
contratto COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEL personale
del comparto delle
REGIONI e DELLE Autonomie Locali
per il QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
E IL biennio economico 2002-2003
In data 22 gennaio
2004, presso la sede
dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni FIRMATO
Organizzazioni Sindacali Confederazioni
Sindacali
CGIL FP FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL FPS FIRMATO CISL FIRMATO
UIL FPL FIRMATO UIL FIRMATO
Coordinamento Sindacale CISAL FIRMATO
Autonomo FIRMATO
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail/Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
USAE FIRMATO
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di
applicazione
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 Tempi
e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Relazioni sindacali delle Unioni di Comuni
CAPO II – FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8 Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 9 Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO
I – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 10 Valorizzazione
delle alte professionalità
Art.
11 Posizioni organizzative e tempo
parziale
Art.
12 Commissione paritetica per il
sistema di classificazione
CAPO
II – DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI
COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE
Art.
13 Gestione delle risorse umane
Art.
14 Personale distaccato a tempo
parziale e servizi in convenzione
Art.
15 Posizioni organizzative apicali
CAPO
III – DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art.
16 Indennità del personale
dell’area di vigilanza
Art.
17 Prestazioni assistenziali e
previdenziali
Art.
18 Permessi per l’espletamento di
funzioni di pubblico ministero
CAPO
IV – DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 Partecipazione del personale comandato e distaccato alle
progressioni orizzontali e verticali
Art. 20 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o
di vice procuratore onorario
Art.
21 Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 23 Modifiche all’art.
23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche all’art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari)
del CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice disciplinare
Art. 26 Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 27 Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
Art. 28 Disposizioni
transitorie per i procedimenti disciplinari
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
ALLEGATO - Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica
a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto
delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ
sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre
2002, di seguito denominati ”enti”.
2.
Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da
processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e
autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della
nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del
personale.
3.
Al restante personale del comparto soggetto a
processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di
privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto
collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino
alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4.
Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2.
Gli effetti
del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente
prevista dal contratto stesso.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi
carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai
sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
7.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL
dell’1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell’art.
1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del
CCNL dell’1.4.1999.
Tempi e
procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
1. Il
testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
“1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all' art.10, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto.
4.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”
1. Il testo dell’art. 6 del CCNL
dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1.
“Per gli enti, territorialmente contigui, con un
numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione
collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla
base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni
sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può
essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del
comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata
integrativa.
2.
I protocolli devono precisare:
a)
la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica;
b)
la composizione della delegazione sindacale,
prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni
territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun
ente aderente;
c)
la procedura per la autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso
il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei
singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art. 5;
d)
i necessari adattamenti per consentire alle
rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3.
I rappresentanti degli enti che aderiscono ai
protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a)
le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b)
le materie, tra quelle di competenza della
contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede
territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che
devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c)
le modalità
organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale
incaricato dei relativi adempimenti;
d)
le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte
di ciascun ente.
4. La disciplina del presente
articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue
indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.”
1.
Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è
sostituto dal seguente:
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2,
ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di
urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito,
l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La
procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere
sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2.
La concertazione si effettua per le materie previste
dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario di servizio;
b)
calendari delle attività delle istituzioni
scolastiche e degli asili nido;
c)
criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto
di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti
trasferimenti di funzioni e di personale;
d)
andamento dei processi occupazionali;
e)
criteri generali per la mobilità interna.
3.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che
iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4.
La concertazione si conclude nel termine massimo di
trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è
redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5.
La parte datoriale è rappresentata al tavolo di
concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo
di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
Art. 7
Relazioni
sindacali delle unioni di comuni
1.
Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono
disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti
i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino
alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la
delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti
aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
Art. 8
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di
lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o
la dignità del lavoratore stesso
nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica
e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità
e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del
CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria
competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno,
con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere
di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine
alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al
fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici
di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per
i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed
il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture
esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma
3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione,
previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi
e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti
obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali all’interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente.
Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui,
con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione
di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le
modalità di funzionamento
7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei
propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1.
In attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165 del
2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia
alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e
applicativi di rilevanza generale.
3.
L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del
Comitato di settore.
4.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa
sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con analoghe modalità si procede tra le parti che li
hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei
contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale
accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL
dell’1.4.1999, sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6.
