S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
|
Contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni
e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.99 |
Contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle REGIONI e
DELLE Autonomie Locali SUCCESSIVO A QUELLO DELL’1.4.1999.
A seguito del
parere favorevole espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del
comparto Regioni-Autonomie Locali sul testo dell’accordo relativo al CCNL per
il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a
quello dell’1.4.1999 nonché della certificazione della Corte dei Conti, in
data 11 settembre 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo
l’incontro tra:
L’ARAN:nella
persona del Presidente, prof. Carlo Dell’Aringa ed i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Indice generale
Art. 1 Disciplina
sperimentale del telelavoro
Art. 2 Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 3 Contratto
di formazione e lavoro
Art. 4 Rapporto
di lavoro a tempo parziale
Art. 5 Orario
di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
Art. 6 Trattamento
economico-normativo del personale con rapporto
di lavoro a
tempo parziale
Art. 7 Contratto
a termine
Art. 8 Mansioni
superiori
Art. 9 Servizio
militare
Art.10 Assenze
per malattia
Art.10bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio
Art.11 Aspettativa
per motivi personali
Art.12 Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.13 Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
Art.14 Cumulo
di aspettative
Art.15 Diritto
allo studio
Art.16 Congedi
per la formazione
Art.17 Congedi
dei genitori
Art.18 Congedi
per eventi e cause particolari
Art.19 Pari
opportunità
Art.20 Periodo
di prova
Art.21 Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.22 Turnazioni
Art.23 Reperibilità
Art.24 Trattamento
per attività prestata in giorno festivo- riposo compensativo
Art.25 Passaggio
diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art.26 Ricostituzione
del rapporto di lavoro
Art.27 Norma
per gli enti provvisti di Avvocatura
Art.28 Patrocinio
Legale
Art.29 Disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
Art.30 Personale
docente delle scuole materne
Art.31 Personale
educativo degli asili nido
Art.32 Personale
docente delle scuole gestite dagli enti locali
Art.32 bis
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
Art.33 Docenti
ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite
dagli
Enti Locali
Art.34 Personale
docente dei centri di formazione professionale
Art.35
Retribuzione di posizione per l’area della vigilanza
Art.36 Indennità
maneggio valori
Art.37 Indennità
di rischio
Art.38 Lavoro
straordinario
Art.38 bis Banca delle ore
Art.39 Lavoro
straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
Art.40 Bilinguismo
Art.41 Trattamento
di trasferta
Art.42 Trattamento
di trasferimento
Art.43 Copertura
assicurativa
Art.44 Trattenute
per scioperi brevi
Art.45
Mensa
Art.46
Buoni pasti
Art.47 Trattamento
economico dei dipendenti in distacco sindacale
Art.48
Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla
Contrattazione decentrata
integrativa
Art.49 Trattamento
di fine rapporto di lavoro
Art.50
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
Art.51 Disapplicazioni
Art.52 Nozione
di retribuzione
Art.53 Struttura
della busta paga
Art.54 Messi
notificatori
Art.55 Attività
sociali, culturali e ricreative
Art.56 Diritto
di assemblea
Art.57 Decorrenza
degli effetti del Contratto
Dichiarazione
congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.2
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione congiunta n.4
Dichiarazione congiunta n.5
Dichiarazione congiunta n.6
Dichiarazione congiunta n.7
Dichiarazione congiunta n.8
Dichiarazione congiunta n.9
Dichiarazione congiunta n.10
Dichiarazione congiunta n.11
Dichiarazione congiunta n.12
Dichiarazione congiunta n.13
Dichiarazione congiunta n.14
Dichiarazione congiunta n.15
Dichiarazione congiunta n.16
Dichiarazione congiunta n.17
Dichiarazione congiunta n.18
Dichiarazione congiunta n.19
Dichiarazione congiunta n.20
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili
di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano
la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle
risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli
enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il
superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate
nell'espletamento delle attività istituzionali.
Art.1
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che
comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al
di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro
con i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999,
possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con
le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro
sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro
e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro del
23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non può
comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati
nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto
della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di
quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati
in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale
gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una
linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma
forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione
integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature
telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da
dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall'uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa
INAIL
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni
sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità
della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è
inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce
l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della
prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti
sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e
l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare
alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste
dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del
Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli
eventuali problemi.
