cessazione del rapporto
CCNL
06.07.1995
Articolo
27-ter
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di
risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6
luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente. |
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CCNL 06.07.1995
Articolo 27-quater
Obblighi delle parti
1.
Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione
comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di
cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza
preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità
massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso. |
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CCNL 06.07.1995
Articolo
39
Termini di preavviso
1. In
tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci
anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di
cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal
sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del
credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal
caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante
il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità
a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio
riconosciute in caso di malattia superiore a quindici giorni secondo la tabella n. 1
allegata al presente contratto. |
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