CCNL 14.09.2000
Art.41
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove
la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non
retributiva, pari a:
* L.40.000 per ogni periodo di 24
ore di trasferta;
* L.1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie
di personale come segue:
* 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia
* classe economica per i viaggi in aereo;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di
trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la
disciplina del comma 12;
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a
tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli
autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato
ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa
dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi
2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel
limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per
il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a
quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della
predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le
organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,
consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la
somma forfettaria di L. 40.000
lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di
cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è
ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in
caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio
d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della
circoscrizione di competenza dell'ente.
10. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta
dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per
gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennità di trasferta di
cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la
disciplina del comma 8;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
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