CCNL 14.09.2000
Art.38
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte
a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso
con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali
- debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza
agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al
2% dell'organico - il limite
massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può
essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando
il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b)
incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro
straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque
titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo,
da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del successivo
art.39 integrano quella dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
Art.38
bis
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in
modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro
straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività
formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento
ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi
alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Art.39
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare
eventi straordinari imprevedibili e per calamità
naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le
risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali
risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina
della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e,
comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.
Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL
dell'1.4.1999.
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