E’ disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL
del 6.7.1995.
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità
del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine
nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del
31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del
medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli
ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato:
per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative,
acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro
in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o
universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione
culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle
suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con
abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato:
per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo
della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche
complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo
dell’ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la
individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2,
lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori
della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla
valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di
controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui
ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la
retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un
minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in
godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa
valutazione dei soggetti competenti
sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o
dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già
disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono
espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal
presente articolo.
Posizioni organizzative e tempo parziale
1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
“2.bis I comuni privi di
dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti
dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via
temporanea, le posizioni organizzative
che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale
di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del
riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con
riferimento alla retribuzione di posizione”.
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
1. Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo
contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità
dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come
concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di
ammodernamento dei sistemi organizzativi
degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione
del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli
elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati
e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare devono:
§
ricomporre i processi lavorativi
attraverso un arricchimento delle
attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai
nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma
istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione
di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti
per l’accesso all’impiego;
§
dare attuazione ai contenuti
dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le
professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per
il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e
della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli
ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla
comunicazione ed alla informazione;
§
perfezionare la clausola sulle
selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle
posizioni B3 e D3;
§
rivisitare i profili professionali
alla luce di nuove competenze e professionalità.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono
adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi
delle vigenti disposizioni.
Gestione
delle risorse umane
1.
Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di
lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo
indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della
disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di
contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest’ultima demandati.
2.
Gli atti di gestione del personale degli enti locali
temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono
adottati dall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti
giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e
le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza forniti dall’unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di
lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova
applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall’unione; i
relativi atti di gestione sono adottati dall’unione.
3.
Per le finalità di gestione indicate nei commi
precedenti l’unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a
compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina,
rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.
4.
Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti
modalità:
a)
relativamente al personale assunto direttamente,
anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore
medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno
costituito l’unione per la quota di
risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le
stesse risorse potranno essere implementate
secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti
del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene
determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti
gli enti del comparto;
b)
relativamente al personale temporaneamente messo a
disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione
delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla
classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa
assegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in
relazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei
successivi rinnovi contrattuali.
5.
Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche
parziale del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione
decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle
risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a)
la attribuzione
di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in
base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a €
25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni
lavorative;
b)
la corresponsione della indennità per particolari
responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che
si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo
presso l’ente di provenienza.
6.
Le unioni di comuni possono individuare le posizioni
organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli
artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999;
al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la
retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e
alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente
percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza, ugualmente
rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per
tredici mensilità, può variare da un
minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000;
la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti
incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della
complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle
eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell’art. 11
del CCNL del 31.3.1999.
7.
La utilizzazione del lavoratore sia da parte
dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo
rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si
configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina
degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del
14.9.2000.
Art. 14
1.
Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli
enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da
altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una
parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di
lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale
d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti
utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione
parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi
in convenzione.
2.
Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a
tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle
progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza,
titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell’ente di
utilizzazione.
3.
La contrattazione decentrata dell’ente che
utilizzatore può prevedere forme di
incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale,
secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le
risorse disponibili secondo l’art. 31.
4.
I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono
essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa
nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il
relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al
tempo di lavoro e si cumula con quello
eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza
che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5.
Il valore
complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di
posizione per gli incarichi di cui al comma 4
può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato
l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova
applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6.
Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove
ne ricorrano le condizioni e con oneri a
carico dell’ente utilizzatore, il
rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4
dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7.
La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del
personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri
sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di
appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma
6.
1.
Negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
La
modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V
della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni
del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,
finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in
materia di polizia locale.
Le
parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano
sulla necessità di riconoscere:
·
la centralità delle città
nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
·
il nuovo potere legislativo
affidato alle regioni;
·
il rispetto dei diversi
livelli istituzionali;
·
iI ruolo specifico della
polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province,
definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al
fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia
locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano
ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui
seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto
di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare
la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con
riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del
responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione
e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere
che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità
sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con
significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di
aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del
personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di
attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del
CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza
della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che
l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità
stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto
rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù
del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
Indennità del personale dell’area di vigilanza
1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del
CCNL del 6.7.1995 per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i
custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio
delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25
lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con
decorrenza dall’1.1.2003.
