P.P.C.M. 13.05.1996
TABELLA "A
ASSENZE PER MALATTIA
ESEMPI PRATICI
1.
Applicazione dell'art. 21, comma 1.
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si
assenti per malattia secondo il seguente schema:
dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi, ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è
necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi;
ultimo episodio morboso: sette mesi;
totale: diciannove mesi.
Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di assenza. Dal 21
gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza
retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non
retribuita di diciotto mesi).
1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il
seguente schema:
dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);
dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese, ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha
ancora diritto alla conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici
mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di
diciotto mesi).
Infatti:
totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi;
ultimo episodio morboso: un mese;
totale: sette mesi.
Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito;
successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che
al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996,
senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà
totalizzato solo sette mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 21. comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare
al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel
punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste
ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare
meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del
contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il
dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;
dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15
agosto 1996;
90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20
gennaio 1999.
Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale
richiesta fatta ai sensi del comma 2, dell'art. 21).
Caso illustrato nel punto 1.2.:
dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;
dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15
agosto 1996;
90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi), 50% della retribuzione;
dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese), 100% della retribuzione.
N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati, durante
i periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento economico
accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6 luglio
1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene sempre corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare. Inoltre, come già precisato, fino alla scadenza del contratto trova
applicazione l'art. 21, comma 15, ultimo capoverso.
3. Applicazione dell'art. 21 ultimo comma - Fase transitoria.
Non essendo più di pratica attuazione tale caso, si omette.
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato.
4.1. Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello
stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di
lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per sei mesi, ad esempio, avrà diritto, al
massimo, alla conservazione del posto per sei mesi. Se però egli si ammala dopo quattro
mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i
restanti due mesi.
4.2. Trattamento economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento,
regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge n. 638/1983,
richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual è il periodo lavorato nei dodici mesi
precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti
giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati
anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in
occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel
corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del
periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con
rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e cioè la
metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, tre mesi su diciotto
(e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90% e sei mesi su diciotto (e cioè due sesti) al
50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n.
347/83.)
Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova
malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per centoventi giorni:
il periodo massimo retribuibile sarà di sei mesi; di questi sei mesi (centottanta
giorni), novanta giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un
sesto) al 90%; sessanta giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83).
L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi
novanta giorni, mentre i restanti trenta giorni saranno retribuiti al 90%;
se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni (dieci giorni in più del massimo
retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
novanta giorni al 100%;
trenta giorni al 90%;
sessanta giorni al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/83);
dieci giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile
essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto
dopo la scadenza del contratto a termine.
N.B. - Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il
dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale
sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per
l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle
precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un
mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio
morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto
successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede
che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si
noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo
retribuibile di novanta giorni di cui sessanta giorni da retribuire al 100%, dieci giorni
da retribuire al 90% e venti giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1.
Avremmo:
quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;
quindici giorni (un sesto) da retribuire al 90%;
trenta giorni (due sesti) da retribuire al 50% (o ai 2/3 per chi applicava il decreto del
Presidente della Repubblica n. 347 del 1983).
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare
dai "normali" quarantacinque giorni, risultanti dall'applicazione della solita
proporzione, ai sessanta previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un
terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.
Quindi:
sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3) al 100%;
dieci giorni (quindici giorni - 1/3) al 90%;
venti giorni (trenta giorni - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per venti giorni sarà retribuito al
100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per settanta giorni sarà retribuito
al 100% per i primi sessanta giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se si assenta
per centoventi giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni, al 90% per i
successivi dieci e al 50% per ulteriori venti giorni, mentre per gli altri trenta giorni
non sarà retribuito.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un
periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di
almeno trenta giorni, perché così
prevede espressamente l'art. 5 della legge n. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le
assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per quaranta giorni, poiché ha diritto
alla retribuzione solo per trenta giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al
100%, gli ulteriori dieci giorni sono senza retribuzione.
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