S.I.L.Po.L. Fiadel/C.S.A.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Locale
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NON SI APPLICA AL PERSONALE DELLA PL IL D. Lvo 66/04
ORA PIÙ CHE MAI CONTRATTO SEPARATO
DECRETO LEGISLATIVO 19
luglio 2004, n. 213 (in G.U. n. 192
del 17 agosto 2004) - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del
2003, come modificato dal citato decreto:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 2.
Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenzia-rie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni
contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di
particolari esi-genze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003, come
modificato dal citato decreto:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, nonché agli addetti al servizio di Polizia municipale e
provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.».
UN PRIMO COMMENTO A CALDO
La mancata applicazione del decreto legislativo 66/03 comporta, indubbiamente, delle perdite da parte dei lavoratori in generale. Mi riferisco, ricordando a caso, all'obbligo delle undici ore di recupero biologico tra un turno lavorativo e l’altro; al limite insuperabile delle complessive (comprensive sia dell'orario ordinario che dello straordinario) 48 ore lavorative settimanali; all’obbligo di smaltire le ferie arretrate entro i primi quattro mesi dell’anno successivo, ecc..
INDEBOLIMENTO COMPLESSIVO DELLA NOSTRA TUTELA CHE POTREMMO CONTRATTARE SOLO
IN PRESENZA DELLA SEGUENTE IMPRESCINDIBILE CONDIZIONE:
CHE I LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROVINCIALE – LA POLIZIA LOCALE, NEL NUOVO CORSO ISTITUZIONALE - AL PARI DI TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DI TALE NORMA, ESPRESSAMENTE INDICATI NEI COMMI 2 E 3 DELL’ART. 2, DEL D. L.vo 66/03, COSÌ COME MODIFICATO, USUFRUISCANO DI CONTRATTAZIONI COLLETTIVE, NAZIONALE E INTEGRATIVE DECENTRATE, DIVERSIFICATE DA QUELLA DEGLI ALTRI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO CHE RESTANO TUTELATI DAL CITATO DECRETO LEGISLATIVO 66/03.
PREPARIAMOCI A RIVENDICARE CON FORZA IL NOSTRO DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE DI LAVORO SEPARATA DA QUELLA DEGLI ALTRI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI. CONTRATTAZIONE CHE DOVRÀ RECEPIRE TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI - ECONOMICI, GIURIDICI E PREVIDENZIALI - RICONOSCIUTI AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA.
18 agosto 2004
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Rosario PALAZZOLO