2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo,
del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non
svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è
incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in €
780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.
208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55
del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in
conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
1. Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico
ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della
Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del
28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo
necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
Partecipazione
del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende
ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le
progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di
effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità
per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali
valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
2.
Le parti concordano nel ritenere che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
“distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende,
nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico
dell’ente medesimo.
Assenze per l’esercizio
delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
1.
Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a
svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai
sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni
organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario
all’espletamento del suo incarico.
2.
I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono
retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di
servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono
sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del
CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le
ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 21
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. All’art. 27 ter, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è
sostituita come segue:
“a) al
raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,
come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente”
1.
E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del
CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli.
1. Al testo dell’art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a.
la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è
modificata in “obblighi del dipendente”;
b.
al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase “Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato”;
c.
al comma 3, lettera d), le parole “della legge 4
gennaio 1968, n.15” vengono sostituite con “al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445”
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
d.
al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi
finanziari o non finanziari propri” e prima del punto viene aggiunta la frase
“o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.
1. Al testo dell’art. 24 del CCNL
del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1
è sostituito dal seguente comma:
“1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di
retribuzione;
d)
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a
un massimo di dieci giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso.”
b) Il comma 2
è sostituito dal seguente comma:
“2. L’ente, salvo il caso
del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata
tempestivamente e comunque nel termine
di 20 giorni che decorrono:
b) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora ha avuto conoscenza del fatto;
c) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora,
ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi
del rimprovero verbale e di quello scritto.”
c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
“4.
Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione
del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.”
d) dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Qualora, anche nel corso
del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia
di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora,
questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo
ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.”
e) dopo il
comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis:
“9 bis.
Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche”.
1. Il testo dell’art. 25 (codice
disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d.
grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e.
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento
verso gli utenti;
f.
al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e
6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più
mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite
con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b)
condotta non conforme ai principi di correttezza
verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c)
negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati,
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali,
in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6
della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f)
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di
lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma
4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni
o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o
ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
g)
comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di
terzi;
h)
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti o terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente,
salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1
della legge n.300 del 1970;
j)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona;
k)
violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
j) sistematici e reiterati atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando
le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per
un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e
fino ad un massimo di 15;
c)
occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d)
persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi
o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo
stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma
2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in
ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle
mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia
comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
8, lett. a);
b)
recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera
c);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle
vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali
previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata.
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti,
dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j)
reiterati comportamenti ostativi all’attività
ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi
e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro,
di vie di fatto contro dipendenti o
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)
accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c)
condanna passata in giudicato:
1.
per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1,
lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della
legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il
personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli
artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già
indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale,
lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2.
per gravi delitti commessi in servizio;
3.
per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della
legge 27 marzo 2001 n. 97;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa
consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso
in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f)
violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4
a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi
dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
10.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo,
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
1.
Dopo l’art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito
dal precedente articolo, è aggiunto l’art. 25 bis “Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale”:
“1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2.
Al di fuori dei casi previsti nel comma 1,
quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a
carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3.
Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che
possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti
dall’art.24, comma 2.
4.
Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della
legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5.
Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della
legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è
riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
6.
L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 25
(codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi
7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.
5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale
relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
7.
In caso di sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato
non lo ha commesso” si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente
dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone
comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
8.
In caso di sentenza definitiva di proscioglimento,
prima del dibattimento, ai sensi dell’art.129 cpp, pronunciata con la formula
il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, si procede
analogamente al comma 7.
9.
In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l’art. 653, comma 1 bis del c.p.p.
10.
Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 25
(codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla
qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
11.
Dalla data di
riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo
conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. In
caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai
figli. “
1.
Il testo dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1.
“ Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva
della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice
disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3.
L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo
di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni del comma 2.
4.
Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti
già indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime
finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la
disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai
delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice
penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5.
Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1,
della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi
stabilita. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1,
della citata legge n. 97 del 2001.
6.
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall’art. 25-bis in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7.
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del
presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione
base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo
familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 25
bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero
a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni,
ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9.
