CCNL 14.09.2000
Art.45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto
organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire
mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le
organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane,
con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La
medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di
lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior
favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un
corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione,
se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi
dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente
dall'ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che
contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed
alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le
mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a
consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione
dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per
il completamento dell'orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
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