Art.2
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n.196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs.n.29/1993.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti
dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, i contratti di
fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei
criteri generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea
utilizzazione di professionalità non previste nell'ordinamento
dell'amministrazione, anche al fine di sperimentarne la necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per
un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per
la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente
reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazioni, in
particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie,
derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di
nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e
aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di
elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non possono essere
soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le
relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza,
dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards
predefiniti.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori a tempo indeterminato in
servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni,
all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per
i profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza e per quelli del
personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro
che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco
come Ufficiale di Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e
successive modificazioni ed integrazioni, per
gli aspetti non previsti dal presente articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività hanno
titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione
integrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7. L'ente comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
8. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994,
in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare
presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2,
del CCNL dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,
sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.
Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono
l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi
alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999 tutte le informazioni necessarie
alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di cui al
precedente comma 10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è
fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l'assunzione di personale di
cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla
fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale.
Art.3
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro
gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,
salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da
quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto
di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente
in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve,
precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di
professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo
dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere
utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema
di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità
inserite nella categoria D. Il
contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di
professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il
trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e
D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di
durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che
esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i
lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può
essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla
prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area della vigilanza le
ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica
professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non
gravano sulle risorse di cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione
rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in
forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e
deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento
tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima
mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche
caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.
La contrattazione decentrata può disciplinare l'attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art.17 del
CCNL dell'1.04.1999, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel
finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i
lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova
è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi
del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti
previsti dal comma 4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà
del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e
lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza
dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa :
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione
facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e
richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma
10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per
giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta
ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano,
previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, il procedimento
ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire,
assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma
14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si
trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i
casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
Art.4
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale mediante:
a. assunzione, nell'ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di
particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il
lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo
rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia
all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unità.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze
organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da
destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri
definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli
stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste
presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte
che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai
regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli
adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale
residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata
dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al
comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle
domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere
indicata l'eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 7 e ss.
5. L'ente, entro il predetto termine, può, con decisione
motivata, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per
un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare
applicazione l'art. 1, comma 59, della
L.662/96, l'art. 39, comma 27 della L.n.449/1997 in materia di individuazione ed
utilizzazione dei risparmi di spesa e l'art.15, comma 1, lett. e) del CCNL
dell'1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,
qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo
pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere
un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche
mediante l'iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto
dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure
previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di
cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di
interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma
- e la specifica attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del
rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici
giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio
o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni
familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione
integrativa decentrata ai sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo
conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui
al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure
di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai casi
dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la
precedenza:
a. ai dipendenti portatori di
handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70%
o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi
patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori,
in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro
stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima
della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la
trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di
assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2,
del CCNL dell'1.4.1999 sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla
tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e
straordinario.
Art.5
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale
copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle
frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei
posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a. orizzontale, con orario
normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione
lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese, dell'anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua
distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono
previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel
caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il
dipendente.
Art.6
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere
richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1,
comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata
dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un
mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma
2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al
comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria
di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario
svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo
giornaliero, mensile o annuale dal comma 4, la percentuale di maggiorazione di
cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.
7. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta
del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non
meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore
stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In
entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.Analogo criterio di proporzionalità si
applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL,
ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è
comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di
astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed
i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento
di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione
lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo
la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore
a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le
disposizioni contenute nel D.lgs.n.61/2000.
Art.7
Contratto a termine
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto
dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della
legge n.56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi
i casi
di personale in distacco sindacale
e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge
n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro
programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo
determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento
del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dagli articoli 4,
5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come
modificati dall'art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di
astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione
temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo
di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti
disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti
dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non
fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi
predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un
periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la
copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualità
nell'erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi
dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai
sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.36 e 36 bis
del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale
con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'ente può
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di
altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.56
del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il
nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente
comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del
presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di
preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle
ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
8. L'assunzione a
tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili
professionali per i quali è
consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14 -bis del CCNL del ai
6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a
sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a
quanto previsto dall'art.14- bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del
periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere
motivato.