In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli
incarichi ovvero a prestazioni di
carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione
del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all’esito del procedimento penale.
11.
Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda
anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici,
l’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.
1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto, sono portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione.
2.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del
comma 1, si applicano – qualora più favorevoli – le sanzioni previste dall’art.
25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche
apportate dal presente contratto.
3.
In sede di prima applicazione del presente CCNL, il
codice disciplinare di cui all’art. 25 deve essere obbligatoriamente affisso in
ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della affissione.
4.
Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo
ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente CCNL e quella di
decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto
previsto dai commi 1 e 2.
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Stipendio
tabellare
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati, tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge
n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2.
Ai sensi del comma 1, il trattamento economico
tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come
definito dalla tabella A allegata al CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata
al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui
alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare;
detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle
vigenti disposizioni.
4.
I più elevati importi di indennità integrativa
speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D,
rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno
personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di
fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del
trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del
14.9.2000.
5. A seguito
della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del
trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di
classificazione sono rideterminati, a
regime, con decorrenza dall’1.1.2003 secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C.
6.
Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la
disciplina dell’art. 3 del CCNL del 5.10.2001, la retribuzione individuale di
anzianità e gli altri assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile .
Art .30
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto
di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al
comma 2 dell’art. 29. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art.
2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL
dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli incrementi dei valori delle posizioni
iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall’art. 29,
comma 2, e dalle allegate tabelle B e C, hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle
medesime posizioni.
3.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 29, comma 3, del presente
CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n. 335.
1.
Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di
seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli
enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le
modalità definite dal presente articolo.
2.
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità
e continuità determinate nell’anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che
resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla
applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15,
comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati
dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4,
commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è
suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni
della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente
agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
3.
Le risorse di cui al comma 2 sono integrate
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e
nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1,
lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati
all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999;
art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme
destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le
previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali
attuativi.
5.
Resta confermata la
disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione
e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
1.
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2,
sono incrementate, dall’anno 2003, di un
importo pari allo 0,62% del monte
salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
2.
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse
decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente
articolo.
3.
Enti locali:
l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli
enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate
correnti;
4.
Camere di Commercio: l’incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2
è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti
inferiore al 41% delle entrate correnti.
5.
Regioni: l’incremento percentuale dello
0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6.
Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati
nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su
base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista
la relativa capacità di spesa.
7.
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è
integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5
e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina
dell’art. 10 (alte professionalità).
8.
Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi
2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o
strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9.
E’ confermata per il personale che viene assunto in
profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o
che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il
personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui
all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui
all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10.
Dalla data di sottoscrizione del presente contratto
collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del
5.10.2001.
Istituzione
e disciplina della indennità di
comparto
1.
Al fine di conseguire un progressivo riallineamento
della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un
compenso denominato: indennità di comparto.
2.
L’indennità di comparto ha carattere di generalità e
natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
3.
L’indennità di comparto è ridotta o sospesa negli
stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.
Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo
dell’indennità di fine servizio. L’istituzione della indennità di comparto non
modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della
legge n. 335 del 1995.
4.
L’indennità viene corrisposta come di seguito
indicato:
a)
con decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate
nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
b) con
decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli
importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le
corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32 comma 1;
c)
con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno
2004, l’importo della indennità di comparto
è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella
D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e
b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle
disponibilità dell’art. 31, comma 2.
5. Le quote
di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse
decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art.
31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del
personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove
assunzioni sui corrispondenti posti.
Art. 34
Finanziamento delle progressioni orizzontali
1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi
spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni
economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono
interamente a carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono
comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le
risorse dell’art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui
corrispondenti.
4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale
cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella
categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella
disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle
cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le
finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il
finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
5. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999.
Art. 35
Integrazione
delle posizioni economiche
1.
Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno
2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal
CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di
sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C
allegata al presente CCNL.
2.
I criteri di riferimento da utilizzare per le
selezioni sono quelli già indicati nell’art. 5, comma 2, lett. a) per la
posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3.
Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti
alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di
utilizzazione delle risorse di cui all’art. 31 comma 2.
Art. 36
Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999
1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può
essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti
valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
2. All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
i)
Compensare le specifiche
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e
anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite
dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente
affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni
con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di
ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le
specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di
protezione civile. L’importo massimo del
compenso è definito in € 300 annui lordi.
