CCNL 14.09.2000
Art.46
Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di
mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai
sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della
specifica disciplina sull'orario adottata
dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella
quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi
nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente
ove presta servizio.
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