10. Al personale assunto a tempo determinato si applica
il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in
proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia,
fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21 e 22,
si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta
il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, del CCNL
del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del
servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il
trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata
del contratto e non può in ogni caso superare
il termine massimo fissato dal citato art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere concessi permessi
non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi
e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio
ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a
tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la
brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto
dell'art.14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995,
il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le
altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di
legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente
gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'applicazione del termine non
risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle
ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo
determinato sono disciplinati dall'art.2, comma 2, della legge n.230/1962, come
modificato ed integrato dall'art.12 della legge n.196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a
termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non
continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni
pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di
profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il
contratto a termine.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a
termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge,
il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'art.23, comma 4,
della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e
relativa graduatoria.
Art.8
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle
mansioni prevista dall'art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte
demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma
3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei
seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto
in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai
commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti,
è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal
responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per
tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per
iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni
superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art.8 del
CCNL dell'1.4.1999.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha
diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione nel profilo rivestito
e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea
assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni
superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le
condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di
cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione
dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta
ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs.n.29/1993.
TITOLO II
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Art.9
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il dipendente ha
titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare
di leva, senza diritto alla
retribuzione.
2. I dipendenti obiettori
di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in
periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del
servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente
deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato
tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato
impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto
di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai fini
dell'anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e
quello fondamentale in godimento presso l'ente di appartenenza.
Art.10
Assenze per malattia
1.Dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del
6.7. 95, è inserito il seguente:
"7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
2. Il comma 4 dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
"Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma
, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente,
compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità
organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo
rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile
e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo
professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione
l'art.4, comma 4, della legge n.68/1999"
Art.10-bis
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. All'art. 22 del CCNL del 6.7.1995 è aggiunto il
seguente comma 4
"4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art.1,
comma 7, della legge n.68/1999".
Art.11
Aspettativa per motivi personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da
fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono
presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da altre previsioni contrattuali.
Art.12
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure
che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398 sono
collocati, a domanda, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata
del corso o della borsa.
Art.13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per
volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio
all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora
l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località
in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere
una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che
l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in
aspettativa.
Art.14
Cumulo di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di
due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa
per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in
caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
dipendente a riprendere servizio
nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può
riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad
alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.15
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate
dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di
ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite
massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta
il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino
l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari
e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la
prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando,
per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare
le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere
a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al
comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel
comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del
6.7.1995.
Art.16
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno
cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del
personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i
lavoratori interessati ed in possesso
della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una
specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio
delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5
e 6.
5. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui
al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza
superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile
assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione
del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente
può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica
l'art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo
stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli,
si applicano le disposizioni contenute nell'art.21 e, ove si tratti di malattie
dovute a causa di servizio, nell'art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art.17
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non
fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera
retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti,
compresa la retribuzione di posizione, nonché
il salario di produttività.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della legge
n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non
siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi
di astensione dal lavoro, di cui all'art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni
prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo
di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendono oggettivamente
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche
dal padre.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta
nell'art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
Art.18
Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai
permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4 della
legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro
il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge
n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta
nell'art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile
convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti
contenuta nell'art.19 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO III
Disposizioni particolari
Art.19
Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto,
nell'ambito delle più ampie previsioni dell'art. 2, comma 6, della L.125/1991 e
degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in
"azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi
comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell'ente, con
funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari
in rappresentanza dell'ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di
assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito
di:
a) svolgere, con specifico
riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui
principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce
dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con
riferimento ai programmi di azione
della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra
donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla
luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento
dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle
diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche
del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta
contro le molestie sessuali.
4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le
condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al
comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata a livello di
singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari
opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con
particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di
lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui
si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei
dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente
parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
d) individuazione di iniziative di
informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari
opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a
norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma
2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle
diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione
economica all'interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di
fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in
carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro
componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono
trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
Art.20
Periodo di prova
1. L'art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
"9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in
caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente
categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al dipendente
in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga
disciplina" .
