CCNL 06.07.1995
Articolo
23
Doveri del dipendente
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i
cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli
ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione
in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata a princìpi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non
deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a
lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri. |