CCNL 14.09.2000
Art.42
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge,
figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il
rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio
bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41, comma 12 e
previ opportuni accordi da prendersi con l'ente, secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l'indennità di trasferta di
cui all'art. 41, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, il
cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia
e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità,
viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata
integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso
dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione
regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
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