Art.21
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero
dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione
del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i
periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi
e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di
inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o,
in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per
l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto
ai fini dell'art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza è accertata
sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.22
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze
organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai
fini della corresponsione della relativa indennità,
devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono
essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio
giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel
mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle
derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il
periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità
che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell'orario di lavoro i cui valori
sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e
pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per
i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
Art.23
Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli
enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al
giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di
reperibilità cadente in giornata
festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno
assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere
il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in
reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione
tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non
compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità
è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in
proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la
pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo
il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo
anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione
del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
Art.24
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
4. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo,
a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
5. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con
altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
6. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di
lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%;
nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del
30%.
Art.25
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6,
del D.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato
in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti
gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale
l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo
professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto
o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri
enti o amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, aventi
sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità
di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma
1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei
posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva
dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità;
l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri
definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di componenti;
- maggiore anzianità lavorativa
presso la pubblica amministrazione;
- situazione personale del lavoratore
portatore di handicap in gravi condizioni psico-fisiche;
- particolari condizioni di salute
del lavoratore e dei familiari.
4. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del
personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione
utili per favorirne la ricollocazione, nell'ambito dei piani formativi
finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di
incentivazione di cui all'art. 17, comma 7, del CCNL dell'1.4.1999.
Art.26
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di
accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima
posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente,
al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
Art.27
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i
rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi
professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i
principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì,
in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali
compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del
CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli
stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato
anche prima della stipulazione del presente CCNL.
Art.28
Patrocinio legale
1. L'ente, anche a tutela
dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti
commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai
dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.
TITOLO IV
PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA
Art.29
Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari
responsabilità
1. In attuazione dell'art.24, comma 2, lett. e) del CCNL
dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell'art.4 del CCNL del
31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per
realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale
dell'area di vigilanza dell'ex 6^q.f., nelle seguenti ipotesi:
a) personale al quale, con atti
formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite
funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;
b) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e
controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato,
a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti
istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni
anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;
c) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e
controllo di altri operatori di
pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica
funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti,
successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l'esercizio delle
predette funzioni, non in applicazione dell'art.21, comma 6, DPR.n.268/1987
stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione
solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in
altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e
b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli
enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D,
provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5,
del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett. c),
nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di
specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la
preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e
controllo di altri operatori di
pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede
di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in
conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà
avvenire anche ai sensi dell'art.15, comma 5, CCNL dell'1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale
individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica
selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di
due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale
individuato ai sensi del comma 1, lett.c), avviene sulla base di selezioni
mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti
individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive,
attivando le procedure di concertazione previste dall'art.8 del CCNL
dell'1.4.1999.
7. A seguito del passaggio nella categoria D, al
personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il
profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei
servizi di polizia municipale e locale", con contenuti coerenti con la
declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c)
viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di
"specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche
le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato
sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni
attualmente assegnate.
8. Negli enti la cui dotazione organica complessiva non
preveda posti di categoria D, al
fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita
una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art.11 del
CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le
relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a
seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il
trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale
posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale,
ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla
copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'art.15 del CCNL
dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del comma
5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere corrisposto a seguito
dell'inquadramento del personale di categoria D e le relative risorse rientrano
nella disponibilità di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere di
specialità e di eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e
può essere applicata soltanto nei limiti e con riferimento al personale
indicato nel comma 1.
SPECIALISTA DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
(profilo professionale indicativo)
Possiede buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado
d'esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento, svolge
attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati
relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono
essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni
possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d'appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con
rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e
negoziale.
Coordina dipendenti della categoria inferiore nella
programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l'impiego
tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di
competenza, s'occupa dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti
specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle
materie di competenza.
Svolge inoltre attività di vigilanza nei settori di
competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti
complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può
compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di
base dell'area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri
appartenenti alla Polizia Municipale e locale.
TITOLO V
Personale delle scuole
Art.30
Personale docente delle scuole materne
1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante -
bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo
da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività
di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore
mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate integrative le
attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono
rideterminare l'orario dell'attività didattica, per periodi predefiniti, in
misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura
di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è
praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli
organi di controllo interno, l'assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti,
tenuto conto anche degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata
la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla
collettività.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui
l'attività didattica è ridotta, al personale interessato viene
proporzionalmente ridotta l'indennità di tempo potenziato di cui all'art. 37,
comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I conseguenti risparmi confluiscono nelle
risorse di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999, sono utilizzati per le finalità
previste dall'art. 17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il
ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all'orario di cui al
comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario annuale delle attività integrative anche in misura ridotta
rispetto a quello derivante dall'applicazione del comma 2, e comunque in misura
non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di
concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è
praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno
certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai
maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso
superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui
modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività
di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei
commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione,
per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le
attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei
progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi
economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata
utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
8. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti
commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data
del 30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata
l'indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all'art.37, comma 1,
lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cui
all'art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art.