Art. 37
1.
L’art. 18 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal
seguente:
“1. La
attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I
compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in
base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli
analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di
valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto;
il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di
controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per
produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
5.
Per le Camere di Commercio le eventuali risorse rese
disponibili dagli enti secondo la disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. n),
del CCNL dell’1.4.1999, devono essere destinate al finanziamento della
componente variabile collegata al risultato e alla valutazione della
prestazione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della
disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sono rese disponibili,
previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle
prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria
delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti
l’incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative.”
Art. 38
Personale distaccato alle associazioni degli enti
1.
Al personale distaccato, ai
sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli organismi
nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico
previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la
tredicesima mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33; i
relativi oneri sono confermati a carico dell’ente di appartenenza.
Art. 39
Dipendenti in distacco sindacale
1.
Il comma 1 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000,
relativo alla tutela del trattamento economico del personale in distacco
sindacale, è completato, prima del punto,
con la seguente disciplina: “ivi comprese le quote della tredicesima
mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.”
2.
Il comma 2 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è
integrato come segue: “In sede di contrattazione decentrata integrativa detto
personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del
CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella
valutazione utile alla progressione economica orizzontale.”
Art. 40
Straordinario per calamità naturali
1.
Le risorse finanziarie formalmente
assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze
derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del
personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore
del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.
2.
La disciplina del comma 1
trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Art. 41
1.
La misura della indennità
di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30
mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
1. L’art. 50 del CCNL del
14.9.2000 è integrato come segue:
“2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei
confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità
con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In
tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato o, eventualmente,
dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da
prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.”
Art. 43
Tredicesima mensilità
1.
Il comma 5 dell’art. 3, del
CCNL del 5.10.2001 è così sostituito:
“Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per
le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni
giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel
mese contiguo a servizio intero.”
Disposizioni
per il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali
1.
Il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, inserito nel comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per effetto dell’art. 10, comma 1, del CCNQ
18.12.2002, è inquadrato, con decorrenza dall’ 1.1.2002, nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione del comparto delle regioni e
delle autonomie locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999.
2.
Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività di cui all’art. 31 del presente CCNL, presso
l’Agenzia, sono costituite da quelle già destinate nell’anno 2003 alla
contrattazione decentrata integrativa secondo la disciplina del CCNL
precedentemente applicato e sono integrate con le modalità stabilite dall’art.
32 del presente CCNL, secondo le decorrenze ivi previste.
ART. 45
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della
sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del
comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti
collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in
via esemplificativa, confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del
6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore
settimanali; dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e
integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario
e sue articolazioni e tutele ivi
compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL
del 14.9.2000.
2. E’ confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina
dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività
formative, ivi compreso l’impegno degli enti per un finanziamento annuale delle
relative attività con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del
personale.
Art. 46
Personale addetto alle case da gioco
1.
Al personale dipendente
dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici
derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto salvo il trattamento economico
nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione
della particolare professionalità di tale personale non rientrante nei compiti
di istituto propri degli enti.
Art. 47
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia
1.
I benefici economici
previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie
locali di applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d’Italia.




NOTA
A VERBALE DELL’ARAN
Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 30, comma 3, si
precisa che al personale in servizio all’estero destinatario del presente
contratto, cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio
metropolitano corrispondente alla misura della indennità integrativa speciale
percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il
calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento
dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
della indennità premio di fine servizio.
Le parti concordano nell’affermare
che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale
del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono
tutte riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le
diverse espressioni utilizzate come:
concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche
quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La espressione
formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica
del citato art. 4: “progressione verticale nel sistema di classificazione”. Le
parti concordano anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle
“progressioni verticali” debbano essere ricomprese nella attività di gestione
di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001.
Le parti concordano nell’affermare che tutti gli adempimenti
attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono
riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse
umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi
che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal
sistema delle relazioni sindacali.
Le parti assumo l’impegno di
avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL,
il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall’ARAN.
Le parti
concordano sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché
adottino tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto
dall’art.10, comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di
relazioni sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale
si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo da assicurare il
corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile
ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Le parti
concordano sulla necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali
autonome, diano piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in
particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione del
monte ore dei permessi sindacali di ente.
Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale
assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali
nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o
alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare
copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero
attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti
interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la
necessaria capacità di spesa.
Dichiarazione congiunta n. 7
Le parti confermano l’impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa
per definire consensualmente la disciplina relativa alla istituzione del fondo
per la previdenza complementare per il personale dei comparti delle regioni e
delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti condividono l’esigenza di garantire parità di
equilibrio economico nei confronti dei dipendenti impegnati sulle medesime
posizioni di lavoro e con analoghe professionalità.
A tal fine assumono l’impegno di valutare la praticabilità di soluzioni
perequative del trattamento economico in atto, anche in sede dei prossimi
rinnovi contrattuali, perché si pervenga al conseguimento del risultato
condiviso, con la necessaria gradualità.
Con riferimento alla disciplina dell’art. 5, le parti
concordano nel ritenere che la eventuale iniziativa riconosciuta alle
“associazioni nazionali rappresentative degli enti” per la attivazione della
contrattazione decentrata territoriale, deve intendersi riconosciuta anche alle
articolazioni territoriali delle medesime associazioni nazionali, ove esistenti
e operative.
Le parti concordano nell’affermare
che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale distaccato a tempo
parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed
innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a
scavalco” che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare
dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione,
quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo
restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a
rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore
di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei
casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riferimento al contenuto dell’art. 14, comma 7, le
parti prendono atto che la espressione secondo la quale “i relativi oneri sono
a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di
appartenenza”, per gli effetti relativi alla retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative, non ha inteso in alcun modo innovare
la attuale disciplina sul finanziamento delle stesse posizioni organizzative
che resta confermata secondo le vigenti previsioni dall’art. 11 del CCNL del
31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e dall’art. 17, comma 2, lett. c) (per
gli enti con dirigenza).
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento al contenuto dell’art. 15, le parti
concordano nell’affermare che la disciplina ivi prevista ha come destinatari
tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che non
abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Dichiarazione congiunta n. 13
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare
che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del
“personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse
dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che
utilizzano il lavoratore.
Gli
oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati
all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione
intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario
accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.
Dichiarazione congiunta n. 14
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le
parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni
iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del
CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
Questo incremento specifico
deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale
attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello
riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno
C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari
ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una
corrispondente rideterminazione
dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come
ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto
corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali”
di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle
posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il
costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che
saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere
calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi
la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse
decentrate stabili che subiranno un
corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 15
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che il termine “attualmente” debba essere riferito alla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il
differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in
servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore
della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale
della categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del
differenziale della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo
periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di
sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di
progressione verticale in categoria C.
Dichiarazione congiunta n. 17
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle
risorse decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano
sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima
della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni
per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001,
debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare,
di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
Dichiarazione congiunta n. 18
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento
delle risorse decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli
anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime
risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste
disposizioni sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente) e
l) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, comma 2,
(recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
chiarire che le risorse calcolate con riferimento all’anno 2003 devono
intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto il
2003 compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente
disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato
aumento degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non entrano
nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento delle
seguenti voci retributive:
a) progressione economica nella categoria, le cui
risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma
2, del CCNL dell’1.4.99;
b) retribuzione di posizione e di risultato,
limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte
dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL
dell’1.4.99;
c)
incremento
indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7,
secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d) quota di incremento della indennità di comparto per
l’anno 2003, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;
e) quota degli oneri per la riclassificazione del
personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).
Dichiarazione congiunta n. 20
Con
riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui
all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti
alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e
quindi con riferimento all’intero
anno 2003, ove sussistano le condizioni
e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003,
alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo
anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una
tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di
utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle
di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via
prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della
seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina dell’art. 31.
Dichiarazione congiunta n. 21
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 32, le parti concordano nel ritenere che
il periodo temporale da considerare per l’accertamento del possesso dei
requisiti di bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato nell’anno
2001, in coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Con riferimento disciplina dell’art. 34, comma 5, le parti
concordano nel ritenere che, per gli enti che abbiano sottoscritti accordi
decentrati secondo l’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, trova applicazione la
clausola derogatoria prevista dal comma 8, dello stesso art. 5 a decorrere
dall’anno di riferimento dell’accordo.
