CCNL 14.09.2000
Art.24
Trattamento per attivitā prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
Art.23
Reperibilitā
4. L'indennitā di reperibilitā di cui al comma 1 non
compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennitā
č frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed č corrisposta in
proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la
pronta reperibilitā cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo
il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo
anche se non č chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione
del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
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