CCNL 06.07.1995
Articolo
19
Permessi retribuiti
1.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
-partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
-lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il
primo grado: giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere
concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di
15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel
limite massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria
dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge n. 903 del
1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per
i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso
retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le
attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del
personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione
degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina
legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto. |