DECRETO LEGISLATIVO 26.5.1997, N.
152
Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993,
recante criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 91/533/CEE, del
Consiglio del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di Lavoro;
Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 gennaio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, e per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1
Obbligo di informazione
1.
Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta
giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante,
l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il
domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di
determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro
documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i
soggetti cui si applica la predetta disposizione.
3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve
essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione
scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già
adempiuto.
4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle
lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle
norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
2
Prestazioni di lavoro all'estero
1.
Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a
svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta
giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al
predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori informazioni:
a) la durata del lavoro da effettuare all'estero;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della
prestazione lavorativa all'estero;
d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione relativa alle indicazioni di cui al
comma 1, lettere b) e c), può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto
collettivo applicato al lavoratore.
3
Modifica di elementi del contratto di lavoro dopo l'assunzione
1.
Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione,
qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 che non deriva direttamente
da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto
collettivo cui si fa riferimento ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2.
4
Misure di tutela
1.
In caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, il lavoratore può rivolgersi alla direzione
provinciale del lavoro affinché intimi al datore di lavoro a fornire le informazioni
previste dal presente decreto entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di inottemperanza alla richiesta della
direzione provinciale del lavoro si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le omissioni o le
inesattezze relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.
3. L'importo delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione della entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. In deroga ai commi 1, 2 e 3, nei confronti delle
pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5
Disposizioni transitorie e finali
1.
Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:
a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario
non superi le otto ore settimanali;
b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del
datore di lavoro con lui conviventi;
c) nei confronti del personale assegnato per i posti-funzione delle rappresentanze
diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo
2.
2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto il lavoratore può richiedere, per iscritto, le
informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette
informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. |