7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce
le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio,ivi compreso
il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è
di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo
l'assegnazione di personale docente d'appoggio in presenza di minori disabili.
10. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli
insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime
cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della
sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore
bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al
posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione
nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.
Art.31
Personale educativo degli asili nido
1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli
asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in
trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire
l'intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di
attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le
attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario annuale dell'attività integrativa, anche in misura ridotta
rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non
inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione
di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a
condizione che:
a) i servizi di controllo interno
certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai
maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso
superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui
modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e
negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività
di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi
precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione,
per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le
attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento professionale, di
verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui
all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di
tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata
utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti
commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data
del 30.6.2000.
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata
l'indennità professionale di L.900.000 annue lorde, prevista dall'art.37, co.1,
lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a
decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi
di anno scolastico. Al relativo
onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico
accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai
fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di
carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art.
7 del CCNL dell'1.4.99, definisce le condizioni e le modalità ottimali
per l'erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di
norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da
normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di
minori disabili, con la previsione di personale educativo d'appoggio.
9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a
qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti
garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione
dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale
necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7,comma 3, del presente CCNL.
Art.32
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni
scolastiche gestite dagli enti locali l'attività oraria settimanale di ciascun
docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le
18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto
diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l'intero
calendario scolastico. Per il personale docente che opera all'interno degli
istituti di riabilitazione e pena l'orario è fissato in 15 ore settimanali e 3
ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di
attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20
ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le
attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze
organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono
determinare l'orario dell'attività integrativa annuale anche in misura ridotta
rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non
inferiore a 120 ore, previo espletamento della procedura di concertazione di cui
all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione
che:
c) i servizi di controllo interno
certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai
maggiori oneri aggiuntivi;
d) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso
superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede
l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il
personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento
programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di
inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione,
per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le
attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei
progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi
economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa
decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti
commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data
del 30.6.2000.
7. Al personale docente delle scuole elementari e
secondarie di cui al comma 1 è confermata l'indennità annua lorda di
L.900.000, di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
6. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell'art.
7 del CCNL dell'1.4.1999, definisce le condizioni e le modalità ottimali
per l'erogazione del servizio.
7. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a
qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti
garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione
dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale
necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL.
Art.32-bis
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
1. Il calendario del personale docente comunale,
utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo
stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione
scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli
studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore
settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore
alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel
calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di
aggiornamento professionale, di verifica dei
risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui
all'art.17, comma 1, lett.a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici
sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le
risorse di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti
commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data
del 30.6.2000.
5. Al personale docente è conservata l'indennità
professionale annua lorda di L.900.000 di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del
CCNL del 6.7.1995.
Art.33
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle
istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
1. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli
studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di
sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato,
nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal
restante personale educativo e docente.
Art.34
Personale docente dei centri di formazione professionale
1. Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in
vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge
attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito
dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale
delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le
restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione
organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e
riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche
alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del
22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità
professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata
integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto
massimo di L.900.000 annue lorde.
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.35
Retribuzione di posizione per l'area della vigilanza
1. Nel testo dell'art.20 del CCNL sottoscritto in data
1.4.1999 è inserito il seguente comma :
" 3. L'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo,
continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell'incarico, nei
confronti del personale dell'area di vigilanza incaricato di una delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del
31.3.1999."
Art.36
Indennità maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale
indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono
variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle
quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
Art.37
Indennità di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione
integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità
personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute
presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al
comma 1, compete, per il periodo di effettiva
esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi
oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL
dell'1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore
sottoscritti alla data del 30.6.2000.
