CCNL 14.09.2000
Art.36
Indennità maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale
indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono
variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle
quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
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