CCNL 14.09.2000
Art.40
Bilinguismo
1. Al personale in servizio negli enti aventi sede nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti in cui vige
istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo
aventi sede in altre regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della
regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
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