Dichiarazione congiunta n. 23
Le
parti concordano nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla
aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del
CCNL del 14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52,
comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio
diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per
dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto
con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le
istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni
prescritte dal legislatore.
Dichiarazione congiunta n. 24
Le parti concordano nel ritenere che per il primo
inquadramento del personale trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002
al dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi criteri previsti dal
Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi necessari dalle
novità introdotte dal presente CCNL.
Devono
intendersi, in particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le posizioni
giuridiche acquisite nell’ente di provenienza e quelle corrispondenti nell’ente
ricevente secondo le previsioni dell’art.27, commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui
punti di seguito indicati l’orientamento condiviso delle parti può essere così
riassunto:
Incrementi
contrattuali
a)
il personale
inquadrato dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell’incremento stipendiale
e della eventuale indennità di amministrazione già acquisiti
nell’amministrazione di provenienza; dal gennaio 2003 matura l’incremento
stipendiale previsto dal presente CCNL;
b)
il personale
inquadrato dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per
stipendio e per eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti
nell’amministrazione di provenienza con effetto dell’1.1.2002 e dall’1.1.2003;
c)
è esclusa, in
ogni caso, la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione
del trattamento economico di primo inquadramento
a)
si
sommano tutte le voci già previste dall’art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del
5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti
nell’ente di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento;
b)
si sommano tutte
le voci retributive previste nell’ente ricevente nei valori annui vigenti alla
stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta; questa
somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di comparto;
c)
se dalla
sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore
differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale non
riassorbibile; se il valore differenziale risultasse negativo, si conferma
integralmente il trattamento economico correlato all’inquadramento.
Le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri
possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale
trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di
diverso comparto.
Dichiarazione
congiunta n. 25
Le parti concordano che nell’ambito dei lavori della
Commissione paritetica per il sistema di classificazione di cui all’art. 12,
saranno prese in considerazione anche le conseguenze derivanti da pronunce
giurisprudenziali che abbiano inciso sull’inquadramento del personale.
DICHIARAZIONE A
VERBALE C.S.A.
Il CSA rileva che lo sforzo posto
in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero del potere
d’acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi in atto,
risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase di rinnovo per il
biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi retributivi
rispetto all’inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte normativa si
critica la pochezza delle questioni affrontate e stante la complessità delle
questioni aperte sui tavoli contrattuali degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza ai tempi di lavoro
della Commissione istituita per la rivisitazione dell’ordinamento
professionale;
Rafforzare il Capo III Area di
Vigilanza con particolare riferimento alla mancata specifica sull’ordinamento
professionale;
Valorizzare le professionalità
dell’Area Educativo Scolastica richiamando la vigente normativa nazionale in
materia di Docenza;
Rafforzare i criteri oggettivi
nell’assegnazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle Regioni specifici
elementi di indirizzo per l’individuazione di
ulteriori e diversi criteri per le alte professionalità;
Assicurare il compenso legato alla
produttività di cui all’art. 37 comunque a tutto il personale e nell’ambito del
lavoro ordinario al fine di elevare i livelli di produttività;
Elevare la quota destinata alla
formazione all’1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre ribadisce che gli
Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali D3 e B3
riconosciute nell’ambito ordinamentale dell’Ente in relazione al CCNL
31/3/1999.
In particolare per la categoria D3
si debbono ricercare soluzioni economiche riconducibili alla piena
applicazione dell’art. 17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o dell’art. 8 del
CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò si deve procedere
celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante processi di
riqualificazione del personale interessato che consentano una sostanziale
equiparazione dell’attuale ordinamento degli Enti Locali a quello degli altri
comparti.
firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE C.S.A.
Il Coordinamento Sindacale Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a
verbale presentata unitamente all’ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003
esprime, con la stipula del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali la
seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l’esigenza di affrontare la trattazione, nell’ambito della
Commissione bilaterale prevista all’art. 12, di un articolato specifico
riservato ai professionisti degli enti pubblici, anche in virtù dell’esplicita
previsione contenuta nell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che “per
le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti
di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e
di ricerca sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti
collettivi di comparto”.
Ciò anche in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 2095 del Codice
Civile come modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
Firmato
ALLEGATO
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. I
princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente
la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento
e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3.