CCNL 06.07.1995
Articolo
1
Servizi pubblici essenziali
1.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.
593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1
è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei
plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed
inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare,
per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del
vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a
carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in
reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione
della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla
conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero
delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto
intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli
impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto
numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di
pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente
all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di
personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta
dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività
antinfortunistica e di pronto intervento;
c) attività della
centrale operativa;
d) vigilanza casa
municipale;
e) assistenza al
servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e
vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla
compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali
per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera
giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in
reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente
accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla
vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici:
- sciopero riguardante
tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata
inferiore all'intera giornata: collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine
del turno in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione e
somministrazione dei pasti, ove previste;
- sciopero per l'intera
giornata riguardante solo il personale non insegnante: il servizio è aperto all'utenza e
dovranno essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla tutela dei minori e
alla somministrazione dei pasti, ove previsti.
Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto dall'art. 2, le
prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione
agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e relative valutazioni, nei
termini e con le modalità previsti dal calendario scolastico.
Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui operi anche personale appartenente al
comparto degli Enti Locali, i servizi minimi essenziali sono garantiti secondo la
disciplina prevista dalle specifiche disposizioni
del presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi di cui all'art. 2 sono stipulati
dalle competenti Amministrazioni, di concerto con l'Autorità scolastica, con le
organizzazioni sindacali del comparto;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi:
sono garantiti iservizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali
riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese con diritto di urgenza per
partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e
atti societari;
- certificazione per
l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo
sdoganamento limitatamente alle merci deperibili.
Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge, ove
previste.
- registrazione
brevetti.
3. Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 12
lettera e) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria
nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Articolo
2
Contrattazione decentrata e contingenti di personale
1.
Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalità
addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere
esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi, mediante contratti decentrati, stipulati per ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da
stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto
collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata, individuano:
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente
contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e
professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da
esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei
contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità dei contratti decentrati di cui al
comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro,
secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione, in occasione di ogni sciopero,
individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale
individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso sia possibile.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al
comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui
all'articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente
contrattazione decentrata.
Articolo
3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1.
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono
i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni
interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la
durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni
interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le
amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione
viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni
vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa
vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico
periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore
tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti
periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale.
Articolo
4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il
raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli
per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto. |