Art.38
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte
a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso
con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali
- debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza
agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al
2% dell'organico - il limite
massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può
essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando
il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b)
incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro
straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque
titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo,
da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del successivo
art.39 integrano quella dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
Art.38
bis
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in
modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro
straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività
formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento
ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi
alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Art.39
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare
eventi straordinari imprevedibili e per calamità
naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le
risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali
risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina
della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e,
comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.
Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL
dell'1.4.1999.
Art.40
Bilinguismo
1. Al personale in servizio negli enti aventi sede nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo
aventi sede in altre regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della
regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art.41
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove
la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non
retributiva, pari a:
* L.40.000 per ogni periodo di 24
ore di trasferta;
* L.1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore
alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie
di personale come segue:
* 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia
* classe economica per i viaggi in aereo;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di
trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la
disciplina del comma 12;
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a
tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli
autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato
ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa
dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi
2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel
limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per
il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a
quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della
predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le
organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,
consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la
somma forfettaria di L. 40.000
lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di
cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è
ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in
caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio
d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della
circoscrizione di competenza dell'ente.
10. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta
dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per
gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennità di trasferta di
cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la
disciplina del comma 8;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
Art.42
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge,
figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il
rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio
bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41, comma 12 e
previ opportuni accordi da prendersi con l'ente, secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l'indennità di trasferta di
cui all'art. 41, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, il
cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia
e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità,
viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata
integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso
dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione
regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
Art.43
Copertura assicurativa
1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è
attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999,
ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le
risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel
rispetto delle effettive capacità di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta
alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria
di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
6. Gli importi liquidati
dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono
comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art.10,comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
Art.44
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
Art.45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto
organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire
mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le
organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane,
con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La
medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di
lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior
favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un
corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione,
se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi
dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente
dall'ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che
contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed
alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le
mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a
consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione
dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per
il completamento dell'orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
Art.46
Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di
mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai
sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della
specifica disciplina sull'orario adottata
dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella
quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi
nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente
ove presta servizio.
Art.47
Trattamento economico dei dipendenti in
distacco sindacale
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui
all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è
considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione
verticale di carriera e di quella orizzontale economica.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al
trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione
corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra
di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori
TITOLO VII
Norme Finali
Art.48
Requisiti per l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione
decentrata integrativa
1. Il termine di cui all'art.16, comma 1, del CCNL
dell'1.4.1999, è spostato al 15.11.2000.
2. Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, abbiano
già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all'art.16, comma
1, del CCNL dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si
raggiunga l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
3. Limitatamente all'anno 2000, in difetto di
stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti,
diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni
previste nell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle
finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse
aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa
la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti,
alle stesse condizioni di cui all'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999.
Art.49
Trattamento di fine rapporto di lavoro
La retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
a) trattamento economico
iniziale;
b) incrementi economici correlati
alla progressione economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di
anzianità;
f) retribuzione di posizione;
g) indennità di direzione di L.1.500.000
di cui all'art.17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999;
h) indennità di vigilanza di
L.1.570.000 e di L.930.000 cui all'art.37,comma 1, lett. b) del CCNL del
6.7.1995;
i) indennità del personale educativo
degli asili nido di L.900.000 annue lorde di cui all'art.37, comma 1, lett. c,
del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale insegnante delle scuole materne,
delle scuole elementari e delle scuole secondarie di L.900.000 annue lorde, di
cui all'art.37, co.1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale
docente di cui all'art.32-bis del presente CCNL;
j) indennità di L.900.000 annue
lorde per il personale docente dei centri di formazione professionale;
k) indennità specifica per il
personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica professionale di
L.125.000;
l) assegni ad personam non
riassorbibili.
Art.50
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
Art.51
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi
dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme
generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui
al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà
legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
Art.52
Nozione di retribuzione
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo
quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente
dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue:
a) Retribuzione mensile che è
costituito dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di
ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste
nelle categorie B e D (B3 e D3);
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione
mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla
progressione economica nella categoria nonché dall'indennità integrativa
speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente
CCNL;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base
mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di
anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita
dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il
rateo della 13^mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e
delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento;
sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di
indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per
trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro
ridotto ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1.4.1999 si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro
giornate di riposo di cui all'art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il
trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
Art.53
Struttura della busta paga
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga,
in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il
nome e la categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si
riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla
(stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa
speciale, straordinario, turnazione ecc.) e l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell'aliquota
applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, resta la
possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità
riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il
rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati
personali, ai sensi della legge n.675/96.
