S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 |
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000 |
L'AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere
favorevole espresso sull'ipotesi di accordo quadro sul telelavoro dal
coordinamento dei comitati di settore in data 22 settembre 1999, vista la
certificazione negativa dei costi espressa dalla Corte dei conti in data 15
ottobre 1999, visto il parere favorevole espresso in data 9 dicembre 1999 dal
coordinamento dei comitati di settore sull'adeguamento delle quantificazioni dei
costi contrattuali alle osservazioni della Corte dei conti, visto il referto
della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite in data 19 gennaio 2000,
visto l'invito formulato all'ARAN nella seduta del 25 febbraio 2000 dal
coordinamento dei comitati di settore perché si proceda ad una rapida
definizione dell'accordo collettivo sul telelavoro, il giorno 23 marzo 2000 alle
ore 16 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. silpol
Per
l'ARAN: il Presidente;
I
rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, COSMED, CIDA.
Articolo
1
Ambito di applicazione e durata
1.
Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. silpol
Considerato il carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del secondo
biennio di applicazione le parti valuteranno l'opportunità di procedere ad
eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni
dell'osservatorio di cui all'art. 7.
Articolo
2
Finalità e obiettivi del telelavoro
1.
Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del
telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e
strumenti idonei ad assicurare: silpol
a)
alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi
funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro,
che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e
collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e
crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e
partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Articolo
3
Relazioni sindacali
1.
Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità,
correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione
sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui
rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.
2.
Le amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei
progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70.
silpol
3.
A livello di amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di
realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante
il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti
giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.
4.
A livello di amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli
eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari
dalle particolari condizioni della prestazione.
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto
l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa.
5.
Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli
aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:
a)
criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre
forme di delocalizzazione;
b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la
determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro
uso;
d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
Articolo
4
Assegnazione ai progetti di telelavoro
1.
Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, l'amministrazione procederà
con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che
si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni
previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative
mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle
richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di
competenza.
2.
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione
utilizzerà i seguenti criteri di scelta: silpol
a)
situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il
raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di
familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
3.
L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari
opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative
formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
4.
L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di
lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore,
quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di
ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che
vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo
caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità
e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro dieci
giorni dalla richiesta, elevati a venti giorni nel caso di cui al comma 2,
lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.
5.
In conformità all'art. 3, comma 6, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può
esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
silpol
Articolo
5
Postazione di lavoro e adempimenti dell'amministrazione
1.
Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali
lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite, servizi in
rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza,
comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a
distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
2.
Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro,
che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto
di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico
dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo
svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore
per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di
copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
3.
Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato
all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il
lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del
lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del
lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini
dell'esercizio dei poteri datoriali.
4.
Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza
media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri
periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.
5.
L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in
piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e
salute dei lavoratori.
L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria
perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé
e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio
lavorativo.
6.
Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai
lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e
specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e
socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative
saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui
ambito si svolgano attività di telelavoro. silpol
7.
Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso
l'utilizzo dell'e-mail - per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni
di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime
aspettative, come indicato nell'art. 2, lettera b).
Articolo
6
Diritti ed obblighi del lavoratore
1.
Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo
scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività
lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di
distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria
globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e
secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina
dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini
del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause
strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il
temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
2.
Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua
abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle
attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché
del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla
sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature
tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme
di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
3.
Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione,
dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche
forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e
telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della
prestazione.
L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con
cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste
dall'art. 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei
prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del
telelavoro.
4.
Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica
ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e
permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale
prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.
5.
È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività
sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle
amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale
elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
Articolo
7
Osservatorio sul telelavoro
1.
In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso
l'ARAN, per il primo biennio di attuazione, un osservatorio formato da un
componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo e da tre componenti nominati dall'ARAN. Tale osservatorio, avvalendosi
eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei comitati pari opportunità,
ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni
circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento
dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine
del biennio l'osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed
orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella
contrattazione collettiva 2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì,
osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell'osservatorio
intercompartimentale.
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