requisiti in capo al ricorrente. Invero, in nessun atto è indicato quali siano i requisiti assenti in concreto in capo al ricorrente, giacché la relazione istruttoria, in data 9 novembre 2004, del responsabile del procedimento, è redatta dopo altra relazione di tenore positivo in data 5 novembre– il che è indizio, poiché immotivata, di eccesso di potere – e non dà alcuna indicazione specifica di assenza di un qualsiasi titolo. È, infatti, del tutto priva di precisazioni circa la insussistenza di requisiti, che, in primo grado ed in questa sede, il Comune e i controinteressati sostengono senza concreto supporto;
2.4.3. né per omessa impugnazione della convenzione stipulata quattro giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Secondo pacifica e costante giurisprudenza, infatti, l’atto lesivo della posizione del concorrente non vincitore, in una gara per l’aggiudicazione di un contratto della P.A., è quello conclusivo del procedimento, vale a dire la deliberazione di aggiudicazione.
La stipulazione del contratto può assumere soltanto incidenza diversa, in relazione alla posizione del concorrente che sia stato pregiudicato dalla illegittimità del procedimento, e con riguardo alla sua possibile pretesa di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente, quali sono consentite dall’art. 7 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205;
2.5. che neppure, infine, merita adesione la censura con la quale si sostiene l’infondatezza del ricorso introduttivo e la competenza della giunta comunale.
È da considerare, in contrario, che la scelta del contraente per l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.), a seguito di una gara formale o informale, o anche per trattativa privata, è atto di gestione, privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici. Si risolve, infatti, nella individuazione del soggetto o dei soggetti che appaiono più quotati, secondo regole obbiettive e prefissate, per il conseguimento dei fini della P.A.
L’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve, invece nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione. Non rientra, perciò, in questa attribuzione, la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente e, ancor meno, quella di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti, secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 citato, o ad una commissione composta da soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte esigenze tecniche;
2.6. che perciò l’appello è integralmente da non condividere;
2.7. che non si deve far luogo a pronunzia sulle spese, perché la parte appellata, regolarmente intimata, non si è costituita in questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 28 giugno 2005, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Farina est. Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Michele Corradino Consigliere
Il Presidente ed estensore
f.to Giuseppe Farina
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA Il 9 settembre 2005