Art.54
Messi notificatori
1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione,
se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso
spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo
di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione
di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.
Art.55
Attività sociali, culturali e ricreative
1. Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse
negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti,
in conformità a quanto previsto dall'art.11 della legge n.300/1970.
Art.56
Diritto di assemblea
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati
con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto
di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell'art.2
dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
Art.57
Decorrenza degli effetti del contratto
1. Gli effetti del presente contratto decorrono dal
giorno successivo a quello della definitiva sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione contenuta nello stesso.
ALLEGATO A
Tabelle indennità integrativa speciale per le diverse categorie
(valori in lire annui lordi per 12 mensilità, cui va
aggiunta la 13^mensilità)
Tabellari
Valori I.I.S.
Posizione di accesso
A1
12.489.000
12.090.354
B1 13.741.000
12.166.621
B3 15.285.000
12.273.723
C1 16.695.000
12.355.767
D1
19.259.000
12.500.626
D3
24.455.000
12.846.799
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.1
Le parti convengono che per il riconoscimento delle
malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad
applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti
previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di
lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.2
Con riferimento al comma 5 dell'art.29, le parti si danno
reciprocamente atto che la verifica selettiva ivi prevista è finalizzata
esclusivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel
comma 1 dell'art.29, lett. a) e b).
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.3
Le parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le
problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle
disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I.
20/4/1995 n. 245.
Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle
CCIA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato
sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al
D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n.245,
relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di
previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e,
quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.4
Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non ci sono
limiti contrattuali nell'uso delle risorse per la progressione economica
all'interno della categoria, ferma restando la impraticabilità di ulteriori
progressioni nella categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di
cui all'art.16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al
riallineamento al valore medio di categoria.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.5
Con riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le
parti ritengono che gli enti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare
possono disciplinare anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per
il personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il
personale della categoria C, purché
in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.6
Le parti s'impegnano, relativamente alle turnazioni, a
verificare la praticabilità del passaggio ad una forma di retribuzione
stabilita in misura fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n.7
In relazione a quanto previsto dall'art.48 del presente
CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche articolata per
regioni, province, comuni e camere di commercio, che l'ARAN consegna alle
organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s'impegnano ad avviare e proseguire
il relativo negoziato con continuità per arrivare alla stipulazione
dell'accordo entro il 15.11.2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8
Le parti, tenuto conto dei refusi presenti nell’art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista, concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5, già citato, che al comma 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9
Con riferimento all’art.7, comma 12, del presente contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento, ivi contenuto, all’art.2, comma 2, della legge n.230/1962 deve considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto è all’art.2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.10
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “trattamento fondamentale” contenuta nell’art.9, comma 5, del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.11
Al fine di consentire una corretta applicazione della disposizione dell’art.16, comma 6, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la frase “non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2” rappresenta un refuso e che pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell’istituto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.12
Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa dell’art.24, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.13
In riferimento a quanto previsto dall’art.17, comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo nell’ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall’art.4 della legge n.1204/1971 ma anche in quella dell’art.5 della stessa legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.14
Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l’espressione “Monte salari annuo……” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi a carico dell’ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.15
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “ competenze fisse e periodiche” utilizzata nell’art.6, comma 9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.16
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “trattamento tabellare iniziale” utilizzata nell’art.50 deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. a).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.17
Le parti concordano nel ritenere che, ai fini dell’applicazione dell’art.42, comma 2, la nozione di mensilità ivi richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.18
Le parti concordano di esaminare eventuali problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del personale delle case da gioco e del Comune di Campione d’Italia in sede di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte economica 2000-2001. In tale sede sarà affrontata anche la tematica relativa al libretto sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19
In relazione alle previsioni dell’art.35, del presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, confermano che l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con le modalità ivi previste, nei confronti del personale dell’area di vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.20
In relazione a quanto disposto dalla lett.a), comma 1, dell’art.29 del presente CCNL, le parti precisano, con riferimento alla definizione di “responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza”, che la predetta disciplina contrattuale si possa applicare anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un’autonoma area di vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa, formata da più addetti, sia inserita all’interno di una struttura più ampia.